§ 5.16.29 - L.R. 11 gennaio 2000, n. 7.
Modificazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni concernente: "Interventi per la qualificazione e la crescita delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.16 celebrazioni e ricorrenze
Data:11/01/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni).
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni).
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni).
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni).
Art. 5.  (Condizioni per l'ammissione a contributo degli interventi inizialmente non inseriti in graduatoria).
Art. 6.  (Fondo speciale integrativo).
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.16.29 - L.R. 11 gennaio 2000, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni concernente: "Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000".

(B.U. 20 gennaio 2000, n. 2).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni).

     1. [1]

     2. [2]

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni).

     1. [3]

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni).

     1. [4]

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni).

     1. [5]

 

     Art. 5. (Condizioni per l'ammissione a contributo degli interventi inizialmente non inseriti in graduatoria).

     1. Gli interventi che non sono stati ammessi ai contributi e conseguentemente non risultano inseriti nella graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 aprile 1999, n. 12, supplemento ordinario n. 2, esclusivamente in quanto i soggetti interessati hanno dichiarato di ultimare i lavori in data successiva al 30 novembre 1999, possono essere ammessi ai contributi qualora vengano ultimati entro la data del 31 dicembre 1999 ovvero siano stati realizzati lavori per almeno il cinquanta per cento di quanto previsto nel progetto ammesso a contributo. A tal fine i soggetti beneficiari devono presentare entro il 31 gennaio 2000 copia del titolo abilitativo a potere eseguire gli interventi e copia della deliberazione dell'istituto di credito relativa alla Concessione del mutuo. Entro la medesima data del 31 gennaio 2000 i soggetti beneficiari devono produrre la specifica documentazione prevista dagli allegati 3 e 4 dell'avviso pubblico deliberato dalla Giunta regionale con atto dell'8 luglio 1997, n. 4262.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater della legge regionale n. 20/1997, come da ultimo modificato dalla presente legge.

 

     Art. 6. (Fondo speciale integrativo).

     1. Il fondo speciale integrativo del capitolo n. 23232 del bilancio regionale, istituito con il capitolo n. 23240, denominato "Integrazione del fondo speciale costituito presso la FILAS per contributi a soggetti privati per incentivi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive, in occasione del Giubileo del 2000" e finalizzato ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, viene destinato per agevolare il completamento degli interventi di cui alla legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni relativamente ai quali alla data del 31 dicembre 1999, siano stati realizzati lavori per almeno il cinquanta per cento di quanto previsto nel progetto ammesso a contributo, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge.

     2. I contributi concessi ai sensi del comma 1 vengono revocati qualora gli interventi non siano ultimati entro la data del 30 aprile 2000 [6].

     3. La misura dei contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 20/1997, come da ultimo modificato dalla presente legge, concessi ai sensi del comma 1, è determinata con provvedimento dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37).

     1. L'articolo 17 della legge regionale n. 37/1999 è abrogato.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Modifica i termini di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20.

[2] Aggiunge i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater, dopo il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20.

[3] Modifica il comma 3 bis dell'art. 4 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

[4] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 13 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

[5] Sostituisce il comma 1 dell'art. 14 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

[6] Comma così modificato dall’art. 61 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.