§ 5.12.8 - L.R. 14 gennaio 1987, n. 8.
Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.12 ipab ed enti disciolti (patronati)
Data:14/01/1987
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione, allo scopo di coordinare e rendere più razionale ed adeguata alle esigenze delle categorie protette l'attività ed i servizi delle I.P.A.B. (istituzioni pubbliche di [...]
Art. 2.  (Riorganizzazione dei servizi). Le attività ed i servizi che saranno svolti dall'ente derivante dalla fusione delle due I.P.A.B. (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui al [...]
Art. 3.  (Procedimento per la fusione). Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 4.  (Principi per la formazione dello statuto del nuovo ente).
Art. 5.  (Provvedimenti ed amministrazione provvisoria). La fusione disposta con deliberazione adottata dalla Giunta regionale che contestualmente approva lo statuto del nuovo ente.
Art. 6.  (Attribuzione beni e personale). Il nuovo ente assume la titolarità di tutti i beni mobili ed immobili ed i diritti già attribuiti agli enti estinti. Subentra altresì alla titolarità di tutti i [...]
Art. 7.  (Contributi per disavanzi pregressi). La Regione, al fine di agevolare la gestione complessiva del nuovo ente, concede un contributo straordinario per coprire i disavanzi delle istituzioni di cui al [...]
Art. 8.  (Finanziamento degli interventi). Gli interventi finanziari della Regione previsti dal precedente articolo 1, ultimo comma, consistono nella concessione di contributi, da erogare nell'arco di un [...]
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie). Per le finalità di cui al precedente articolo 7 è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di L. 1.000 milioni che viene iscritta in termini di competenza sul capitolo n. [...]


§ 5.12.8 - L.R. 14 gennaio 1987, n. 8. [1]

Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi.

(B.U. 30 gennaio 1987, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione, allo scopo di coordinare e rendere più razionale ed adeguata alle esigenze delle categorie protette l'attività ed i servizi delle I.P.A.B. (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), istituto dei ciechi Sant'Alessio ed ospizio Margherita di Savoia per i poveri ciechi, con sede legale in Roma, uniche istituzioni operanti nel Lazio a favore dei cittadini privi della vista, promuove la fusione dei predetti enti.

     Alla fusione di cui al precedente comma si provvede con le procedure stabilite nella presente legge e nel rispetto delle norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 [2] e nel relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 [3] e successive modificazioni ed integrazioni.

     La riorganizzazione delle attività e dei servizi a favore dei ciechi, prevista dalla presente legge e conseguente alla fusione di cui al precedente primo comma, è finanziata, laddove non provvedano altri soggetti, in tutto od in parte dalla Regione nei limiti dei fondi stanziati a norma del successivo articolo 9.

 

     Art. 2. (Riorganizzazione dei servizi). Le attività ed i servizi che saranno svolti dall'ente derivante dalla fusione delle due I.P.A.B. (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui al precedente articolo devono perseguire i seguenti obiettivi:

     a) realizzazione di centri per l'attuazione di tutte le attività concernenti l'individuazione, l'istruzione e l'educazione dei ciechi, la formazione professionale, la riabilitazione, l'educazione permanente e la ricerca;

     b) organizzazione di forme di convittualità e di residenzialità per i ciechi che frequentino scuole o corsi fuori dell'abituale residenza;

     c) coordinamento di tutte le attività di sostegno prescolastiche e postscolastiche non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e delle attività integrative specifiche e necessarie alla piena autonomia ed integrazione dei ciechi;

     d) costituzione di servizi idonei ad affrontare il problema dei ciechi pluriminorati, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti;

     e) individuazione e promozione di iniziative di formazione professionale rispondenti alla situazione sociale ed economica del territorio ed alle concrete occasioni di possibile inserimento lavorativo;

     f) realizzazione di centri residenziali per ciechi anziani che favoriscano forme di vita comunitaria;

     g) istituzione di servizi specificatamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione e la riqualificazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta;

     h) promozione e potenziamento di iniziative di ricerca scientifica per il rinnovamento delle attività lavorative tradizionali e per la ricerca di nuovi sbocchi professionali;

     i) promozione di attività di formazione e di specializzazione del personale;

     l) mantenimento e sviluppo delle esperienze di integrazione scolastica tra alunni vedenti e non vedenti, ospitate all'interno dell'ente, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascuno.

