§ 1.5.d - R.R. 16 gennaio 1984, n. 1.
Regolamento di contabilità del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:16/01/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale di cui alla legge 6 dicembre 1973 n. 853 è esercitata dall'Ufficio di Presidenza nei limiti delle somme messe a disposizione del [...]
Art. 2.      Gli stanziamenti da iscrivere a cura della Giunta regionale nel bilancio generale annuale e poliennale della Regione sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e richiesti entro il mese di [...]
Art. 3.      L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, prevista dall'articolo 34 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, si applica anche alla rubrica «Spese per il [...]
Art. 4.      Il servizio di cassa per la gestione dei fondi destinati al funzionamento del Consiglio regionale è affidato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, o all'istituto di credito che gestisce [...]
Art. 5.      Sono affidati al Cassiere speciale la riscossione dei fondi di cui all'articolo 1, il pagamento delle spese del Consiglio regionale e le altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio
Art. 6.      Il Cassiere speciale deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari per una chiara rilevazione [...]
Art. 7.      Il Cassiere speciale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni del presente regolamento, dei valori affidatigli e delle altre [...]
Art. 8.      Entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio, le somme stanziate nei singoli capitoli della rubrica di cui all'articolo 1 sono versate dalla Giunta regionale in apposito [...]
Art. 9.      Le eventuali entrate diverse dalla dotazione di cui all'articolo 1 sono riscosse direttamente dalla Tesoreria regionale nelle forme e nei modi di cui agli articoli 74 e seguenti della legge [...]
Art. 10.      L'Ufficio di Presidenza delibera gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio finanziario in corso
Art. 11.      Tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico dei capitoli di cui all'articolo 1 del presente regolamento debbono essere comunicate all'Ufficio Ragioneria del Consiglio per [...]
Art. 12.      Alla liquidazione delle spese provvede, per delega dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente o uno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale
Art. 13.      L'Ufficio Ragioneria del Consiglio, verificata la disponibilità sia di competenza che di cassa sul corrispondente capitolo, provvede a predisporre l'ordinativo di pagamento della spesa
Art. 14.      Il pagamento delle spese viene disposto mediante mandati diretti, individuali o collettivi a favore dei creditori, tratti sul Cassiere speciale
Art. 15.      Per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio successivo
Art. 16.      Il Cassiere speciale estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi disponibili
Art. 17.      I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono [...]
Art. 18.      I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la [...]
Art. 19.      L'Ufficio Ragioneria del Consiglio provvede alla tenuta delle scritture e dei libri contabili, a curare i rapporti con il Cassiere speciale, a predisporre i mandati o gli altri titoli di spesa
Art. 20.      Il dirigente coordinatore del Settore Affari generali e istituzionali del Consiglio esercita il controllo economico-finanziario ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 della legne [...]
Art. 21.      L'Ufficio di Presidenza approva il rendiconto della gestione e lo sottopone all'esame della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione entro il 31 marzo di ogni [...]
Art. 22.      Ciascun componente della Commissione bilancio e programmazione può prendere visione in qualunque momento degli atti e documenti relativi alla gestione dell'autonomia contabile e funzionale del [...]
Art. 23.      In materia di contratti per acquisti, locazioni, forniture, somministrazioni, alienazioni ed appalti per le esigenze funzionali del Consiglio regionale le norme della legge regionale 22 giugno [...]
Art. 24.      La gestione dei fondi economali del Consiglio regionale è affidata ad un economo-cassiere
Art. 25.      L'economo-cassiere, quale titolare di una gestione di denaro e valori, è soggetto alla responsabilità dei contabili di diritto delle pubbliche amministrazioni
Art. 26.      L'economo-cassiere può effettuare i sottoindicati acquisti o spese nel limite massimo di lire 5.000.000
Art. 27.      L'economo-cassiere è, altresì, autorizzato a provvedere con i fondi di cui all'articolo 30 ed in deroga al limite di spesa indicato all'articolo precedente al pagamento delle bollette relative [...]
Art. 28.      L'economo-cassiere, in circostanze eccezionali e per interventi urgenti, può disporre acquisti (anche di natura diversa dalle spese elencate all'articolo 26) per importi sino a lire 20.000.000
Art. 29.      L'economo-cassiere è autorizzato a concedere ai Consiglieri regionali, che si recano in missione in ragione della carica, anticipi sui rimborsi spese e sulle indennità loro spettanti a norma [...]
Art. 30.      Per provvedere ai pagamenti sopra indicati viene anticipata all'economo-cassiere una somma stabilita di volta in volta all'inizio di ogni esercizio finanziario da imputarsi ai capitoli 1), 2), [...]
Art. 31.      L'economo-cassiere è tenuto ad aprire, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, un conto corrente presso il «Cassiere speciale del Consiglio regionale» per il deposito dei fondi a [...]
Art. 32.      Tutti i pagamenti economali sono effettuati dall'economo-cassiere in base a «buoni di spesa» a madre e figlia firmati dal dirigente dell'Ufficio Affari generali del Consiglio
Art. 33.      Ciascun buono di spesa deve indicare
Art. 34.      Per ogni pagamento economale o anticipazione effettuati l'economo- cassiere deve farsi rilasciare regolare quietanza dal beneficiario o in calce al buono di spesa o in calce alla fattura [...]
Art. 35.      L'economo-cassiere presenta trimestralmente il rendiconto delle spese sostenute
Art. 36.      Nel rendiconto, sottoscritto dall'economo-cassiere, le spese devono essere raggruppate per capitolo di bilancio. Per ogni capitolo deve essere compilato un elenco delle spese corredato dai buoni [...]
Art. 37.      L'Ufficio di Presidenza approva il rendiconto, disponendo contestualmente l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economo- cassiere per il reintegro dei fondi economali
Art. 38.      Al termine dell'esercizio, dopo aver presentato il rendiconto dell'ultimo periodo, l'economo-cassiere provvede alla restituzione delle somme residuate versandole, unitamente agli interessi [...]
Art. 39.      L'economo-cassiere deve tenere aggiornato un apposito registro per annotarvi
Art. 40.      I dirigenti dell'Ufficio Affari generali e della Ragioneria del Consiglio procedono a periodiche verifiche di cassa unitamente all'economo- cassiere
Art. 41. 
Art. 42.      Il consegnatario tiene in evidenza con apposite scritture i beni mobili secondo le quantità ed i valori nonchè le classificazioni stabilite: registra in carico gli oggetti di nuova introduzione [...]
Art. 43.      Per le spese riguardanti particolari servizi, l'Ufficio di Presidenza, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori non sia possibile ed inoltre intralci o [...]
Art. 44.      I fondi occorrenti al funzionario delegato sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione estinguibili con [...]
Art. 45.      Il funzionario delegato dovrà rendere il conto, distinto per ciascun capitolo, delle somme erogate corredato dai documenti giustificativi delle spese semestralmente o a scadenze diverse fissate [...]
Art. 46.      Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984 e da tale data è abrogato il regolamento regionale 24 agosto 1973 n. 2


