§ 6.2.44 – L.R. 29 maggio 1998, n. 16.
Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:29/05/1998
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 articolo 5, comma 2, per gli adempimenti degli Enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 6.2.44 – L.R. 29 maggio 1998, n. 16.

Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2.

(B.U. 10 giugno 1998, n. 16).

 

Art. 1.

     1. Il termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 articolo 5, comma 2, per gli adempimenti degli Enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale, è posticipato, per il corrente esercizio finanziario, al 30 giugno 1998.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.