Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 12/12/1987 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' concesso un contributo all'Università degli studi di Roma "La Sapienza", all'Università degli studi di Roma Tre, alla Libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed all'Università degli [...] |
Art. 2. 1. All'erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale. A tal fine l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma Tre, libera [...] |
Art. 3. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni. |
§ 5.14.36 - L.R. 12 dicembre 1987, n. 59.
Contributo all'Università degli studi di Roma "La Sapienza", all'Università degli studi di Roma Tre, alla Libera università "Maria SS. Assunta" di Roma ed all'Università degli Studi di Cassino, destinato ai corsi di diploma universitari ed alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali nonché ai master in economia e management per il turismo [1].
(B.U. 30 dicembre 1987, n. 36).
1. E' concesso un contributo all'Università degli studi di Roma "La Sapienza", all'Università degli studi di Roma Tre, alla Libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed all'Università degli Studi di Cassino, destinato ai corsi di diploma universitari e alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali nonché ai master in economia e management per il turismo [2].
2. Il contributo di cui al precedente comma è diretto al miglioramento delle attività didattiche e culturali e delle attrezzature delle scuole, nonché a facilitare l'espletamento del tirocinio obbligatorio da parte degli allievi ed è ripartito paritariamente per ciascun corso di diploma universitario, scuola e master in economia e management per il turismoe scuola [3].
1. All'erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale. A tal fine l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma Tre, libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed Università degli Studi di Cassino dovranno inviare all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio il programma delle attività da svolgere con la somma assegnata ed i tempi di attuazione dello stesso, corredato dal relativo piano finanziario articolato per voci di intervento, approvato dai competenti organi [4].
2. Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma Tre, libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed Università degli Studi di Cassino entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività programmate dovranno presentare una relazione finale comprendente sia l'attività svolta dal corso di diploma universitario, dalla scuola o dal master in economia e management per il turismo, che gli interventi posti in essere con il contributo regionale con l'indicazione per ciascuno di essi delle spese sostenute nel rispetto delle competenze e delle procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti [3].
3. L'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio provvederà, entro trenta giorni, a trasmettere alla competente Commissione consiliare permanente copia della relazione di cui al precedente secondo comma.
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni.
2. La copertura finanziaria della spesa di L. 300 milioni di cui al precedente comma, è costituita, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della
3. La spesa di cui al precedente primo comma sarà iscritta nell'apposito capitolo n. 15572 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987, che assume la denominazione «Contributo finanziario all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", all'Università degli Studi di Roma Tre, alla libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed all'Università degli Studi di Cassino destinato ai corsi di diploma universitari e alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali nonché ai master in economia e management per il turismo [3].
4. Alle conseguenti variazioni di cassa si provvederà con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione alle effettive esigenze.
[1] Titolo sostituito dall'art. 33 della
[2] Comma sostituito dall'art. 33 della
[3] Comma già modificato dall'art. 33 della
[4] Comma così modificato dall'art. 33 della
[3] Comma già modificato dall'art. 33 della
[3] Comma già modificato dall'art. 33 della