Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 28/06/2006 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto. |
Art. 2. Soggetti coinvolti. |
Art. 3. Atti sottoposti al processo di partecipazione. |
Art. 4. Criteri organizzativi per lo svolgimento del processo di partecipazione. |
Art. 5. Informazione e comunicazione. |
Art. 6. Consultazione. |
Art. 7. Documento della partecipazione. |
Art. 8. Monitoraggio e valutazione. |
Art. 9. Responsabilità e protezione dei dati personali. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 6.2.77 – R.R. 28 giugno 2006, n. 4.
Disciplina del processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione.
(B.U. 30 giugno 2006, n. 18).
Art. 1. Finalità e oggetto.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3-bis, comma 4, della
2. La partecipazione di cui al presente regolamento integra il procedimento di formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza del procedimento stesso e fermi restando le sedi istituzionali di raccordo e di consultazione con le autonomie locali e con le forze economico-sociali previste dalla normativa vigente e gli atti d'intesa sulla concertazione.
3. In conformità a quanto previsto dal suddetto articolo 3 bis, comma 4, della
Art. 2. Soggetti coinvolti.
1. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche economico-finanziarie e di bilancio della Regione purché:
a) relativamente alle persone fisiche, siano residenti o operanti con continuità, per motivi di lavoro o di studio, sul territorio regionale e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) relativamente agli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sia riconosciuti come persone giuridiche sia di fatto, abbiano sede legale od operativa nel Lazio.
2. Sono, in particolare, coinvolti nel processo di partecipazione tutti gli enti locali della Regione, con specifico riguardo al ruolo delle assemblee elettive, i cui contributi sono adeguatamente valorizzati nell'ambito delle pratiche attivate.
Art. 3. Atti sottoposti al processo di partecipazione.
1. Sono sottoposti al processo di partecipazione:
a) la proposta di documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR);
b) la proposta di bilancio annuale di previsione regionale;
c) le proposte relative a ulteriori strumenti finanziari indicati dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli strumenti di cui al comma 1, lettera c), rientrino nelle competenze della Giunta regionale, è sottoposto al processo di partecipazione uno schema preliminare di atto adottato dalla Giunta stessa.
Art. 4. Criteri organizzativi per lo svolgimento del processo di partecipazione.
1. L'assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, di seguito denominato assessorato competente, è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, e nel suo ambito sono individuate, ai sensi della normativa vigente, strutture e formule organizzative idonee ad assicurare lo svolgimento del processo in collaborazione tra le strutture stesse nonché in raccordo con le strutture regionali competenti per materia appositamente indicate dal rispettivo direttore regionale.
2. Presso l'assessorato competente è istituito il "Tavolo interistituzionale per la partecipazione in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio", con il compito di indirizzare, armonizzare e coordinare le pratiche di partecipazione sul territorio regionale. La composizione e le modalità di svolgimento dei compiti del suddetto Tavolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale e l'attività dei componenti è resa a titolo gratuito.
Art. 5. Informazione e comunicazione.
1. L'informazione costituisce il primo livello del processo di partecipazione e la relativa attività, di durata non inferiore a trenta giorni consecutivi, è avviata, entro i quindici giorni successivi all'adozione da parte della Giunta regionale delle proposte o degli schemi degli atti individuati dall'articolo 3.
2. L'informazione è avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico su almeno tre quotidiani a diffusione regionale nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet della Regione.
3. L'avviso pubblico di cui al comma 2 contiene:
a) l'indicazione delle attività di partecipazione, delle relative modalità di svolgimento e della data di conclusione;
b) l'indicazione delle strutture regionali presso le quali consultare l'atto sottoposto alla partecipazione e ogni altro documento connesso ovvero ottenerne copia gratuita nei limiti della disponibilità della documentazione all'uopo predisposta, nonché acquisire il modulo per l'espressione del contributo;
c) le modalità per la compilazione del modulo e per la presentazione del contributo;
d) l'indirizzo delle pagine del sito internet regionale dedicate al processo di partecipazione;
e) le modalità per contribuire volontariamente alla costituzione di liste d'indirizzi gestite dalla Regione.
