§ 5.17.14 - L.R. 10 aprile 1990, n. 39.
Norme per il potenziamento degli aeroclub.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:10/04/1990
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 5.17.14 - L.R. 10 aprile 1990, n. 39. [1]

Norme per il potenziamento degli aeroclub.

(B.U. 20 aprile 1990, n. 12).

 

Art. 1.

     1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclub laziali che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica, di volo a motore od a vela, di aeromodellistica e di paracadutismo sportivo.

 

     Art. 2.

     1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

     2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

     a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

     b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo anche in funzione agonistica;

     c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

     d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

     e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sport turismo, assegna in quote uguali agli aeroclub esistenti nel Lazio e che abbiano, nei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, presentato domanda, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

     2. In via transitoria, per il contributo afferente l'esercizio 1989, la domanda va presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Gli aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorato competente in materia di sport e turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

     2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

 

     Art. 5.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è stanziata per l'esercizio 1990 la somma di L. 1.000 milioni che sono imputati al capitolo di nuova istituzione n. 17151 denominato: «Contributo agli aeroclub laziali» del bilancio di previsione 1990.

     2. A copertura dell'importo di L. 1.000 milioni di cui ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera e) del bilancio regionale 1989, che presenta la necessaria disponibilità.

     3. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

 

 

 


[1] I termini di cui alla presente legge per la presentazione delle domande per l'anno 2005 sono prorogati al 31 ottobre 2004 dall’art. 15 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.