§ 1.6.a - R.R. 21 agosto 1996, n. 5.
Modifiche al Regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:21/08/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 5 del regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2: "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 relativo alla disciplina [...]
Art. 2.  (Abrogazione).
Art. 3.  (Procedimento di rimborso di tasse automobilistiche).


§ 1.6.a - R.R. 21 agosto 1996, n. 5.

Modifiche al Regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 relativo alla disciplina particolareggiata dei singoli tipi di procedimento amministrativo con l'indicazione del termine finale per l'emissione dell'atto conclusivo) e disposizioni in materia di rimborso di tasse automobilistiche.

(B.U. 11 settembre 1996, n. 18).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 5 del regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2: "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 relativo alla disciplina particolareggiata dei singoli tipi di procedimento amministrativo con l'indicazione del termine finale per l'emissione dell'atto conclusivo").

     1. [1].

     2. Il comma 4 dell'articolo 5 è soppresso.

 

     Art. 2. (Abrogazione).

     1. Il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 2/1994 è soppresso.

 

     Art. 3. (Procedimento di rimborso di tasse automobilistiche).

     1. Per il procedimento di rimborso di tasse automobilistiche ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria due volte l'anno: nel mese di luglio per le domande presentate entro il 30 giugno, nel mese di gennaio dell'anno successivo per le domande presentate entro il 31 dicembre.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 5, comma 2, del R.R. 4 luglio 1994, n. 2.