§ 5.8.35 – L.R. 7 aprile 2000, n. 19.
Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:07/04/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed obiettivi).
Art. 2.  (Ambiti e modalità di intervento).
Art. 3.  (Iniziative culturali e di informazione).
Art. 4.  (Iniziative nel campo della ricerca).
Art. 5.  (Iniziative nel settore dell'educazione e della formazione).
Art. 6.  (Progetti di cooperazione decentrata).
Art. 7.  (Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale).
Art. 8.  (Iniziative di reinserimento degli immigrati).
Art. 9.  (Iniziative di internazionalizzazione della piccola e media impresa).
Art. 10.  (Rapporti con lo Stato e l'Unione europea).
Art. 11.  (Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali).
Art. 12.  (Programmazione triennale).
Art. 13.  (Piani annuali).
Art. 14.  (Interventi urgenti di solidarietà internazionale).
Art. 15.  (Albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale).
Art. 16.  (Attuazione degli interventi).
Art. 17.  (Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale).
Art. 18.  (Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo).
Art. 19.  (Norma transitoria).
Art. 20.  (Abrogazioni).
Art. 21.  (Disposizione finanziaria).
Art. 21 bis.  (Fondo di rotazione).


§ 5.8.35 – L.R. 7 aprile 2000, n. 19. [1]

Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale.

(B.U. 10 maggio 2000, n. 13).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità ed obiettivi).

     1. La Regione condivide le finalità stabilite in sede internazionale e perseguite dalla legislazione nazionale in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed in via di transizione e con la presente legge intende contribuire al loro raggiungimento, nel rispetto delle leggi statali, degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dei regolamenti e delle direttive comunitarie, se pertinenti, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative proprie e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato, organismi di cooperazione internazionale, Organizzazioni Non Governative (ONG) presenti nella regione, con le modalità indicate nella presente legge, privilegiando la concertazione per partecipare alle attività che il territorio esprime nei confronti della solidarietà.

     3. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa; favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, favorisce lo scambio delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi.

 

     Art. 2. (Ambiti e modalità di intervento).

     1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, promuovendo iniziative di preferenza concordate con le comunità locali dei paesi partners nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, interviene realizzando iniziative:

     a) di solidarietà internazionale;

     b) di cooperazione decentrata con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e i Paesi con Economia in via di Transizione (PET);

     c) di emergenza e di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita;

     d) di educazione e di sensibilizzazione della comunità regionale;

     e) di formazione del personale della Regione, degli enti locali e del volontariato sui temi della cooperazione internazionale;

     f) di formazione delle risorse umane dei PVS e dei PET;

     g) culturali, di ricerca e di informazione.

 

CAPO II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

     Art. 3. (Iniziative culturali e di informazione).

     1. La Regione promuove e sostiene:

     a) la realizzazione di convegni e seminari di studio sui temi della pace, della promozione dei diritti umani e dello sviluppo umano sostenibile;

     b) l'informazione sulle attività dei soggetti impegnati in sede regionale in progetti di cooperazione decentrata;

     c) l'informazione sulle iniziative promosse dall'Unione europea, dalle agenzie delle Nazioni unite e da altre istituzioni sovranazionali, relativamente alla materia di cui alla presente legge;

     d) la realizzazione di iniziative culturali sui temi indicati specificamente nel documento programmatico di cui all'articolo 12;

     e) l'organizzazione di una conferenza triennale sulla cooperazione allo sviluppo e sulla solidarietà internazionale.

 

     Art. 4. (Iniziative nel campo della ricerca).

     1. La Regione promuove ricerche, studi e pubblicazioni sui temi:

     a) della pace e dei diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;

     b) della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

     c) dell'interrelazione tra l'organizzazione economico-produttiva, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, nel quadro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

     2. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti di ricerca e con università della regione, operanti nei settori della ricerca e della formazione sui diritti umani, sulla cooperazione decentrata e sullo sviluppo umano sostenibile.

     3. La Regione promuove e sostiene la diffusione dei risultati delle ricerche nelle scuole di ogni ordine grado, avvalendosi dei materiali didattici predisposti per lo scopo.

     4. La Regione assegna ogni anno borse di studio di durata annuale a neo-laureati che partecipano in loco ad iniziative di cooperazione internazionale svolte dalla Regione da enti ed associazioni con sede nella regione.

     5. La Giunta regionale, previa deliberazione, può organizzare annualmente, una manifestazione nella quale premiare personalità nazionali o internazionali che si siano particolarmente distinte nell'anno nei temi della pace, della libertà, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli.

     6. La Regione può favorire ed avvalersi di giovani neolaureati o diplomati che desiderino svolgere un periodo di servizio civile, partecipando ad iniziative di cooperazione internazionale, con le modalità previste dalle vigenti norme nazionali.

