Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.12 ipab ed enti disciolti (patronati) |
Data: | 10/07/1978 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta regionale provvede, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alle nomine dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione delle [...] |
Art. 2. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i rappresentanti della Regione in [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...] |
§ 5.12.4 - L.R. 10 luglio 1978, n. 29. [1]
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
(B.U. 20 luglio 1978, n. 20).
Art. 1. La Giunta regionale provvede, a norma dell'art. 1 del
Art. 2. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli nominati dai prefetti o da altri organi statali.
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 24 della