§ 1.5.d - R.R. 16 gennaio 1984, n. 1.

Regolamento di contabilità del Consiglio regionale. [1]

(B.U. 25 gennaio 1984, n. 4 - suppl.).

 

Art. 1.

     L'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale di cui alla legge 6 dicembre 1973 n. 853 è esercitata dall'Ufficio di Presidenza nei limiti delle somme messe a disposizione del Presidente del Consiglio secondo la rubrica del bilancio della Regione «Spese per il Consiglio regionale» ripartita nei seguenti sei capitoli:

     1) spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale;

     2) spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

     3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca e in genere di economato: spese per attrezzature e arredamento;

     4) spese per il personale addetto al Consiglio regionale, sulla base della normativa regionale concernente l'organizzazione degli uffici:

     5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari:

     6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

 

     Art. 2.

     Gli stanziamenti da iscrivere a cura della Giunta regionale nel bilancio generale annuale e poliennale della Regione sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e richiesti entro il mese di agosto dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

     L'Ufficio Ragioneria del Consiglio provvede ai relativi adempimenti istruttori.

     Per le variazioni della previsione di spesa che comportino aumento o diminuzione del fabbisogno di ogni singolo capitolo si applica la procedura di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 3.

     L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, prevista dall'articolo 34 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, si applica anche alla rubrica «Spese per il Consiglio regionale».

 

     Art. 4.

     Il servizio di cassa per la gestione dei fondi destinati al funzionamento del Consiglio regionale è affidato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, o all'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria della Regione, o, per comprovate ragioni, ad un istituto di credito di cui agli articoli 5 e 99 del r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni, anche a trattativa privata sulla base di apposito capitolato.

     L'istituto di credito così scelto, per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, assume la denominazione di «Cassiere speciale del Consiglio regionale», indicato nel seguito come «Cassiere speciale».

