§ 5.17.3 - L.R. 28 dicembre 1973, n. 4O. - Piano per l'incremento del
numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio - Norme per la concessione di particolari agevolazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:28/12/1973
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Al fine di promuovere le finalità di cui all'art. 45, secondo comma, dello Statuto e al fine di predisporre le infrastrutture complementari all'attività turistica, la Regione predispone un piano [...]
Art. 2.  Il piano di cui all'art. 1 della presente legge è articolato in programmi operativi annuali ed è finanziato con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nel bilancio di previsione della [...]
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  Compongono il Comitato di cui all'art. 3:
Art. 5.  L'Assessore regionale all'agricoltura, caccia e pesca fa parte per la materia di sua competenza del Comitato di cui all'art. 4 della presente legge.
Art. 6.  Il piano ed i programmi operativi annuali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentite le Amministrazioni comunali e provinciali.
Art. 7.  Per l'acquisto dell'area occorrente, nonché per la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento dell'agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste ed altri impianti sportivi in genere di [...]
Art. 8.  L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 7 verrà disposta per il 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori, per il 30 per cento allo stato di avanzamento e per il residuo 30 [...]
Art. 9.  Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 7, secondo le modalità previste dall'art. 8, la Regione delega le Amministrazioni provinciali ad esercitare le funzioni di coordinamento e di [...]
Art. 10.  Per gli interventi di cui all'art. 7 relativi all'acquisto dell'area occorrente per gli impianti sportivi, valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.
Art. 11.  Per l'acquisto ed il miglioramento delle attrezzature ginnico sportive di cui alla lettera b) dell'art. 1, possono essere concessi a Comuni, loro consorzi e Comunità montane costituite a norma della [...]
Art. 12.  L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 1 ha priorità assoluta su altri tipi di intervento.
Art. 13.  La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata tramite la Giunta provinciale con il parere del Consiglio competente corredata:
Art. 14.  Nell'esercizio delle funzioni delegate della presente legge i Consigli provinciali si atterranno alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
Art. 15.  Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Art. 16.  Lo stanziamento di L. 175 milioni, autorizzato per l'anno finanziario 1973 dal precedente art. 2, sarà iscritto, unitamente a quello di L. 350 milioni autorizzato per l'anno finanziario 1974, nel [...]


§ 5.17.3 - L.R. 28 dicembre 1973, n. 4O. - Piano per l'incremento del

numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio - Norme per la concessione di particolari agevolazioni.

(B.U. 10 gennaio 1974, n. 1).

 

Art. 1. Al fine di promuovere le finalità di cui all'art. 45, secondo comma, dello Statuto e al fine di predisporre le infrastrutture complementari all'attività turistica, la Regione predispone un piano della durata di anni tre nel quadro della programmazione regionale per incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio.

     In particolare il piano prevede:

     a) la costruzione - con priorità per i Comuni che ne siano completamente sprovvisti - di impianti sportivi, l'ampliamento o il miglioramento della agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste ed altri impianti da destinare in genere all'attività sportiva;

     b) l'acquisto ed il miglioramento delle attrezzature ginnico-sportive.

 

     Art. 2. Il piano di cui all'art. 1 della presente legge è articolato in programmi operativi annuali ed è finanziato con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nel bilancio di previsione della Regione a partire dall'anno 1973.

     Per il finanziamento del piano sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     lire 175.000.000 per l'esercizio 1973;

     lire 350.000.000 per l'esercizio 1974;

     lire 350.000.000 per l'esercizio 1975;

 

     Art. 3. (Omissis) [1]

 

     Art. 4. Compongono il Comitato di cui all'art. 3:

     1) l'Assessore regionale allo sport o un suo rappresentante;

     2) il Presidente della Commissione consiliare per lo sport;

     3) gli Assessori regionali ai lavori pubblici, alle finanze, all'assetto del territorio, alla pubblica istruzione, agli enti locali o loro rappresentati;

     4) il delegato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

     5) un Consigliere regionale per ognuno dei gruppi politici rappresentati al Consiglio regionale;

     6) i rappresentanti degli Enti di propaganda sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, designati dalle rispettive Presidenze centrali;

     7) un medico sportivo designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità sentita la Federazione dei medici sportivi;

     8) un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo;

     9) il sovrintendente regionale della Pubblica Istruzione o un suo delegato;

     10) un rappresentante delle associazioni regionali dei Comuni e delle Province;

     11) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative per i lavoratori dipendenti;

     12) un rappresentante delle organizzazioni regionali di categorie più rappresentative per i lavoratori autonomi.

