§ 5.17.22 - L.R. 11 giugno 1998, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 e altre disposizioni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:11/06/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/1997).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 15 della l.r. 24/1997).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 17 della l.r. 24/1997).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24/1997).
Art. 5.  (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 20 della l.r. 24/1997).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Modifica all'articolo 23 della l.r. 24/1997).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.17.22 - L.R. 11 giugno 1998, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 e altre disposizioni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.

(B.U. 30 giugno 1998, n. 18).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/1997). [1]

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 15 della l.r. 24/1997). [2]

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 17 della l.r. 24/1997). [3]

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24/1997). [4]

 

     Art. 5. (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 20 della l.r. 24/1997). [5]

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. Le convenzioni stipulate in base all'articolo 5, tredicesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, già decadute ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della l.r. 24/1997, sono ripristinate sino alla data della prima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 16 della l.r. 24/1997.

     2. Sono fatti salvi gli effetti delle visite e delle certificazioni effettuate, in base alle convenzioni di cui al comma 1, dopo la data di entrata in vigore della l.r. 24/1997 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Gli specialisti in medicina dello sport che hanno presentato domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 16 della l.r. 24/1997 e quelli che presentano la medesima domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'elenco sulla base di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3 e agli allegati A e B della l.r. 24/1997. Entro i successivi novanta giorni le aziende USL provvedono a svolgere le necessarie verifiche.

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 23 della l.r. 24/1997).

     1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 24/1997 è abrogato.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 3, art. 9 della L.R. 9 luglio 1997, n. 24.

[2] Modifica il comma 2, art. 15 della L.R. 9 luglio 1997, n. 24.

[3] Sostituisce il comma 2, art. 17 della L.R. 9 luglio 1997, n. 24.

[4] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 9 luglio 1997, n. 24.

[5] Inserisce l'art. 20 bis nella L.R. 9 luglio 1997, n. 24.