     I rapporti con il Cassiere speciale sono disciplinati da apposita convenzione stipulata dal Presidente del Consiglio sulla base di uno schema approvato dall'Ufficio di Presidenza.

     La durata della convenzione non può superare i cinque anni.

 

     Art. 5.

     Sono affidati al Cassiere speciale la riscossione dei fondi di cui all'articolo 1, il pagamento delle spese del Consiglio regionale e le altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

 

     Art. 6.

     Il Cassiere speciale deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari per una chiara rilevazione contabile e che verranno specificati nella convenzione di cui al terzo comma dell'articolo 4.

 

     Art. 7.

     Il Cassiere speciale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni del presente regolamento, dei valori affidatigli e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

     La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di cassa spetta all'Ufficio di Presidenza che la esercita tramite l'Ufficio Ragioneria.

 

     Art. 8.

     Entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio, le somme stanziate nei singoli capitoli della rubrica di cui all'articolo 1 sono versate dalla Giunta regionale in apposito conto aperto presso il Cassiere speciale e intestato al Presidente del Consiglio.

     Dell'avvenuto versamento viene data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio da parte del Cassiere speciale.

 

     Art. 9.

     Le eventuali entrate diverse dalla dotazione di cui all'articolo 1 sono riscosse direttamente dalla Tesoreria regionale nelle forme e nei modi di cui agli articoli 74 e seguenti della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 previa comunicazione alla Giunta regionale da parte del Presidente del Consiglio.

     Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dal Consiglio regionale sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadere nel corso dell'esercizio medesimo.

 

     Art. 10.

     L'Ufficio di Presidenza delibera gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

     Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dal Consiglio regionale in base a legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio stesso.

     Per le spese riguardanti indennità, rimborsi, stipendi ed altre spese di funzionamento di analoga natura già di massima autorizzate, la registrazione degli impegni può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

 

     Art. 11.

     Tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico dei capitoli di cui all'articolo 1 del presente regolamento debbono essere comunicate all'Ufficio Ragioneria del Consiglio per la registrazione del relativo impegno.

     Prima di eseguire la registrazione l'Ufficio Ragioneria verifica la giusta imputazione della spesa, nonché l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

     Nel caso di mancata adozione o di revoca dei provvedimenti stessi ne deve essere immediatamente data comunicazione all'Ufficio Ragioneria del Consiglio per la cancellazione della registrazione.

 

     Art. 12.

     Alla liquidazione delle spese provvede, per delega dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente o uno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

     Il provvedimento di liquidazione è predisposto dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio previa identificazione del creditore, determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiale da affidare a consegnatari, previo ricevimento, collaudo ed iscrizione in inventario dei beni stessi.

 

     Art. 13.

     L'Ufficio Ragioneria del Consiglio, verificata la disponibilità sia di competenza che di cassa sul corrispondente capitolo, provvede a predisporre l'ordinativo di pagamento della spesa.

 

     Art. 14.

     Il pagamento delle spese viene disposto mediante mandati diretti, individuali o collettivi a favore dei creditori, tratti sul Cassiere speciale.

     I titoli di spesa di cui al precedente comma sono firmati dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale delegato e controfirmati dal dirigente dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio o da chi lo sostituisce.

     I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

     b) il numero del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale o variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza;

     c) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

     d) gli estremi dei conti correnti postali o bancari o l'autorizzazione alla commutazione della somma in assegno circolare ove consentito:

     e) l'oggetto della spesa;

     f) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;

     g) l'indicazione degli eventuali documenti giustificativi annessi;

     h) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti;

     i) la data di emissione.

 

     Art. 15.

     Per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio successivo.

     Dopo il 31 dicembre di ogni anno non si possono più emettere mandati di pagamento collettivi relativi a spese dell'esercizio scaduto ad eccezione di quelli riferiti al pagamento di indennità, rimborsi e stipendi.

     Dopo il 20 gennaio successivo non si possono più emettere mandati di pagamento individuali relativi a spese dell'esercizio scaduto ad eccezione di casi urgenti per i quali esista la certezza della estinzione entro il mese.

 

     Art. 16.

     Il Cassiere speciale estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi disponibili.

     Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle norme relative all'erogazione di fondi mediante l'economo-cassiere o il funzionario delegato, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dal Cassiere speciale sulla base di mandati di pagamento.

     Il Cassiere speciale è tenuto al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte ed altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge.