4. L'atto sottoposto al processo di partecipazione è trasmesso agli enti locali con l'invito a porlo in visione agli abitanti del relativo territorio, attraverso le strutture e le modalità dagli stessi individuate.
5. La sezione del sito internet regionale dedicata al processo di partecipazione, dove tutte le informazioni sono mantenute per almeno trenta giorni consecutivi dalla data di avvio della fase informativa, contiene la versione integrale dell'atto sottoposto alla partecipazione e può contenere anche idonei strumenti che ne facilitino la lettura e la comprensione. La sezione contiene, inoltre, il programma degli incontri pubblici previsti, i resoconti di tutti gli incontri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per porre quesiti specifici ed ogni altra informazione che possa permettere la più ampia conoscenza sia degli atti che delle relative modalità partecipative. Il sito può altresì ospitare forum telematici, attraverso i quali i cittadini possono dialogare pubblicamente e direttamente con l'amministrazione regionale.
6. L'informazione può essere diffusa, altresì, mediante il ricorso ad ulteriori modalità comunicative, quali manifesti, televideo, comunicati, conferenze stampa nonché con iniziative di animazione sul territorio. Per la diffusione dell'informazione può essere sperimentato anche l'utilizzo di mezzi innovativi, quali e-mail e sms avvalendosi delle liste d'indirizzi di cui al comma 3, lettera e).
Art. 6. Consultazione.
1. La consultazione costituisce il secondo livello del processo di partecipazione. Entro trenta giorni dalla data di avvio dell'informazione, o nel termine diverso stabilito nel relativo avviso pubblico, ogni soggetto interessato può far pervenire all'assessorato regionale competente il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e di proposte, redatto sull'apposito modulo e presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso.
2. Nel caso di presentazione del contributo tramite consegna alla Regione o invio per posta o telefax, il modulo, compilato su copia cartacea, contiene:
a) relativamente alle persone fisiche, i dati, compresivi di codice fiscale, che permettono di identificare il soggetto che presenta il contributo, nonché la firma del soggetto stesso;
b) relativamente agli enti pubblici e privati, i dati identificativi dell'ente che presenta il contributo e del relativo rappresentante legale e la firma di quest'ultimo nonché le ulteriori informazioni richieste per caratterizzare l'ente stesso.
3. Nel caso di presentazione del contributo tramite via telematica, sul sito internet della Regione è istituita, per le esigenze di ricezione, un'apposita sezione che consente la registrazione del soggetto o dell'ente, la successiva compilazione del modulo predisposto e l'accettazione del modulo compilato. I dati richiesti per la registrazione sono quelli previsti dal comma 2, integrati dall'indicazione del numero del documento identificativo del soggetto o del legale rappresentante dell'ente che presenta il contributo.
4. Gli enti locali possono far pervenire il loro contributo espresso dai sindaci, dai presidenti e dai consigli degli enti territoriali ovvero da analoghi organi rappresentativi degli altri enti locali.
5. Ogni soggetto o ente interessato, in relazione a ciascun atto sottoposto al processo di partecipazione, può, in ogni caso, presentare un solo contributo, anche articolato in più osservazioni e proposte. Nell'avviso pubblico è indicato il numero massimo di osservazioni e proposte che possono essere presentate e considerate nella redazione del documento della partecipazione di cui all'articolo 7. I soggetti o gli enti che intervengono nei forum telematici di cui all'articolo 5, comma 5, possono presentare il loro contributo anche sotto forma di proposta di modifica al testo dell'atto sottoposto al processo di partecipazione ovvero di adesione a contributi presentati da altri soggetti già intervenuti nei forum stessi.