     Le attività ed i servizi di cui al precedente comma potranno essere realizzati nell'ambito della competenza assegnata dalla legislazione nazionale e regionale, con il concorso delle strutture regionali e di altri soggetti istituzionalmente competenti anche mediante apposite convenzioni.

 

     Art. 3. (Procedimento per la fusione). Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invita le amministrazioni delle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nonché il comune di Roma a pronunciarsi sulla fusione delle istituzioni stesse e ad esprimere parere sul progetto di statuto del nuovo ente predisposto dalla Regione e contestualmente trasmesso.

     Le amministrazioni invitate devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di cui al precedente comma. Trascorso inutilmente tale termine le amministrazioni sono ritenute assenzienti.

     Gli organi di amministrazione delle istituzioni interessate, mediante l'atto deliberativo con il quale esprimono il parere di cui al precedente primo comma, provvedono altresì alla:

     a) rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, della consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'ente da iscrizioni catastali od ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari, all'elencazione ed alla catalogazione;

     b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

     c) ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto deliberativo di proposta di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto;

     d) esposizione della situazione economico finanziaria dell'ente.

     In caso di inadempienza anche parziale degli organi amministrativi delle istituzioni alle rilevazioni e ricognizioni di cui al precedente terzo comma, provvede d'ufficio la Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Principi per la formazione dello statuto del nuovo ente). [4]

     Lo statuto del nuovo ente deve comunque prevedere:

     a) gli obiettivi di cui al precedente articolo 2;

     b) un comitato di programmazione e sorveglianza, composto da:

     1) due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale;

     2) un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Roma;

     3) un rappresentante del Comune di Roma;

     4) un rappresentante dei benefattori, designato dall’assemblea dei benefattori;

     5) tre rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi;

     6) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti;

     c) un organo di amministrazione monocratico, il Presidente dell’ente, nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto tra persone che non abbiano compiti di vigilanza nei confronti dell’ente stesso, al quale siano attribuite oltre a funzioni di rappresentanza istituzionale, l’adozione dello statuto d’intesa con il Comitato, dei regolamenti dell’ente, dei bilanci di previsione, dei rendiconti generali e dei programmi per le attività didattiche, formative, riabilitative e socio-assistenziali la nomina del direttore generale, nonché poteri di direttiva e di controllo in relazione all’esecuzione dei programmi e alla gestione delle risorse da parte dei dirigenti. Il Presidente dell’ente partecipa alle sedute del Comitato;

     d) un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati dal Presidente dell’ente, uno dei quali designato dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), al quale siano attribuite funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

     Nel caso di mancata designazione del rappresentante dei benefattori di cui al primo comma lettera b), numero 4 il Presidente della Giunta regionale nomina un proprio rappresentante. Gli enti ed organizzazioni rappresentati nel Comitato di cui al primo comma lettera b), procedono alle rispettive designazioni entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato determina, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, gli indirizzi e gli obiettivi dei programmi per le attività didattiche, formative, riabilitative e socio-assistenziali. Il Comitato ha funzioni di sorveglianza sulla corrispondenza agli indirizzi ed obiettivi degli atti adottati dall’organo di amministrazione e di attivazione dei poteri di vigilanza e sostitutivi dell’amministrazione regionale nei casi di gravi violazioni di legge e di statuto o di sostanziale inadempimento alle previsioni programmatiche.

 

     Art. 5. (Provvedimenti ed amministrazione provvisoria). La fusione disposta con deliberazione adottata dalla Giunta regionale che contestualmente approva lo statuto del nuovo ente.

     Il provvedimento di fusione, divenuto esecutivo a termini di legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed ha effetti dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

     All'amministrazione del nuovo ente, fino alla costituzione dell'organo di gestione statutario, provvede un commissario nominato con atto contestuale al provvedimento di fusione. Il commissario dura in carica dodici mesi, scaduto detto termine, se le amministrazioni non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di gestione, la Giunta regionale provvederà alla nomina di un nuovo commissario.