 

     Art. 5. (Iniziative nel settore dell'educazione e della formazione).

     1. La Regione, nell'ambito delle finalità della presente legge, promuove e sostiene manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo, giovanile, ai temi della pace e dei diritti umani.

     2. In ordine alle attività di cui al comma 1 possono essere previsti scambi culturali giovanili e soggiorni residenziali, anche di persone disabili.

     3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, favorisce, promuove e sostiene:

     a) attività di formazione professionale di cittadini immigrati dai PVS e dai PET, onde favorirne il reinserimento nei loro Paesi di origine;

     b) iniziative formative, indirizzate agli insegnanti, finalizzate alla conoscenza della realtà dei PVS e dei PET ed al dialogo interculturale;

     c) l'organizzazione di corsi di formazione:

     1) per formatori delle associazioni che perseguano finalità conformi a quelle di cui alla presente legge;

     2) per i cittadini dell'Unione europea, residenti nel territorio regionale, disponibili ad operare come volontari nei Paesi destinatari degli interventi;

     3) per funzionari delle amministrazioni locali della regione;

     4) sia in Italia che nei Paesi destinatari, finalizzati alla formazione delle risorse umane locali, richiesti direttamente dai Paesi beneficiari, secondo le modalità e procedure previste dalle vigenti leggi nazionali.

 

     Art. 6. (Progetti di cooperazione decentrata).

     1. I progetti di cooperazione allo sviluppo, oltre a riferirsi ai principi inseriti nel regolamento comunitario e nei programmi di sviluppo umano dell'UNDP, si ispirano agli indirizzi della cooperazione nazionale ed ai principi di collegamento di comunità locali organizzate dei PVS o in transizione e quelli dei Paesi industrializzati, con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale integrato attraverso programmi multisettoriali e l'attuazione dei principi e dei metodi della carta di Copenaghen, coinvolgendo anche la comunità di emigrati della regione presenti nel Paese.

     2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione interviene al fine di:

     a) favorire il radicamento di processi di sviluppo umano nei Paesi internazionalmente riconosciuti ad economia debole;

     b) promuovere la concertazione e la collaborazione dei soggetti di cui al comma 3,

     c) realizzare direttamente o sostenere anche tramite supporti tecnici, organizzativi e finanziari, iniziative e progetti di cooperazione decentrata, finalizzati allo sviluppo umano sostenibile e al rafforzamento delle istituzioni locali, che si prefiggono obiettivi strutturali distinti dall'aiuto di emergenza.

     3. Partner della Regione nell'attività di cooperazione allo sviluppo possono essere: gli enti locali, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le ONG, i consorzi, le associazioni di ONG e di volontariato e gli Organismi Non Lucrativi di Utilità Sociale (ONLUS), le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali, le rappresentanze sindacali, quelle imprenditoriali e delle piccole e medie imprese, le associazioni di immigrati e le forze economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

     4. I Paesi destinatari degli interventi di cooperazione allo sviluppo sono indicati nel piano annuale degli interventi previsti, nel rispetto delle indicazioni del Governo.

     5. La Regione promuove il coordinamento degli interventi degli enti locali in materia di cooperazione decentrata, favorendo in particolare l'attivazione di momenti di concertazione tra enti e soggetti diversi, che possono collaborare proficuamente in azioni comuni.

     6. Il piano annuale di cui all'articolo 13 definisce le modalità, le forme, i tempi egli strumenti della concertazione. La concertazione può interessare tutte le fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei progetti predisposti dagli enti locali, anche in forme associative, al fine di mantenere un collegamento programmatico ed operativo tra i soggetti autori della cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 7. (Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale).

     1. La Regione nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali che colpiscono Paesi europei ed extraeuropei, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni colpite da tali avversità, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita.

     2. L'intervento regionale di cui al comma 1 prevede:

     a) la fornitura di materiali di prima necessità, di attrezzature, di alimenti e di generi di conforto, anche tramite associazioni idonee allo scopo;

     b) l'assistenza sanitaria ed ospedaliera alle persone che a causa degli eventi di cui al comma 1 sono ospitate nella regione e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati al soggiorno sul territorio nazionale;

     c) la collaborazione tecnica, anche inviando in missione personale regionale;

     d) la raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'amministrazione statale, degli organismi internazionali e delle altre regioni;

     e) il sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea;

     f) il sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e comitati locali, che operano per le finalità di cui al comma 1.

     g) l'assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, in modo particolare per l'infanzia, per le donne, i disabili, gli anziani;

     h) la raccolta di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di danaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio.

 

     Art. 8. (Iniziative di reinserimento degli immigrati).

     1. La Regione, per favorire il reinserimento degli immigrati, nonché dei rifugiati e dei profughi, nei loro Paesi di origine, promuove e sostiene progetti di formazione ed iniziative di cooperazione internazionale nelle comunità dei Paesi, da cui essi provengono, nel rispetto delle normative nazionali e delle linee-guida dettate dal Governo.

