Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.16 celebrazioni e ricorrenze |
Data: | 19/01/1993 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione, in occasione del cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio, promuove e finanzia attività di soggetti pubblici rivolte ai comuni di Cassino ed [...] |
Art. 2. 1. L'iniziativa potrà comprendere: |
Art. 3. 1. Il programma raccolto e selezionato dalle amministrazioni comunali sarà da queste inviato entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale [...] |
Art. 4. 1. Non oltre i quindici giorni da quello in cui è resa esecutiva la deliberazione di approvazione del programma la Giunta regionale mette a disposizione delle amministrazioni interessate le [...] |
Art. 5. 1. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di L. 500 milioni da iscriversi sul capitolo n. 16594 che viene istituito nel bilancio di previsione con la denominazione: "Interventi regionali per [...] |
Art. 6. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 5.16.19 - Legge Regionale 19 gennaio 1993, n. 4.
Interventi regionali per iniziative connesse al cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio.
(B.U. 1 febbraio 1993, n. 3, S.O. n. 5).
1. La Regione, in occasione del cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio, promuove e finanzia attività di soggetti pubblici rivolte ai comuni di Cassino ed Anzio, nonchè a quelli interessati dallo sfondamento della linea Gustav e dallo sbarco anglo- americano, che abbiano come finalità le celebrazioni degli avvenimenti e la diffusione di una cultura di pace e di fratellanza fra i popoli.
1. L'iniziativa potrà comprendere:
a) convegni; seminari, dibattiti, mostre sulla storia, l'economia la società delle comunità interessate anche in riferimento ai rapporti internazionali;
b) stampa o ristampa di atti o volumi, realizzazioni filmati riferiti alla storia locale o che contribuiscono ad una migliore conoscenza della storia e della vita dei territori interessati agli eventi bellici;
c) istituzione di borse di studio per giovani studenti per contribuire all'approfondimento ed alla conoscenza delle realtà che furono teatro degli avvenimenti bellici;
d) realizzazione o completamento di musei storici, monumenti per le manifestazioni celebrative;
e) iniziative volte a favorire l'interscambio tra i giovani di Cassino, Anzio e degli altri comuni interessati con i giovani dei paesi i cui eserciti parteciparono alle battaglie, nonché gemellaggi fra comuni per sviluppare l'ideale di pace e di fratellanza fra i popoli;
f) iniziative promosse da associazioni culturali da istituti scolastici di ordine e grado, da associazioni combattentistiche, enti morali volte alla valorizzazione della libertà e della fratellanza.
2. Quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) deve avere una prima selezione dal comune e fatto proprio nel programma.
1. Il programma raccolto e selezionato dalle amministrazioni comunali sarà da queste inviato entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale assessorato alla cultura ed assessorato al turismo i quali entro i successivi trenta giorni approveranno con propria deliberazione i programmi previo pareri delle competenti commissioni consiliari permanenti.
1. Non oltre i quindici giorni da quello in cui è resa esecutiva la deliberazione di approvazione del programma la Giunta regionale mette a disposizione delle amministrazioni interessate le somme ammesse.
1. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di L. 500 milioni da iscriversi sul capitolo n. 16594 che viene istituito nel bilancio di previsione con la denominazione: "Interventi regionali per iniziative connesse per il cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio".
2. Alla copertura si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo n. 29852 elenco n. 4 lettera g).
3. Per gli anni successivi si provvederà con la copertura già prevista nel bilancio pluriennale 1992/1994.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.