Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.7 autonomie locali |
Data: | 22/07/1991 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 17 della l. 8 giugno 1990, n. 142 nella planimetria allegata alla presente legge è delimitata, sentiti i Comuni e le Province interessate, l'area metropolitana di Genova [...] |
Art. 2. 1. La Regione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 3 della l. 8 giugno 1990, n. 142, ripartisce le funzioni amministrative tra i Comuni e la Città metropolitana e provvede al [...] |
Art. 3. 1. Conseguentemente alla delimitazione dell'area metropolitana di Genova disposta con l'art. 1 ed in vista dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 21 della l. 8 giugno 1990, n. [...] |
§ 1.7.23 - L.R. 22 luglio 1991, n. 12.
Delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'art. 17, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142.
(B.U. 7 agosto 1991, n. 10).
1. Ai sensi dell'art. 17 della
1. La Regione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 3 della
2. Nel territorio dell'area metropolitana di Genova, la Città metropolitana svolge, ai sensi dell'art. 17, comma 4 e dell'art. 18, comma 3 della
3. La legge regionale prevista dal citato art. 19 prevederà che alla Città metropolitana competa:
a) nella materia della pianificazione territoriale di adottare, con il concorso dei Comuni, il piano territoriale di coordinamento, con i contenuti e le finalità di cui all'art. 15, comma 2 della l. n. 142/90 e di accertare la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale adottati dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, mentre restano ai Comuni la competenza ad adottare tutti gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e gli altri compiti in materia urbanistica;
b) nella materia della viabilità, traffico e trasporti, di concorrere alla formazione ed all'attuazione del piano regionale dei trasporti, mediante la promozione della mobilità e della accessibilità all'area metropolitana e la definizione dei livelli di gestione in modo da consentire la riduzione dei costi;
c) nella materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, la programmazione degli interventi e la gestione delle attività rientranti nell'ambito dell'intera area metropolitana, ferme restando le competenze dei Comuni e delle Comunità montane per le attività amministrative e di gestione riferite all'ambito locale;
d) nella materia della tutela e della valorizzazione delle risorse idriche le funzioni inerenti la grande raccolta e la distribuzione delle acque rientranti nell'ambito dell'intera area metropolitana, ferme restando le competenze dei Comuni, singoli od associati, per la distribuzione e la gestione nell'ambito locale;
e) Nella materia dello smaltimento dei rifiuti, di concorrere alla formazione del piano regionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di svolgere funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle attività attuative;
f) nelle materie di cui alle lettere f) e g) e nelle restanti di cui alla lettera d) dell'art. 19 medesimo, di svolgere funzioni di programmazione, di gestione di area vasta e di coordinamento che le saranno attribuite e che dovranno, comunque, comprendere le funzioni già attribuite o delegate alle Province dalla Regione.
4. La legge regionale di cui al comma 3 stabilirà una specifica disciplina delle funzioni dei nuovi Comuni ai sensi degli artt. 19 e 20 della
1. Conseguentemente alla delimitazione dell'area metropolitana di Genova disposta con l'art. 1 ed in vista dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 21 della
ALLEGATO A (art. 3). [2]
Planimetria (art. 1)
n. Comuni interessati: 40
superficie territoriale: Kmq. 1118,58
popolazione residente (Cens. Popolaz. 1991): ab. 807.417
popolazione residente nel resto della provincia di Genova (Cens. Popolaz.
1991): ab. 143.432
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Allegato così sostituito dall'art. 3 della