Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.16 celebrazioni e ricorrenze |
Data: | 10/03/1998 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Riapertura dei termini per la presentazione delle domande). |
Art. 2. (Adempimenti della FILAS S.p.A.). |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 4 della l.r. n. 20/1997). |
Art. 4. (Modifica dell'articolo 9 della l.r. n. 20/1997). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.16.25 - L.R. 10 marzo 1998, n. 9.
Disposizioni urgenti per l'attuazione della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e modifica della stessa L.R. 20/1997.
(B.U. 30 marzo 1998, n. 9).
Art. 1. (Riapertura dei termini per la presentazione delle domande).
1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della
2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della
3. Coloro che hanno già presentato, entro il termine indicato nel predetto avviso pubblico, domanda non ritenuta ammissibile all'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile a seguito della verifica effettuata dalla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a., di seguito denominata FILAS, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), della
Art. 2. (Adempimenti della FILAS S.p.A.). [1]
1. La FILAS provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2 della
2. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia e della Commissione consiliare speciale per il Giubileo, impartisce alla FILAS direttive sullo svolgimento della valutazione di ammissibilità delle domande all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria. Qualora le Commissioni consiliari non esprimano il parere entro quindici giorni dall'assegnazione, si prescinde dal parere stesso. Per la predisposizione delle direttive la Giunta regionale può avvalersi di una apposita Commissione da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale stessa.
Art. 3. (Modifica dell'articolo 4 della
Art. 4. (Modifica dell'articolo 9 della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 53 della
[2] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 4 della
[3] Modifica il comma 2 e aggiunge il comma 2 bis all'art. 9 della