Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 17/05/2011 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione) |
Art. 2. (Decorrenza dei termini per i procedimenti ad istanza di parte) |
Art. 3. (Decorrenza dei termini per i procedimenti d'ufficio) |
Art. 4. (Termine finale dei procedimenti) |
Art. 5. (Conferenza dei servizi infraregionale) |
Art. 6. (Pareri obbligatori e facoltativi) |
Art. 7. (Parere facoltativo del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura di Stato) |
Art. 8. (Procedimenti di concessione di contributi o di altri vantaggi economici) |
Art. 9. (Procedimenti relativi a fondi strutturali di competenza di autorità di gestione, di audit e di certificazione e ad altri procedimenti di origine comunitaria) |
Art. 10. (Procedimenti tributari e procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative) |
Art. 11. (Procedimenti che si concludono con provvedimenti di liquidazione) |
Art. 12. (Diritto di accesso) |
Art. 13. (Modificazioni alla tabella allegata) |
Art. 14. (Norme transitorie e finali) |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 1.1.n - R.R. 17 maggio 2011, n. 2.
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
(B.U. 1 giugno 2011, n. 9)
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento definisce i termini di conclusione dei procedimenti, sia ad istanza di parte sia d’ufficio, di competenza della Giunta regionale non disciplinati da speciali disposizioni di legge. I procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa non sono disciplinati dal presente regolamento e saranno valutati nell’ambito del processo di semplificazione.
2. La tabella allegata costituisce parte integrante del regolamento e definisce il termine di conclusione dei procedimenti regionali in essa espressamente individuati.
3. La tabella ha valore normativo esclusivamente ai fini della definizione del termine dei procedimenti; le altre indicazioni in essa contenute relative a norme di riferimento, competenza, attività istruttoria, hanno valore meramente ricognitivo.
4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della
Art. 2. (Decorrenza dei termini per i procedimenti ad istanza di parte)
1. Per i procedimenti ad istanza di parte il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al Protocollo ai sensi dell’articolo 7, comma 4,
2. La domanda consegnata a mano va presentata, salvo diversa disposizione, al Protocollo generale e della sua consegna viene in ogni caso rilasciata ricevuta all'interessato.
3. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Il Protocollo generale è tenuto a far pervenire la domanda o l'istanza al servizio competente entro il secondo giorno successivo a quello di presentazione.
5. Le domande presentate in via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste all'articolo 65 del
6. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata dalla prescritta documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge o dal regolamento.
7. Fatti salvi i casi in cui sia espressamente escluso, se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà motivata comunicazione all'istante entro dieci giorni indicando le cause della irregolarità e della incompletezza ed assegna un termine perentorio entro cui regolarizzare o completare la domanda. In questi casi il termine del procedimento decorre dal ricevimento al Protocollo della domanda regolarizzata o completata.
8. Qualora nel corso del procedimento il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'integrazione della documentazione, ne dà motivata comunicazione all'istante ed assegna un termine perentorio entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della
Art. 3. (Decorrenza dei termini per i procedimenti d'ufficio)
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre, salvo diversa disposizione, dalla data in cui la Regione ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ovvero dal primo atto di impulso.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di assunzione dell'atto o della richiesta al Protocollo ai sensi dell’articolo 7, comma 4,
Art. 4. (Termine finale dei procedimenti)
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di notificazione o comunicazione al destinatario.
2. Salvo diversa disposizione, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini previsti per il procedimento principale.
3. La scadenza dei termini di cui ai commi precedenti non esonera dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatti salvi i casi di silenzio-rifiuto e di silenzio-assenso, ferma restando ogni conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di più organi o uffici regionali, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse.
5. Il periodo di tempo necessario all’eventuale fase di integrazione dell’efficacia relativo alla pubblicazione dell’atto non è computato nel termine per la conclusione del procedimento.
Art. 5. (Conferenza dei servizi infraregionale)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici in un medesimo procedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, la struttura procedente indice di regola una conferenza di servizi. In tal caso le determinazioni adottate in sede di conferenza di servizi fra tutte le strutture coinvolte e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, è struttura procedente quella cui compete l’adozione del provvedimento amministrativo finale.
