Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.12 ipab ed enti disciolti (patronati) |
Data: | 25/11/1989 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, Provvede al ripianamento delle Passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio [...] |
Art. 2. I comuni interessati predispongono ed approvano, con atto deliberativo del Consiglio, una relazione debitamente documentata comprovante le passività accertate al momento dello scioglimento delle [...] |
Art. 3. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, provvede all'erogazione dei contributi richiesti. |
Art. 4. I comuni provvedono successivamente a rendicontare l'avvenuto ripianamento delle passività. |
Art. 5. Per l'anno 1989 il ripianamento delle passività di cui al precedente articolo 1 è finalizzato nel modo seguente: |
Art. 6. (Norma finanziaria). 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, per l'esercizio 1989, è prevista la spesa di L. 800 milioni che viene iscritta sul capitolo n. 14205 di nuova [...] |
§ 5.12.9 - L.R. 25 novembre 1989, n. 69. [1]
Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19.
(B.U. 9 dicembre 1989, n. 34).
Art. 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, Provvede al ripianamento delle Passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della
Art. 2. I comuni interessati predispongono ed approvano, con atto deliberativo del Consiglio, una relazione debitamente documentata comprovante le passività accertate al momento dello scioglimento delle I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e la inviano alla Giunta regionale del Lazio unitamente alla richiesta di erogazione dei contributi.
Art. 3. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, provvede all'erogazione dei contributi richiesti.
Art. 4. I comuni provvedono successivamente a rendicontare l'avvenuto ripianamento delle passività.
Art. 5. Per l'anno 1989 il ripianamento delle passività di cui al precedente articolo 1 è finalizzato nel modo seguente:
a) «Villa Santina» di Civitavecchia, L. 300 milioni;
b) Istituti riuniti di ricovero di Rieti, L. 200 milioni;
c) Istituto «S. Giovanni di Dio» di Zoriano nel Cimino, L. 300 milioni.
Art. 6. (Norma finanziaria). 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, per l'esercizio 1989, è prevista la spesa di L. 800 milioni che viene iscritta sul capitolo n. 14205 di nuova istituzione così denominato: «Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della
2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede a norma del quarto comma, articolo 20, della
[1] Abrogata dall'art. 24 della