§ 2.1.38 - L.R. 2 febbraio 1984, n. 11.
Contributo aggiuntivo per le farmacie rurali che già percepiscono l'indennità di residenza ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:02/02/1984
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge e destinatari dei contributi).
Art. 2.  (Modalità per richiedere i contributi).
Art. 3.  (Esclusione dai contributi).
Art. 4.  (Trasferimento di titolarità delle farmacie rurali).
Art. 5.  (Commissione per le farmacie).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Copertura finanziaria).
Art. 8.  (Urgenza).


§ 2.1.38 - L.R. 2 febbraio 1984, n. 11. [1]

Contributo aggiuntivo per le farmacie rurali che già percepiscono l'indennità di residenza ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221.

(B.U. 29 febbraio 1984, n. 9).

 

Art. 1. (Finalità della legge e destinatari dei contributi).

     Ai titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 sono concessi, a decorrere dal 1° gennaio 1983, i seguenti contributi annui diversificati in relazione al volume di affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

     a) lire 5.000.000, se il volume di affari non ha superato lire 100.000.000;

     b) l'importo di cui alla lettera a) diminuito di lire 50.000 per ogni milione eccedente la somma di lire 100.000.000, se il volume di affari è compreso tra la somma di lire 100.000.000 e quella di lire 200.000.000.

     La competente Unità sanitaria locale provvede ogni due anni ad aggiornare le quote di cui al comma precedente relative al volume di affari ed al contributo aggiuntivo sulla base dell'indice di svalutazione del costo della vita calcolato dall'ISTAT, aumentando rispettivamente del 50 e del 25 per cento di tale indice le quote del volume di affari e quelle del contributo aggiuntivo.

     I nominativi dei beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono comunicati, a cura dell'Unità sanitaria locale, agli Uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto ed agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

     Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono concessi i contributi di cui al presente articolo nella misura ed alle stesse condizioni previste per gli altri titolari di farmacie rurali.

     Il Comitato di gestione concede i contributi previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della presente legge.

 

     Art. 2. (Modalità per richiedere i contributi).

     I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della presente legge presentano entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio apposita domanda all'Unità sanitaria locale competente, corredata da:

     a) certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica, al 31 dicembre dell'anno precedente, della popolazione residente nel Comune, nella frazione o nel centro abitato dove è ubicata la farmacia;

     b) certificato di residenza nel Comune dove ha sede la farmacia del titolare, del direttore responsabile o del gestore provvisorio della farmacia rurale;

     c) certificazione dell'ammontare del volume d'affari relativo alla gestione della farmacia dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente.

     La certificazione di cui alla lettera c) deve contenere l'attestazione della conformità all'originale, rilasciata dal competente Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 3. (Esclusione dai contributi).

     I contributi di cui alla presente legge non sono concessi nei casi in cui non sia possibile dimostrare il volume di affari complessivo riferito ad un intero anno solare.

 

     Art. 4. (Trasferimento di titolarità delle farmacie rurali).

     In caso di trasferimento della titolarità della farmacia rurale successivamente al 31 marzo del primo anno di ogni biennio il nuovo titolare, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento del diritto di esercizio, deve richiedere entro novanta giorni dall'atto di trasferimento l'erogazione a proprio favore del contributo già determinato per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato l'istanza nei termini.

 

     Art. 5. (Commissione per le farmacie).

     Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita una commissione che, oltre ad esprimere il proprio parere sulla concessione dei contributi di cui alla presente legge, esercita tutte le funzioni già attribuite alla commissione prevista dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

     La Commissione, nominata dal Comitato di gestione, dura in carica due anni ed è composta da:

     a) Presidente del Comitato di gestione o suo delegato con funzioni di presidente;

     b) due dipendenti dell'Unità sanitaria locale di cui l'uno iscritto nel ruolo amministrativo in posizione funzionale almeno di collaboratore amministrativo e l'altro iscritto nel ruolo sanitario, profilo professionale dei farmacisti;

     c) due farmacisti iscritti all'albo professionale, di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su due terne di nomi proposte dal competente Ordine provinciale.

     Esercita le funzioni di segretario un dipendente dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     (Omissis)

 

     Art. 7. (Copertura finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Urgenza).

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41