Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.17 sport e tempo libero |
Data: | 11/06/1998 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/1997). |
Art. 2. (Modifica all'articolo 15 della l.r. 24/1997). |
Art. 3. (Modifica all'articolo 17 della l.r. 24/1997). |
Art. 4. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24/1997). |
Art. 5. (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 20 della l.r. 24/1997). |
Art. 6. (Norma transitoria). |
Art. 7. (Modifica all'articolo 23 della l.r. 24/1997). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.17.22 - L.R. 11 giugno 1998, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 e altre disposizioni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.
(B.U. 30 giugno 1998, n. 18).
Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 15 della
Art. 3. (Modifica all'articolo 17 della
Art. 4. (Modifica all'articolo 20 della
Art. 5. (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 20 della
Art. 6. (Norma transitoria).
1. Le convenzioni stipulate in base all'articolo 5, tredicesimo comma, del
2. Sono fatti salvi gli effetti delle visite e delle certificazioni effettuate, in base alle convenzioni di cui al comma 1, dopo la data di entrata in vigore della
3. Gli specialisti in medicina dello sport che hanno presentato domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 16 della
Art. 7. (Modifica all'articolo 23 della
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modifica il comma 3, art. 9 della
[2] Modifica il comma 2, art. 15 della
[3] Sostituisce il comma 2, art. 17 della
[4] Sostituisce l'art. 20 della
[5] Inserisce l'art. 20 bis nella