§ 1.1.50 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 31.
Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’articolo 123, comma 3, della Costituzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:24/12/2004
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Pubblicazione delle deliberazioni statutarie)
Art. 2.  (Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa)
Art. 3.  (Impugnativa del Governo)
Art. 4.  (Iniziativa referendaria degli elettori)
Art. 5.  (Iniziativa referendaria dei Consiglieri regionali)
Art. 6.  (Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario)


§ 1.1.50 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 31.

Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’articolo 123, comma 3, della Costituzione.

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

 

     Art. 1. (Pubblicazione delle deliberazioni statutarie)

     1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di adozione dello Statuto ovvero della deliberazione consiliare di modifica dello stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in seconda lettura da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 123, comma 2 della Costituzione.

     2. La deliberazione di cui al comma 1, completa del titolo e della data della approvazione, è pubblicata nel testo integrale, preceduto dalla seguente intestazione:

“Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma dell’articolo 123 comma 2 della Costituzione.”.

     3. Nello stesso Bollettino, in calce alla deliberazione statutaria, è pubblicato un avviso recante notizia che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un numero espressamente indicato di elettori della Regione, individuato sulla base dell’ultima revisione delle liste elettorali effettuata per l’elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono richiedere di procedere a referendum ai sensi dell’articolo 123, comma 3 della Costituzione, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e sulla base del seguente quesito referendario:

“Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante ……………., approvata dal Consiglio regionale in data ……………. e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria numero…..del……..?”.

 

     Art. 2. (Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa)

     1. Il Presidente della Giunta regionale procede alla promulgazione della legge approvativa dello Statuto o modificativa dello stesso qualora, scaduti tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria disposta ai sensi dell’articolo 1, non risulti presentata alcuna richiesta di referendum né risulti pendente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo della Repubblica ai sensi dell’articolo 123, comma 2 della Costituzione.

 

     Art. 3. (Impugnativa del Governo)

     1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla notifica alla Regione, dispone la pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta presentazione del ricorso del Governo della Repubblica volto a promuovere la questione di legittimità costituzionale avverso la deliberazione statutaria.

     2. La pubblicazione dell’avviso sospende il termine di tre mesi, previsto dall’articolo 1, comma 3, che riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione assunta dalla Corte Costituzionale. Durante il periodo di sospensione ogni attività preordinata allo svolgimento del referendum statutario è preclusa.

     3. Nel caso in cui la Corte Costituzionale respinga il ricorso, le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano efficacia; al contrario tali operazioni perdono efficacia qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria [1].

 

     Art. 4. (Iniziativa referendaria degli elettori)

     1. Ai fini della presentazione dell’iniziativa referendaria da parte degli elettori e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste, per il referendum abrogativo, dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari).

 

     Art. 5. (Iniziativa referendaria dei Consiglieri regionali)

     1. I Consiglieri regionali che intendono esercitare il diritto loro riconosciuto dall’articolo 123 comma 3 della Costituzione devono sottoscrivere apposita richiesta, autenticata dal Segretario Generale del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario)

     1. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione, che il Presidente della Giunta regionale emana entro sette giorni dalla decisione sull’ammissibilità del referendum, eventualmente unificando richieste referendarie proposte da soggetti diversi.

     2. Nel caso in cui, prima del decreto di indizione, venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale altra deliberazione statutaria, l’indizione può essere ritardata oltre i termini previsti, fino ad un massimo di sei mesi, affinché il referendum eventualmente richiesto sulla successiva deliberazione possa svolgersi contestualmente al referendum già richiesto.

     3. La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2005, n. 445, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria».