Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 23/12/1983 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 100%. |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all' ultimo comma del precedente art. 5, sono aumentati del venti per [...] |
Art. 8. Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 5 e 6 si applicano per i pagamenti dovuti dall'entrata in vigore della presente legge. |
Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 6.1.9 - L.R. 23 dicembre 1983, n. 76. [1]
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30.
(B.U. 30 dicembre 1983, n. 36).
Art. 5. Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla
Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 1 - abilitazione all'esercizio venatorio - del numero d'ordine 17 della stessa tariffa.
Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa.
Art. 7. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all' ultimo comma del precedente art. 5, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Art. 8. Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 5 e 6 si applicano per i pagamenti dovuti dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 7 della
[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 30/80.
[3] Sostituisce il 9° capoverso della nota al n. 1 della tariffa allegata alla L.R. 30/80.
[4] Sopprime l'ultimo capoverso delle note al n. 16 e i primi due capoversi della nota al n. 38 della tariffa allegata alla L.R. 30/80.
[5] Sopprime l'ultimo capoverso delle note al n. 16 e i primi due capoversi della nota al n. 38 della tariffa allegata alla L.R. 30/80.
[6] Sostituisce gli importi delle tasse al n. 17 - 1 della tariffa allegata alla L.R. 30/80.