Art. 6. (Pareri obbligatori e facoltativi)
1. Il termine per l'emanazione di pareri obbligatori forniti dalla Regione ad altri enti e amministrazioni, non compresi nella tabella allegata, è stabilito, salvo diversa disposizione di legge, in via generale in sessanta giorni.
2. Il termine per l'emanazione di pareri facoltativi forniti dalla Regione ad altri enti e amministrazioni, non compresi nella tabella allegata, è stabilito, salvo diversa disposizione di legge, in via generale in novanta giorni.
3. Il periodo necessario per l'emanazione di pareri facoltativi non sospende il termine del procedimento all'interno del quale i pareri sono stati richiesti.
Art. 7. (Parere facoltativo del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura di Stato)
1. Quando l'amministrazione ritenga di richiedere il parere in via facoltativa al Consiglio di Stato o all'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento comunica la determinazione agli interessati, indicandone le ragioni. In tal caso, il procedimento è sospeso per un periodo massimo di novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 21 della
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Art. 8. (Procedimenti di concessione di contributi o di altri vantaggi economici)
1. I termini relativi alla fase istruttoria e di assegnazione di contributi o di altri vantaggi economici possono essere stabiliti nei provvedimenti di approvazione dei relativi bandi o di approvazione dei criteri per la concessione dei medesimi.
2. Nella tabella allegata sono definiti i termini dei procedimenti di approvazione di bandi o provvedimenti per la concessione di contributi o altri vantaggi economici non disciplinati da speciali disposizioni di legge.
Art. 9. (Procedimenti relativi a fondi strutturali di competenza di autorità di gestione, di audit e di certificazione e ad altri procedimenti di origine comunitaria)
1. Nella tabella allegata non sono compresi i termini dei procedimenti relativi a fondi strutturali di competenza di autorità di gestione, di audit e di certificazione e di altri procedimenti disciplinati dalla normativa comunitaria di riferimento e dai relativi atti di recepimento e di attuazione nazionali e regionali, che rimangono soggetti alla specifica regolamentazione di fonte comunitaria per essi prevista.
Art. 10. (Procedimenti tributari e procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative)
1. Ai procedimenti tributari e ai procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative si applica la disciplina dei termini per essi prevista dalla normativa in materia.
Art. 11. (Procedimenti che si concludono con provvedimenti di liquidazione)
1. Salvo quanto previsto nella tabella allegata per i singoli procedimenti di liquidazione, nei casi in cui sia necessaria, successivamente alla fase procedimentale, la richiesta di liquidazione e la conseguente emissione del mandato di pagamento, la struttura competente per materia trasmette al Servizio Ragioneria, entro dieci giorni dalla data in cui l’atto esecutivo è pervenuto alla struttura, il provvedimento di liquidazione corredato della documentazione di cui alla vigente normativa in materia di contabilità regionale. Il Servizio Ragioneria provvede nei successivi sessanta giorni alla registrazione della liquidazione e alla emanazione del mandato, fatti salvi termini più ridotti previsti in contratti e convenzioni, da provvedimenti legislativi o determinati da particolari esigenze derivanti da spese di natura obbligatoria o connesse allo svolgimento di servizi pubblici essenziali.
Art. 12. (Diritto di accesso)
1. Ai sensi degli articoli 24 e ss. della
a) documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti da disposizioni di legge o regolamento;
b) nei procedimenti tributari, per i quali rimangono ferme le specifiche norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Con la pubblicazione dei documenti amministrativi sul sito informatico della Regione Liguria la libertà di accesso agli atti si intende realizzata.
Art. 13. (Modificazioni alla tabella allegata)
1. Le modifiche alla tabella allegata successive all’entrata in vigore del presente regolamento sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 14. (Norme transitorie e finali)
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
2. Ai procedimenti in corso alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i termini previsti dalle precedenti disposizioni statali o regionali.
3. Il
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet della Regione Liguria.