Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 25/05/1989 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione al fine di favorire la ristrutturazione del castello comunale di Montenero Sabino da destinare a centro interuniversitario di ricerche sullo spettacolo, dispone con la presente legge [...] |
Art. 2. 1. E' autorizzata per l'anno 1989 la concessione di un contributo regionale, agli oneri di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge per l'importo di L. 1.000 milioni che sarà a [...] |
Art. 3. 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale 1989 è istituito il capitolo n. 16865 denominato: «Contributo al comune di Montenero Sabino per la ristrutturazione del castello [...] |
§ 5.14.42 - L.R. 25 maggio 1989, n. 30. [1]
Contributo al comune di Montenero Sabino per la ristrutturazione del castello da destinare a centro interuniversitario di ricerche sullo spettacolo.
(B.U. 10 giugno 1989, n. 16).
Art. 1. 1. La Regione al fine di favorire la ristrutturazione del castello comunale di Montenero Sabino da destinare a centro interuniversitario di ricerche sullo spettacolo, dispone con la presente legge l'erogazione di un contributo, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 2.
Art. 2. 1. E' autorizzata per l'anno 1989 la concessione di un contributo regionale, agli oneri di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge per l'importo di L. 1.000 milioni che sarà a disposizione del comune di Montenero Sabino nella misura dell'80 per cento della somma stanziata alla presentazione del progetto esecutivo delle opere previste e del restante 20 per cento ad ultimazione lavori.
Art. 3. 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale 1989 è istituito il capitolo n. 16865 denominato: «Contributo al comune di Montenero Sabino per la ristrutturazione del castello da destinare a centro interuniversitario di ricerche sullo spettacolo», con uno stanziamento, in termini di competenza, di L. 1.000 milioni.
2. Alla copertura della spesa prevista si provvede con riduzione di pari importo, dal bilancio regionale per il 1989, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera f), che presenta la necessaria disponibilità.
[1] Abrogata dall'art. 191 della