     I componenti del Comitato di cui al comma precedente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore allo sport e su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     I componenti del Comitato durano in carica tre anni salvo quelli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5.

 

     Art. 5. L'Assessore regionale all'agricoltura, caccia e pesca fa parte per la materia di sua competenza del Comitato di cui all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 6. Il piano ed i programmi operativi annuali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentite le Amministrazioni comunali e provinciali.

 

     Art. 7. Per l'acquisto dell'area occorrente, nonché per la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento dell'agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste ed altri impianti sportivi in genere di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, loro consorzi e Comunità montane costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 [2], contributi in conto capitale.

     I contributi di cui al comma precedente non potranno essere superiori:

     all'80 per cento del costo globale dell'opera ove questo non superi i 30 milioni;

     al 40 per cento del costo globale dell'opera ove questo sia compreso fra i 30 e i 70 milioni;

     al 30 per cento del costo globale dell'opera ove questo superi i 70 milioni [3].

 

     Art. 8. L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 7 verrà disposta per il 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori, per il 30 per cento allo stato di avanzamento e per il residuo 30 per cento dopo il collaudo dell'opera.

 

     Art. 9. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 7, secondo le modalità previste dall'art. 8, la Regione delega le Amministrazioni provinciali ad esercitare le funzioni di coordinamento e di controllo sulla realizzazione delle opere previste dalla presente legge.

     L'erogazione dei contributi prevista dall'art. 7, secondo le modalità dell'art. 8, viene effettuata sulla base delle indicazioni date dai Consigli provinciali nel rispetto dei piani e dei programmi operativi annuali previsti dall'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 10. Per gli interventi di cui all'art. 7 relativi all'acquisto dell'area occorrente per gli impianti sportivi, valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.

     L'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [4] e successive modificazioni e ad ogni altro effetto di legge.

 

     Art. 11. Per l'acquisto ed il miglioramento delle attrezzature ginnico sportive di cui alla lettera b) dell'art. 1, possono essere concessi a Comuni, loro consorzi e Comunità montane costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 [5], contributi in misura non superiore all'80 per cento del costo relativo di L. 4.000.000.

     Le domande per la concessione dei contributi devono essere accompagnate da un analitico preventivo di spesa.

     La liquidazione del contributo ha luogo in unica soluzione ad avvenuta installazione delle attrezzature.

 

     Art. 12. L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 1 ha priorità assoluta su altri tipi di intervento.

 

     Art. 13. La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata tramite la Giunta provinciale con il parere del Consiglio competente corredata:

     del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;

     del preventivo di spesa;

     del piano finanziario.

 

     Art. 14. Nell'esercizio delle funzioni delegate della presente legge i Consigli provinciali si atterranno alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

 

     Art. 16. Lo stanziamento di L. 175 milioni, autorizzato per l'anno finanziario 1973 dal precedente art. 2, sarà iscritto, unitamente a quello di L. 350 milioni autorizzato per l'anno finanziario 1974, nel capitolo n. 2869, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, con la seguente denominazione: «Contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi del Lazio».

     All'onere di complessive L. 525 milioni, previsto dal comma precedente per l'anno finanziario 1974, si farà fronte quanto a L. 175 milioni con la disponibilità del capitolo n. 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, utilizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a L. 350 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

     All'onere di L. 350 milioni, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge per l'anno finanziario 1975, si farà fronte con i mezzi che saranno indicati con successivo provvedimento legislativo, alla cui emanazione resta subordinata l'iscrizione in bilancio dello stanziamento previsto.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al Bilancio - le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendessero disponibili per effetto di rinuncia o di revoca dei contributi possono essere utilizzate negli esercizi successivi [6].

 

 


[1] Soppresso dall'art. 29 della L.R. 4/7/1979, n. 51.

[2] G.U. 23/12/1971, n. 324, «Nuove norme per lo sviluppo della montagna».

[3] Così modificato dalla L.R. 6/8/1974, n. 40, art. 1.

[4] G.U. 30/10/1971. n. 276, «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17/8/1942, n. 1150; 18/4/1962, n. 167; 29/9/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nei settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata».

[5] G.U. 23/12/1971, n. 324, «Nuove norme per lo sviluppo della montagna».

[6] Così sostituito dalla L.R. 6/8/1974, n. 40, art. 2.