     2. La Regione favorisce lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa nelle aree territoriali da cui è più consistente il flusso di emigrazione al fine di ottenere una riduzione del numero di immigrati.

 

     Art. 9. (Iniziative di internazionalizzazione della piccola e media impresa).

     1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed il sistema d'impresa dei PVS e dei PET individuati nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, la Regione in accordo con le autorità locali favorisce e promuove la conoscenza reciproca della piccola e media impresa regionale e la realtà economica di tali Paesi al fine di individuare opportunità congiunte per iniziative imprenditoriali, investimenti, scambi commerciali, attività produttive in loco.

     2. La Regione, in particolare, anche avvalendosi dell'ufficio di Bruxelles, attiva tutte quelle procedure idonee ad ottenere i finanziamenti dell'Unione europea per la creazione di società miste sia nei PVS che nei PET ed in Italia, utilizzando i finanziamenti nazionali e comunitari sia per i capitali di rischio che per la costituzione di società miste.

     3. Per favorire inoltre la partecipazione delle imprese della regione alle gare internazionali, comunitarie, la Regione organizza un sistema informativo, avvalendosi dell'unità territoriale "Lazio" dello schema di concertazione interistituzionale per lo sviluppo della cooperazione tecnica, economica e scientifica est-ovest nord-sud.

 

     Art. 10. (Rapporti con lo Stato e l'Unione europea).

     1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione internazionale ed in conformità agli indirizzi del Ministero degli affari esteri e della politica estera nazionale, può proporre alle competenti istituzioni dell'Unione europea e dello Stato italiano iniziative di solidarietà e programmi di cooperazione che intende realizzare avvalendosi dell'apporto degli enti locali e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, richiedendone anche il finanziamento o il cofinanziamento.

     2. La Regione può inoltre collaborare alla realizzazione di iniziative affidate dal Ministero degli affari esteri ad agenzie delle Nazioni unite e ad organismi internazionali.

     3. La Regione favorisce altresì iniziative di informazione e di consulenza a favore di attività imprenditoriali, in particolare della piccola e media impresa regionale, su tutte le iniziative dello Stato e dell'Unione europea, finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione internazionale.

 

     Art. 11. (Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali).

     1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione, nonché di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo in ordine alla cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti regionali e ONG che operano su progetti promossi dalla Regione e le realtà locali in cui si realizzino iniziative promosse dalla Regione.

     2. Tale sistema informativo è interconnesso con i sistemi informativi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operano nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale.

     3. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono coerenti con quanto previsto nella legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

     4. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta al Consiglio di cui all'articolo 13, comma 5, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

 

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 12. (Programmazione triennale).

     1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle iniziative di cooperazione internazionale previste al capo II entro il 30 giugno di ogni anno predispone uno schema di deliberazione concernente gli obiettivi programmatici nella materia di cui alla presente legge per il successivo triennio. Il documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

     2. La programmazione triennale indica:

     a) gli obiettivi generali e le priorità di intervento da perseguire nell'arco del triennio;

     b) il ruolo che deve svolgere la Regione;

     c) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani, di cooperazione decentrata e di scambio culturale ed artistico;

     d) i criteri, le modalità e le priorità di concessione dei contributi regionali;

     e) la valutazione delle iniziative realizzate o sostenute dalla Regione e le procedure amministrative di controllo.

     3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale provvede all'adozione dello schema di deliberazione di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Piani annuali).

     1. Sulla base degli obiettivi della programmazione triennale di cui all'articolo 12, la Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze della conferenza triennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 17, approva entro il 31 ottobre il piano annuale di attuazione.

     2. I contenuti del piano annuale di cui al comma 1 possono discostarsi dalle previsioni del programma triennale, purché questi non incidano sulle scelte fondamentali del programma stesso, al fine di adattarli all'evolversi delle situazioni internazionali riconosciute dallo Stato. Qualora si verifichino, dopo l'approvazione del piano annuale, gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, la Giunta regionale può provvedere all'aggiornamento od alla variazione delle disposizioni contenute in esso.

     3. Il piano annuale di cui al comma 1:

     a) determina gli obiettivi e le priorità annuali ed individua le iniziative di cooperazione internazionale così come definite al capo II da realizzare direttamente dalla Regione od alla cui realizzazione la Regione concorre mediante la concessione di contributi a tal fine determinati;

     b) definisce le modalità, i tempi e gli strumenti per il coordinamento e la concertazione delle attività e degli interventi.

     4. La Giunta regionale, entro il 30 novembre pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) il bando per la concessione dei contributi di cui al comma 3 in conformità a quanto previsto nel piano annuale.

