Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.6 finanze e patrimonio |
Data: | 14/12/2007 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito) |
Art. 2. (Variazione dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.6.49 - L.R. 14 dicembre 2007, n. 43.
Disposizioni in materia fiscale.
(B.U. 19 dicembre 2007, n. 21)
Art. 1. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito) [1]
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) di cui all’articolo 50 del
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRE superiore a euro 20.000.00, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) di cui all’articolo 50 del
3. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRE compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,42, l’imposta determinata ai sensi del comma 2, è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale IRE.
3 bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2012 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,76, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF [4].
Art. 2. (Variazione dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività)
1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 16, comma 1, del
a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00 (Estrazione di gas naturale), 09.10.00 (Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione;
b) 19.10.09 (Fabbricazione di prodotti di cokeria), 19.20.10 (Raffineria di petrolio), 24.46.00 (Trattamento di combustibili nucleari – escluso l’arricchimento di uranio impoverito);
c) 35.11.00 (Produzione di energia elettrica), 35.13.00 (Distribuzione di energia elettrica), 35.14.00 (Commercio di energia elettrica), 35.21.00 (Produzione di gas), 35.22.00 (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte), 35.23.00 (Commercio di gas distribuito mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e aria condizionata);
d) 53.10.00 (Attività postali con obbligo di servizio universale), 53.20.00 (Attività postali senza obbligo di servizio universale), 61.10.00 (Telecomunicazioni fisse), 61.20.00 (Telecomunicazioni mobili) [5].
1 bis. Ai fini dell’inclusione nelle categorie e sottocategorie di cui al comma 1 rileva l’attività principale esercitata [6].
Art. 3. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 23 della