     In tali casi il Cassiere speciale richiede immediatamente all'Ufficio Ragioneria del Consiglio l'emissione del relativo mandato.

 

     Art. 17.

     I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono commutati d'ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico a favore della persona del creditore.

     I titoli di spesa di cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione della quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto.

 

     Art. 18.

     I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui all'articolo precedente, debbono essere restituiti entro il 10 febbraio dal Cassiere speciale. Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede all'emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto residui, semprechè non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

 

     Art. 19.

     L'Ufficio Ragioneria del Consiglio provvede alla tenuta delle scritture e dei libri contabili, a curare i rapporti con il Cassiere speciale, a predisporre i mandati o gli altri titoli di spesa.

     Provvede agli incombenti connessi con le entrate di cui agli articoli 8 e 9.

     Adempie gli incombenti concernenti il trattamento economico di attività, di quiescenza, di previdenza e di assistenza dei Consiglieri regionali e quelli relativi al personale del Consiglio.

     Predispone il rendiconto della gestione dei fondi di cui all'articolo 1, corredato da apposita relazione.

     Al termine di ogni trimestre compila la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese e la trasmette all'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 20.

     Il dirigente coordinatore del Settore Affari generali e istituzionali del Consiglio esercita il controllo economico-finanziario ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 della legne regionale 30 maggio 1978 n. 27, dell'articolo 28 della legge regionale 16 ottobre 1979 n. 34 e dell'articolo 95 della legge regionale 4 novembre 1477 n. 42.

 

     Art. 21.

     L'Ufficio di Presidenza approva il rendiconto della gestione e lo sottopone all'esame della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione entro il 31 marzo di ogni anno.

     II rendiconto è approvato entro il 30 aprile dal Consiglio regionale e successivamente trasmesso dall'Ufficio di Presidenza alla Giunta per l'inclusione nel rendiconto generale della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973 n 853.

 

     Art. 22.

     Ciascun componente della Commissione bilancio e programmazione può prendere visione in qualunque momento degli atti e documenti relativi alla gestione dell'autonomia contabile e funzionale del Consiglio contemplati nel presente regolamento.

 

     Art. 23.

     In materia di contratti per acquisti, locazioni, forniture, somministrazioni, alienazioni ed appalti per le esigenze funzionali del Consiglio regionale le norme della legge regionale 22 giugno 1983 n. 26 si applicano intendendosi sostituite nei vari articoli le espressioni:

     «Giunta regionale» con «Ufficio di Presidenza»;

     «Presidente della Giunta regionale o componente della Giunta regionale» con a Presidente del Consiglio regionale od uno dei Vicepresidenti delegato»;

     «Ufficio regionale competente e ragioneria» con «Ufficio Affari generali ed Ufficio Ragioneria del Consiglio».

 

     Art. 24.

     La gestione dei fondi economali del Consiglio regionale è affidata ad un economo-cassiere.

     L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione assegna tale incarico e quello di sostituito, in caso di assenza o impedimento del titolare, a dipendenti regionali dell'Ufficio Affari generali del Consiglio.

 

     Art. 25.

     L'economo-cassiere, quale titolare di una gestione di denaro e valori, è soggetto alla responsabilità dei contabili di diritto delle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 26.

     L'economo-cassiere può effettuare i sottoindicati acquisti o spese nel limite massimo di lire 5.000.000 [2] per ogni singola operazione e provvede al relativo pagamento con i fondi a disposizione:

     a) acquisto di articoli di cancelleria, modulami, stampati, timbri, targhe, numeratori ed altri articoli per ufficio la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle gare periodiche di fornitura;

     b) acquisto di libri, quotidiani e pubblicazioni periodiche;

     c) spese postali, valori bollati, imposte di registro, tasse e diritti eventuali;

     d) manutenzione automezzi, tassa di circolazione, bollo per le patenti degli autisti, rimborso pedaggi e posteggi;

     c) pagamenti diaria rimborso spese agli autisti di automezzi noleggiati o convenzionati;

     f) riproduzioni fotografiche, riproduzione di documenti e disegni, registrazioni e trascrizioni di atti, traduzioni e copiature di testi;

     g) manutenzione di impianto elettrico, telefonico, idrico, igienico;

     h) manutenzione mobili e infissi;

     i) minute spese di pulizia (lavatura di tendaggi, tappeti, asciugamani, acquisto di sapone, detersivi, eccetera);

     l) servizio di guardianaggio privato, di portierato e facchinaggio;

     m) acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni degli organi consiliari;

     n) piccole spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni degli organi consiliari;

     o) rimborso al personale di spese sostenute per trasporti urbani determinate da cause di servizio:

     p) spese di rappresentanza;

     q) spese relative alle quote di partecipazione a convegni e congressi;

     r) acquisto urgente di suppellettili e attrezzature d'ufficio:

     s) acquisto urgente di carburanti e lubrificanti;

     t) altri piccoli interventi relativi al normale funzionamento e all'ordinaria manutenzione degli uffici e servizi.