     5. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente.

 

     Art. 14. (Interventi urgenti di solidarietà internazionale).

     1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 7 la Giunta regionale può intervenire direttamente alle attività di soccorso e di aiuto nei confronti di comunità di Paesi europei ed extraeuropei, per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria.

     2. Gli interventi urgenti di solidarietà internazionale di cui al comma 1 devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari e, in particolare, alla salvaguardia della vita e della dignità delle persone, nonché all'autosufficienza alimentare.

 

     Art. 15. (Albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale).

     1. Presso la presidenza della Giunta regionale è istituito l'albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale.

     2. Possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 gli esperti e gli operatori con almeno tre anni di comprovata attività di cooperazione ovvero già riconosciuti dal Ministero degli affari esteri o dalle Nazioni unite o dalla Commissione dell'Unione europea.

 

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 16. (Attuazione degli interventi).

     1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al capo II la Regione può avvalersi:

     a) degli enti subregionali, tra cui l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, l'Istituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) Lazio, l'Agenzia di sanità pubblica (ASP) della Regione Lazio, l'istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo";

     b) di tutti i soggetti individuati quali partner della cooperazione allo sviluppo all'articolo 6, comma 3.

     2. Per il coordinamento e la realizzazione di interventi regionali di cui all'articolo 14, la Giunta regionale costituisce annualmente un gruppo di lavoro composto da proprio personale.

     3. Per consentire una migliore concertazione fra le forze economiche e sociali la Regione costituisce tavoli di concertazione e di consultazione, di cui uno istituzionale con le amministrazioni provinciali e gli enti locali, gli altri aperti ad altri soggetti.

 

     Art. 17. (Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale). [2]

     1. E' istituito, presso l'assessorato competente in materia di cooperazione internazionale, l'Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominato Osservatorio, al fine di assicurare la piena attuazione delle iniziative assunte o promosse dalla Regione nell' ambito delle proprie competenze, nonché l'efficacia e la coerenza delle iniziative stesse e la loro conformità alle leggi statali, agli impegni internazionali e alla normativa comunitaria [3].

     2. In particolare, l'Osservatorio:

     a) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali e locali in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

     b) vigila sulla progettazione e sulla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, intervenendo anche mediante segnalazioni al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine a eventuali inerzie, disfunzioni o violazioni riscontrate;

     c) effettua un costante monitoraggio delle iniziative assunte o promosse nell'ambito del territorio regionale per valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio stesso al Consiglio ed alla Giunta regionali;

     d) si raccorda con gli organi statali e comunitari che operano in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale [4].

     3. La composizione dell'Osservatorio è stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di cooperazione internazionale. I componenti dell'Osservatorio vi partecipano a titolo gratuito [5].

     3 bis. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale del supporto della struttura regionale competente, nell'ambito dell'assessorato di cui al comma 1 [6].

 

     Art. 18. (Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo). [7]

     1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), struttura associativa tra le Regioni e le provincie autonome italiane.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione all'OICS e versare le quote di partecipazione previste dallo statuto.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 19. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale degli interventi di cui all'articolo 13 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di approvazione da parte del Consiglio regionale del programma triennale previsto dall'articolo 12.

     2. In fase di prima applicazione, le procedure per la nomina dei componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 17 sono concluse con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate, le seguenti leggi regionali:

     a) 26 luglio 1991, n. 30;

     b) 8 luglio 1996, n. 26.

     2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

 

     Art. 21. (Disposizione finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo del capitolo 42166, la cui denominazione viene così modificata: "Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo ed interventi regionali in materia di diritti umani e solidarietà internazionale ed emergenza" nell'ambito dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

     2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione può avvalersi di eventuali contributi o finanziamenti statati e comunitari da iscriversi in bilancio secondo le procedure previste dalla vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 21 bis. (Fondo di rotazione). [8]

     1. E' istituito un fondo speciale di rotazione per il finanziamento dei progetti per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale. Il fondo è gestito dall'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A..

     2. I finanziamenti possono avere la durata massima di anni dieci e sono restituibili mediante rate annuali costanti posticipate.

     3. I finanziamenti sono gravati per interessi e spese varie da un onere complessivo non superiore di un punto al tasso ufficiale di sconto annuo, oltre al rimborso del capitale.

     4. L'ammortamento del finanziamento può avere inizio su richiesta dell'interessato due anni dopo la concessione del finanziamento stesso, in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati.

     5. La Regione costituisce a tale scopo, un fondo di rotazione presso l'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di lire 300 milioni.

     6. Al relativo onere si provvede con lo stanziamento di pari importo del capitolo numero 11249, denominato: "Fondo di rotazione per le iniziative per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale".

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2019, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 70 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[3] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[4] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[6] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[8] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 10 maggio 2001, n. 20.