6. Entro i termini indicati al comma 1, possono essere svolti più incontri pubblici, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei soggetti e degli enti di volta in volta interessati. Gli incontri pubblici possono avere carattere territoriale, qualora finalizzati a raccogliere indicazioni e suggerimenti da parte di uno specifico ambito territoriale, o settoriale, qualora finalizzati a raccogliere indicazioni e suggerimenti in merito a specifici ambiti tematici. L'organizzazione degli incontri pubblici deve, comunque, comprendere almeno un incontro pubblico nell'ambito territoriale di ognuna delle cinque province e garantire un'equilibrata presenza sul territorio, che tenga conto della popolazione residente, delle distanze e dell'accessibilità dei vari luoghi individuati. Gli incontri pubblici, costituiscono la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione, della raccolta di contributi, sia attraverso l'intervento diretto nell'incontro stesso, sia attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.
7. Nell'organizzazione degli incontri pubblici sono coinvolti gli enti locali nel cui ambito territoriale si svolgono gli incontri stessi. Il programma degli incontri pubblici, predisposto dall'assessorato competente, è comunicato tempestivamente alla Presidenza del Consiglio regionale e alla Presidenza della Commissione consiliare competente, anche al fine di assicurare la presenza dei consiglieri regionali agli incontri stessi, nonché agli enti locali interessati. Degli incontri pubblici è data, altresì, ampia informazione, con almeno sette giorni di preavviso, attraverso il sito internet della Regione e attraverso le ulteriori forme ritenute più opportune.
Art. 7. Documento della partecipazione.
1. I contributi, con esclusione di quelli che risultino in contrasto con la disciplina del presente regolamento e con le norme vigenti o il cui contenuto sia offensivo o non pertinente con l'atto sottoposto al processo di partecipazione, sono ordinati e rappresentati in un documento denominato "Documento della partecipazione". Tenuto conto che la presentazione dei contributi per via telematica ai sensi dell'articolo 6, comma 3, o attraverso i forum telematici di cui all'articolo 5, comma 5, è attivata a scopo di prima sperimentazione, i contributi stessi costituiscono oggetto di specifica considerazione nel suddetto documento. Il testo del documento della partecipazione nonché il testo integrale dei contributi sono inseriti e resi consultabili nel sito internet della Regione.
2. Il documento della partecipazione, predisposto dall'assessorato regionale competente nei quindici giorni successivi alla conclusione della fase di consultazione, è illustrato alla Giunta regionale e trasmesso:
a) alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale, qualora sia riferito alle proposte di atti di cui all'articolo 3, comma 1;
b) alla commissione consiliare competente, qualora sia riferito agli schemi di cui all'articolo 3, comma 2, e per l'adozione dei relativi atti sia previsto il preventivo parere della commissione stessa.
3. La Giunta regionale, in base alle risultanze del documento della partecipazione, può apportare agli atti sottoposti al processo di partecipazione le modifiche finalizzate all'accoglimento delle osservazioni o delle proposte emerse dal processo stesso.
Art. 8. Monitoraggio e valutazione.
1. Il monitoraggio costituisce il terzo livello del processo di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, l'amministrazione regionale favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter sono resi disponibili attraverso il sito internet della Regione.
2. Attraverso il monitoraggio si procede, altresì, ogni dodici mesi, alla valutazione delle pratiche attivate, sulla cui base sono redatti rapporti periodici e predisposti tutti gli strumenti volti all'adeguamento e all'ulteriore implementazione del processo di partecipazione, in considerazione della natura sperimentale della relativa disciplina.
Art. 9. Responsabilità e protezione dei dati personali.
1. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per l'identificazione dei soggetti interessati e per l'assunzione da parte degli stessi delle responsabilità previste dalla normativa vigente in ordine alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni espresse.
2. Nelle diverse pratiche di partecipazione disciplinate dal presente regolamento deve essere prodotta e resa consultabile una dichiarazione che indichi il rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali contenute nel
3. I contributi acquisiti nell'ambito del processo di partecipazione sono resi pubblici con il nome del soggetto o con la denominazione dell'ente che li ha presentati, previo consenso dell'interessato espresso con modalità individuate dalla Regione.
Art. 10. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.