 

     Art. 27.

     L'economo-cassiere è, altresì, autorizzato a provvedere con i fondi di cui all'articolo 30 ed in deroga al limite di spesa indicato all'articolo precedente al pagamento delle bollette relative ai consumi di energia elettrica ed acqua ed alle spedizioni in abbonamento postale.

 

     Art. 28.

     L'economo-cassiere, in circostanze eccezionali e per interventi urgenti, può disporre acquisti (anche di natura diversa dalle spese elencate all'articolo 26) per importi sino a lire 20.000.000 [3], purchè di volta in volta autorizzato per iscritto dal Presidente del Consiglio o da uno dei Vicepresidenti delegato.

     Per gli acquisti di cui al precedente comma si applica la procedura prevista dall'articolo 8 lettela b) della legge regionale 22 giugno 1983

     Non appena in possesso della fattura l'economo-cassiere procederà alla presentazione all'Ufficio di Presidenza del provvedimento di impegno e contestuale liquidazione della spesa.

 

     Art. 29.

     L'economo-cassiere è autorizzato a concedere ai Consiglieri regionali, che si recano in missione in ragione della carica, anticipi sui rimborsi spese e sulle indennità loro spettanti a norma della legge regionale 23 marzo 1973 n. 10 e successive modificazioni.

     L'economo-cassiere è autorizzato altresì a concedere anticipi al personale comandato in missione con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 10 settembre 1979 n. 31 e successive modificazioni.

     L'economo-cassiere può, inoltre, anticipare somme a dipendenti regionali per le spese di cui alle lettere c), d), ed s) dell'articolo 26 qualora sia necessario per esigenze di servizio.

 

     Art. 30.

     Per provvedere ai pagamenti sopra indicati viene anticipata all'economo-cassiere una somma stabilita di volta in volta all'inizio di ogni esercizio finanziario da imputarsi ai capitoli 1), 2), 3) e 4) della rubrica di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

     A tale scopo l'economo-cassiere deve presentare all'inizio dell'esercizio finanziario formale richiesta di anticipazione di fondi all'Ufficio di Presidenza che delibera come previsto dall'articolo 10 e seguenti.

 

     Art. 31.

     L'economo-cassiere è tenuto ad aprire, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, un conto corrente presso il «Cassiere speciale del Consiglio regionale» per il deposito dei fondi a disposizione da cui verranno prelevate le somme occorrenti.

     Sui fondi depositati si applicano le stesse condizioni di tasso previste dalla convenzione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 32.

     Tutti i pagamenti economali sono effettuati dall'economo-cassiere in base a «buoni di spesa» a madre e figlia firmati dal dirigente dell'Ufficio Affari generali del Consiglio.

 

     Art. 33.

     Ciascun buono di spesa deve indicare:

     - le generalità del beneficiario;

     - l'importo da pagare (in cifre e in lettere);

     - l'oggetto della spesa;

     - il capitolo di bilancio e l'esercizio cui la spesa deve essere imputata.

 

     Art. 34.

     Per ogni pagamento economale o anticipazione effettuati l'economo- cassiere deve farsi rilasciare regolare quietanza dal beneficiario o in calce al buono di spesa o in calce alla fattura allegata, o con ricevuta del percipiente l'anticipazione, deve altresì curare che i documenti di quietanza siano in regola con le vigenti norme di carattere fiscale.

 

     Art. 35.

     L'economo-cassiere presenta trimestralmente il rendiconto delle spese sostenute.

     E' facoltà dell'economo-cassiere di presentare detto rendiconto prima della scadenza suddetta qualora la giacenza di cassa risulti inferiore al cinquanta per cento dell'anticipazione.

 

     Art. 36.

     Nel rendiconto, sottoscritto dall'economo-cassiere, le spese devono essere raggruppate per capitolo di bilancio. Per ogni capitolo deve essere compilato un elenco delle spese corredato dai buoni di spesa emessi e dai relativi documenti giustificativi.

