§ 5.8.52 - R.R. 18 gennaio 2005 n. 2.
Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell’autorizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:18/01/2005
Numero:2

§ 5.8.52 - R.R. 18 gennaio 2005 n. 2. [1]

Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.

(B.U. 29 gennaio 2005, n. 3).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento di attuazione adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera b), dello Statuto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) definisce le modalità e le procedure da seguire per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali fino all’emanazione degli appositi regolamenti comunali.

 

Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini del presente atto si intende per:

     a) “legge” la l. r. 41/2003;

     b) “autorizzazione” l’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture e dei servizi che prestano servizi socio-assistenziali;

     c) “strutture” le strutture pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge;

     d) “servizi” le strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale, nonché i centri diurni disciplinati agli articoli da 25 a 29 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, e successive modifiche (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio – assistenziali del Lazio);

     e) “AUSL” le aziende unità sanitarie locali;

     f) “BURL” il Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

 

Art. 3. (Autorizzazione).

     1. L’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture del presente regolamento è obbligatoria per le strutture pubbliche e private indipendentemente dalla natura dei fini perseguiti, anche in caso di modifiche della struttura.

     2. Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del comune nel cui territorio è ubicata la struttura che offre il servizio.

 

Art. 4. (Requisiti).

     1. L’autorizzazione è rilasciata alle strutture che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nonché di quelli integrativi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge stessa.

 

Art. 5. (Presentazione della domanda).

     1. Il legale rappresentante della struttura interessata presenta apposita domanda volta ad ottenere l’autorizzazione al comune competente per territorio ed allega la seguente documentazione:

     a) estremi anagrafici del legale rappresentante e del responsabile ;

     b) certificato del casellario giudiziario e certificato antimafia del legale rappresentante e del responsabile;

     c) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di impresa familiare costituita ai sensi dell’articolo 230 bis cc., la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di cui al comma 6;

     d) progetto globale della struttura o del servizio secondo quanto stabilito dalla legge e dai successivi provvedimenti, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale;

     e) piano economico e finanziario dell’attività;

     f) documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura;

     g) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100 quali, in via esemplificativa, planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica vistate da un tecnico abilitato;

     h) certificato di agibilità;

     i) certificato di idoneità igienico-sanitaria;

     l) certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro;

     m) certificato attestante l’abbattimento delle barriere architettoniche;

     n) ogni altro documento ritenuto utile dal comune.

     2. Per richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di tipo familiare oltre a quanto previsto al comma 1 occorre allegare, altresì, la verifica dei requisiti di igiene per la somministrazione di cibi e bevande, secondo quanto disposto al capitolo III dell’allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

     3. Per richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di tipo comunitario oltre a quanto previsto al comma 1 occorre allegare, altresì, l’autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande.

     4. Per richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle case di riposo per anziani, delle strutture a ciclo semiresidenziale, delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna e dei centri diurni oltre a quanto prescritto al comma 1 occorre allegare:

     a) autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande,

     b) specifica destinazione d’uso della struttura;

     c) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette.

     5. Per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle case- albergo per anziani oltre a quanto prescritto al comma 1 occorre allegare:

     a) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100, quali, in via esemplificativa, planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica, vistate da un tecnico abilitato, relativamente sia alla struttura residenziale che al centro-servizi;

     b) autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande , relativamente al centro- servizi;

     c) specifica destinazione d’uso della struttura;

     d) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette.

     6. Per la presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

Art. 6. (Rilascio dell'autorizzazione).

     1. Il comune esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione in collaborazione con i servizi delle AUSL per quanto di loro competenza. A tal fine può essere costituita un’apposita commissione interdisciplinare.

     2. Il comune richiede l’integrazione della documentazione prevista dall’articolo 5 in caso di documentazione incompleta.

     3. Il comune provvede al rilascio dell’autorizzazione ovvero al diniego dell’autorizzazione stessa, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all’articolo 4.

 

Art. 7. (Cessione dell’autorizzazione).

     1. L’autorizzazione può essere ceduta a terzi previo assenso del comune e verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4.

     2. Il comune provvede alla volturazione della autorizzazione a seguito di trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della proprietà o della concessione in godimento della struttura o del sevizio.

     3. In caso di trasferimento a causa di morte gli eredi entro un anno dalla apertura della successione possono chiedere al comune di provvedere alla volturazione dell’autorizzazione a loro favore ovvero cederla a terzi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

 

Art. 8. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione).

     1. Il comune provvede alla sospensione e revoca dell’autorizzazione nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 13 della legge.

 

Art. 9. (Richiesta di adeguamento dell’autorizzazione).

     1. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BURL degli atti previsti dall’articolo 2 della legge il legale rappresentante presenta al comune apposita domanda per l’adeguamento delle strutture disciplinate dall’articolo 14, comma 5 della legge alle disposizioni in essa contenute.

 

Art. 10. (Cessazione di efficacia).

     1. Dalla data di pubblicazione sul BURL del presente regolamento cessano di avere efficacia le precedenti deliberazioni della Giunta regionale in materia.


[1] Abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.