§ 5.12.2 - L.R. 29 maggio 1978, n. 22.
Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.12 ipab ed enti disciolti (patronati)
Data:29/05/1978
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Scioglimento enti comunali di assistenza. Attribuzione funzioni al comune). Le funzioni esercitate dagli enti comunali di assistenza ubicati nel territorio della Regione Lazio sono attribuite, a [...]
Art. 2.  (Attribuzione al comune delle funzioni ex decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 1972). In armonia con quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio [...]
Art. 3.  (Trasferimento del patrimonio). Il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altro rapporto patrimoniale degli enti comunali di assistenza sono trasferiti ai comuni nel cui territorio ciascun ente [...]
Art. 4.  (Trasferimento del personale). Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli enti comunali assistenziali alla data del 31 dicembre 1977 è trasferito ai [...]
Art. 5.  (Modalità di trasferimento del patrimonio). L'individuazione dei beni e degli altri rapporti patrimoniali trasferiti con la presente legge ha luogo mediante apposito verbale di consegna, da [...]
Art. 6.  (Contributi regionali). A partire dal 1° luglio 1978 i contributi regionali, già previsti a favore degli enti comunali di assistenza, sono attribuiti ai comuni competenti per territorio.
Art. 7.  (Modalità contabili). Il comune nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'ente comunale di assistenza è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto [...]
Art. 8.  (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate). Dalla data di soppressione degli enti comunali di assistenza, all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di [...]
Art. 9.  (Nomina in altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza). I presidenti degli enti comunali di assistenza nonché i rappresentanti degli enti comunali di assistenza stessi che, alla data di [...]
Art. 10.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.12.2 - L.R. 29 maggio 1978, n. 22. [1]

Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficienza pubblica.

(B.U. 10 giugno 1978, n. 16).

 

Art. 1. (Scioglimento enti comunali di assistenza. Attribuzione funzioni al comune). Le funzioni esercitate dagli enti comunali di assistenza ubicati nel territorio della Regione Lazio sono attribuite, a decorrere dal 30 giugno 1978, al comune nel cui territorio ciascun ente ha sede.

     Dalla stessa data gli enti comunali di assistenza sono sciolti. Il comune subentra nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, di pertinenza dell'ente comunale di assistenza.

 

     Art. 2. (Attribuzione al comune delle funzioni ex decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 1972). In armonia con quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica già esercitate dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, e relative in particolare:

     a) agli interventi a favore degli appartenenti alle categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

     b) agli interventi in favore dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 56 e alla legge 12 dicembre 1973, n. 922;

     c) ad ogni altro intervento di natura economica svolto in materia di beneficenza pubblica.

 

     Art. 3. (Trasferimento del patrimonio). Il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altro rapporto patrimoniale degli enti comunali di assistenza sono trasferiti ai comuni nel cui territorio ciascun ente ha la propria sede legale.

     Il comitato amministrativo dell'ente comunale di assistenza è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi al suddetto trasferimento entro il termine del 29 giugno 1978. In particolare, detto comitato dovrà provvedere:

     a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ente comunale di assistenza, alla elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonché alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972 anch'essi descritti, catalogati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell'ente comunale di assistenza, ovvero a ciascuna delle eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate;

     c) alla chiusura della gestione 1° gennaio - 29 giugno 1978 e ad ogni altro atto od operazione liquidatoria che si renda necessario per il trasferimento di tutti i rapporti al comune.

 

     Art. 4. (Trasferimento del personale). Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli enti comunali assistenziali alla data del 31 dicembre 1977 è trasferito ai rispettivi comuni a decorrere dal 30 giugno 1978, nel rispetto dei diritti acquisiti. E' altresì trasferito il personale di ruolo assunto entro il 29 giugno 1978, a seguito di concorso bandito entro il 31 dicembre 1977.

     All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di assegnazione di cui al comma precedente, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

     Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli enti comunali di assistenza continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

     Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla cassa pensioni dipendenti enti locali - C.P.D.E.L. - e all'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L.

     Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti comunali di assistenza.

     Il comitato amministrativo dell'ente comunale di assistenza è tenuto a provvedere, entro il 29 giugno 1978, a tutti gli adempimenti relativi al trasferimento del personale ai rispettivi comuni.

     In particolare detto comitato dovrà trasmettere:

     a) l'elenco del personale in servizio, con specificazione del ruolo, qualifica, mansioni e trattamento economico e previdenziale in atto;

     b) il regolamento dell'ente con annessa pianta organica del personale;

     c) i fascicoli personali di tutti i dipendenti trasferiti al comune nonché la documentazione relativa alla posizione previdenziale e contributiva dei dipendenti.

     La documentazione di cui ai punti a) e b) deve essere, altresì, prodotta per tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza.

     Il comitato amministrativo è altresì tenuto a trasmettere al rispettivo comune, entro il 29 giugno 1978, gli atti relativi agli eventuali rapporti di lavoro subordinato di cui al precedente quinto comma.

 

     Art. 5. (Modalità di trasferimento del patrimonio). L'individuazione dei beni e degli altri rapporti patrimoniali trasferiti con la presente legge ha luogo mediante apposito verbale di consegna, da sottoscrivere dal legale rappresentante dell'ente interessato nonché dal segretario funzionario responsabile. Tale verbale sarà depositato presso il comune. A detto verbale dovrà essere allegato l'inventario del patrimonio trasferito con i documenti e le posizioni di archivio relative ad ogni singola unità immobiliare esistente.

     In caso di mancata consegna, farà stato il verbale di ricognizione che il sindaco, o un suo delegato dovrà predisporre, con l'assistenza del segretario comunale, entro il 31 dicembre 1978.

     Delle eventuali differenze tra la chiusura dei conti al 29 giugno 1978, ivi compreso lo stato patrimoniale, risponderanno in solido gli amministratori dell'ente comunale di assistenza in carica.

 

     Art. 6. (Contributi regionali). A partire dal 1° luglio 1978 i contributi regionali, già previsti a favore degli enti comunali di assistenza, sono attribuiti ai comuni competenti per territorio.

     A tal fine, nel bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978, è istituito il cap. 208116 «Contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni assistenziali trasferite a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza», con la dotazione di lire 1.750.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Sono ridotte corrispondentemente di pari importo le dotazioni di competenza e di cassa del cap. 208101 «Spese per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per l'assistenza ai bisognosi appartenenti alle categorie assistibili» del bilancio regionale medesimo.

     Le suddette variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 sono riportate nell'area progettuale n. 0300 «Razionalizzazione dei servizi sociali e sanitari» del bilancio pluriennale 1978-1981.

 

     Art. 7. (Modalità contabili). Il comune nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'ente comunale di assistenza è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all' art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

     I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali possono essere estinti dal tesoriere del comune, su richiesta dell'interessato, anche mediante:

     a) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore da spedirsi a mezzo raccomandata;

     b) assegno postale localizzato.

 

     Art. 8. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate). Dalla data di soppressione degli enti comunali di assistenza, all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza provvede il consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza in carica sino alla data del 31 dicembre 1978.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, ove non sia stata approvata la legge di riforma dell'assistenza pubblica ovvero la legge regionale prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si provvede all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al comma precedente mediante la nomina di un commissario da parte del comune ove aveva sede l'ente di assistenza interessato.

 

     Art. 9. (Nomina in altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza). I presidenti degli enti comunali di assistenza nonché i rappresentanti degli enti comunali di assistenza stessi che, alla data di scioglimento di cui al precedente art. 1, facciano parte dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non concentrate o amministrate dagli enti comunali di assistenza o di altri enti e istituzioni, restano in carica fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, ovvero della legge regionale prevista dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 10. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 12/8/1978, n. 42 e abrogata dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.