     Il rendiconto viene presentato all'esame dell'Ufficio di Presidenza previo visto di regolarità apposto dal dirigente dell'Ufficio Affari generali del Consiglio.

 

     Art. 37.

     L'Ufficio di Presidenza approva il rendiconto, disponendo contestualmente l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economo- cassiere per il reintegro dei fondi economali.

 

     Art. 38.

     Al termine dell'esercizio, dopo aver presentato il rendiconto dell'ultimo periodo, l'economo-cassiere provvede alla restituzione delle somme residuate versandole, unitamente agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 31, alla Tesoreria regionale in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del presente regolamento.

 

     Art. 39.

     L'economo-cassiere deve tenere aggiornato un apposito registro per annotarvi:

     in entrata - l'anticipazione annuale avuta ed i successivi reintegri del fondo;

     in uscita - i pagamenti effettuati e la restituzione a fine d'anno dell'anticipazione.

     Tale registro prima di essere posto in uso va bollato e vidimato dal dirigente dell'Ufficio Affari generali del Consiglio su ciascun foglio.

 

     Art. 40.

     I dirigenti dell'Ufficio Affari generali e della Ragioneria del Consiglio procedono a periodiche verifiche di cassa unitamente all'economo- cassiere.

     A verifica ultimata, i suddetti devono vistare il registro di cassa in corrispondenza dell'indicazione della giacenza di cassa al momento della verifica.

 

     Art. 41. [4]

     I beni mobili del Consiglio regionale sono descritti nell'inventario distintamente per categorie di appartenenza sulla della loro natura.

     Ai beni di cui al primo comma dovrà essere assegnato un numero d'ordine progressivo di categoria ed attribuito il valore in base al prezzo di acquisto o di stima.

     Tutti i beni mobili, fatto salvo il materiale librario e multimediale che è dato in consegna ad un dipendente dell'Ufficio Biblioteca individuato dal Dirigente della Struttura, sono dati in consegna ell'economo-cassiere; i soggetti di cui al presente comma assumono la figura di consegnatari, hanno obbligo di vigilanza e sono responsabili del materiale ricevuto in consegna.

     Non dovranno essere inventariati, ma semplicemente tenuti in evidenza in appositi registri, i materiali posti in opera, gli oggetti e le materie di facile consumo.

 

     Art. 42.

     Il consegnatario tiene in evidenza con apposite scritture i beni mobili secondo le quantità ed i valori nonchè le classificazioni stabilite: registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti. La diminuzione, la perdita e l'alienazione, a qualsiasi titolo, degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.

 

     Art. 43.

     Per le spese riguardanti particolari servizi, l'Ufficio di Presidenza, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori non sia possibile ed inoltre intralci o pregiudichi il normale svolgimento delle funzioni istituzionali, può fare ricorso mediante provvedimento motivato all'anticipazione a favore di un dipendente, che assume la figura di funzionario delegato, perchè provveda al pagamento delle spese con l'obbligo della resa del conto.

 

     Art. 44.

     I fondi occorrenti al funzionario delegato sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in apposito conto corrente aperto presso il cassiere speciale.

     Sui fondi depositati in tale conto corrente si applicano le stesse condizioni di tasso stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 45.

     Il funzionario delegato dovrà rendere il conto, distinto per ciascun capitolo, delle somme erogate corredato dai documenti giustificativi delle spese semestralmente o a scadenze diverse fissate nella deliberazione di delega e comunque alla fine di ogni esercizio finanziario. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l'incarico.

     Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in dieci giorni dalla scadenza dei termini e dal verificarsi degli eventi previsti dal comma precedente.

     La Ragioneria del Consiglio, effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmette il rendiconto all'Ufficio di Presidenza il quale con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate e disponendo il versamento degli eventuali residui e degli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 45 alla Tesoreria regionale in conformità a quanto disposto dall'articolo 9.

     Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

 

     Art. 46.

     Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984 e da tale data è abrogato il regolamento regionale 24 agosto 1973 n. 2.

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 31 del D.P.G.R. 19 novembre 2002, n. 7/REG., con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 32 dello stesso D.P.G.R. n. 7/2002.

[2] Importo così elevato dall'art. 1 del R.R. 7 dicembre 1998, n. 3.

[3] Importo così elevato dall'art. 2 del R.R. 7 dicembre 1998, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 12 marzo 2001, n. 1/REG.