§ 1.6.49 - L.R. 14 dicembre 2007, n. 43.
Disposizioni in materia fiscale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:14/12/2007
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)
Art. 2.  (Variazione dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.6.49 - L.R. 14 dicembre 2007, n. 43.

Disposizioni in materia fiscale.

(B.U. 19 dicembre 2007, n. 21)

 

Art. 1. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito) [1]

     1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRE non superiore ad euro 20.000,00 è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni senza alcuna maggiorazione regionale [2].

     2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRE superiore a euro 20.000.00, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997, da applicarsi all’intero ammontare del reddito imponibile, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 [3].

     3. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRE compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,42, l’imposta determinata ai sensi del comma 2, è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale IRE.

     3 bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2012 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,76, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF [4].

 

     Art. 2. (Variazione dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività)

     1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi) e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attività comprese nelle seguenti categorie e sottocategorie riferite ad attività economiche, secondo la classificazione denominata ATECO 2007:

     a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00 (Estrazione di gas naturale), 09.10.00 (Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione;

     b) 19.10.09 (Fabbricazione di prodotti di cokeria), 19.20.10 (Raffineria di petrolio), 24.46.00 (Trattamento di combustibili nucleari – escluso l’arricchimento di uranio impoverito);

     c) 35.11.00 (Produzione di energia elettrica), 35.13.00 (Distribuzione di energia elettrica), 35.14.00 (Commercio di energia elettrica), 35.21.00 (Produzione di gas), 35.22.00 (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte), 35.23.00 (Commercio di gas distribuito mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e aria condizionata);

     d) 53.10.00 (Attività postali con obbligo di servizio universale), 53.20.00 (Attività postali senza obbligo di servizio universale), 61.10.00 (Telecomunicazioni fisse), 61.20.00 (Telecomunicazioni mobili) [5].

     1 bis. Ai fini dell’inclusione nelle categorie e sottocategorie di cui al comma 1 rileva l’attività principale esercitata [6].

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.

[6] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.