§ 1.6.30 - L.R. 15 novembre 1995, n. 56.
Provvedimenti in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:15/11/1995
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 "Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibili").
Art. 2.  (Applicazione della variazione della misura dell'imposta).
Art. 3.  (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1 "Provvedimenti in materia di tributi regionali").
Art. 4.  (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 63: "Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassa automobilistica [...]
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 63/1994).
Art. 6.  (Estinzione di crediti).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.6.30 - L.R. 15 novembre 1995, n. 56.

Provvedimenti in materia di tributi regionali.

(B.U. 3 gennaio 1996, n. 1).

 

TITOLO I

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI

DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 "Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibili"). [1]

 

     Art. 2. (Applicazione della variazione della misura dell'imposta).

     1. La misura dell'imposta determinata a norma dell'articolo 1 comma 3 della l.r. 2/1972 come modificato dalla presente legge si applica alle concessioni il cui canone annuo scada successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1 "Provvedimenti in materia di tributi regionali").

     1. L'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1 è abrogato.

 

TITOLO II

TASSA AUTOMOBILISTICA

 

     Art. 4. (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 63: "Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassa automobilistica regionale").

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 63 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 63/1994). [2]

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTINZIONE DI TRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 6. (Estinzione di crediti).

     1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1994, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ad essi connessi.

     2. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte e tasse di importo non superiore a lire 20.000.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1972, n. 2.

[2] Modifica l'art. 2, comma 1, della L.R. 5 dicembre 1994, n. 63.