§ 5.14.27 - L.R. 12 dicembre 1989, n. 79.
Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:12/12/1989
Numero:79


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.  (Omissis)
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.14.27 - L.R. 12 dicembre 1989, n. 79. [1]

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio».

(B.U. 30 dicembre 1989, n. 36).

 

     Art. 1. (Omissis) [2]

 

     Art. 2. (Omissis) [3]

 

     Art. 3. (Omissis) [4]

 

     Art. 4. (Omissis) [5]

 

     Art. 5. (Omissis) [6]

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     La nomina del comitato artistico- organizzativo avvenuta ai sensi del precedente testo dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, numero 97 si considera valida qualora fra i componenti figurino i membri di diritto.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Sostituisce l’art. 1 della L.R. 20 dicembre 1985, n. 97.

[3] Sostituisce l’art. 4 della L.R. 20 dicembre 1985, n. 97.

[4] Aggiunge l'articolo 4 bis alla L.R. 20 dicembre 1985, n. 97.

[5] Sostituisce il primo comma ed aggiunge il quarto comma all'art. 5 della L.R 20 dicembre 1985, n. 97.

[6] Abroga l'articolo 6 della L.R. 20 dicembre 1985, n. 97.