 

     Art. 6. (Attribuzione beni e personale). Il nuovo ente assume la titolarità di tutti i beni mobili ed immobili ed i diritti già attribuiti agli enti estinti. Subentra altresì alla titolarità di tutti i rapporti giuridici pendenti.

     Il personale dipendente dei due enti di cui all'articolo 1 della presente legge è attribuito al nuovo ente conservando le rispettive posizioni giuridiche e contrattuali.

 

     Art. 7. (Contributi per disavanzi pregressi). La Regione, al fine di agevolare la gestione complessiva del nuovo ente, concede un contributo straordinario per coprire i disavanzi delle istituzioni di cui al precedente articolo 1, accertati con l'atto indicato al precedente articolo 3, terzo comma, lettera d), e comunque nei limiti dello stanziamento di cui al successivo articolo 9, primo comma.

     Il contributo di cui al precedente comma è determinata e concesso al nuovo ente con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'esecutività del provvedimento di fusione.

 

     Art. 8. (Finanziamento degli interventi). Gli interventi finanziari della Regione previsti dal precedente articolo 1, ultimo comma, consistono nella concessione di contributi, da erogare nell'arco di un quinquennio, per l'attuazione di un programma di riorganizzazione delle attività e dei servizi a favore dei ciechi, predisposto dall'ente stesso per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente articolo 2.

     I contributi di cui al precedente comma vengono concessi annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, sulla base di specifici piani di attuazione e nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio.

     Ai fini della concessione dei contributi regionali, i piani annuali di attuazione devono essere presentati il primo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento di fusione di cui all'articolo 5 della presente legge e quelli successivi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

     A ciascun piano deve essere allegato:

     a) relazione illustrativa circa la natura degli interventi da realizzare nell'anno di competenza;

     b) progetto esecutivo con relativo computo metrico estimativo e concessione comunale che autorizza l'esecuzione dei lavori, quando trattasi di interventi interessanti beni immobiliari;

     c) autorizzazione della competente sovrintendenza, ove sussista vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 [5];

     d) preventivo di spesa particolareggiato;

     e) dichiarazione attestante eventuali interventi contributivi da parte di enti, istituti od altri organismi.

     L'Amministrazione regionale nella fase istruttoria può comunque chiedere documentazione integrativa.

     Il contributo regionale è vincolato alla destinazione indicata nella relazione di cui al precedente quarto comma, lettera a), e viene erogato nei limiti e con le modalità che saranno fissate, tenuto conto della natura dell'intervento, dalla Giunta regionale nel relativo provvedimento di concessione.

     L'ente beneficiario del contributo regionale è tenuto a presentare rendiconto delle spese effettivamente sostenute corredato della documentazione comprovante l'impegno del contributo stesso. La presentazione di detto rendiconto è condizione per ottenere il finanziamento per l'anno successivo.

     La concessione del contributo può essere revocata in tutto od in parte quando non sia rispettata la sua destinazione ovvero nel caso in cui l'ente non fornisca il rendiconto e la documentazione richiesti dal precedente settimo comma. La revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie). Per le finalità di cui al precedente articolo 7 è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di L. 1.000 milioni che viene iscritta in termini di competenza sul capitolo n. 14210, che viene istituito con la denominazione: «Contributo straordinario ripiano disavanzi gestione delle I.P.A.B. (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) operanti a favore dei ciechi».

     Per le finalità di cui al precedente articolo 9 è autorizzata per il medesimo anno 1987 la spesa di L. 200 milioni che viene iscritta in termini di competenza sul capitolo n. 14211, che viene istituito con la denominazione «Contributi per la riorganizzazione delle attività e dei servizi a favore dei ciechi».

     Alla copertura dei predetti oneri per complessivi L. 1.200 milioni si provvederà con la legge di bilancio 1987.

     Per gli anni successivi lo stanziamento di cui al precedente secondo comma sarà definito con le relative leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[2] G.U. 22/7/1890, n. 171, «Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

[3] G.U. 11/3/1891, «Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 1 dicembre 2003, n. 40.

[5] Pubblicata sulla G.U. 8/8/1939, n. 184, concerne la «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico».