Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 assistenza sociale |
Data: | 21/03/1987 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto regionale, promuove una indagine conoscitiva sulle necessità e lo stato degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio, sia a [...] |
Art. 2. 1. Ai fini dell'indagine di cui al precedente articolo è costituita, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, un'apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio [...] |
Art. 3. 1. Nello svolgimento della propria attività, la commissione di indagine ha facoltà di richiedere alle province, ai comuni singoli ed associati, alle unità sanitarie locali ed alle istituzioni [...] |
Art. 4. La commissione d'indagine dovrà presentare al Consiglio regionale la propria relazione entro 31 luglio 1990 |
Art. 5. 1. La commissione d'indagine ha sede presso il Consiglio regionale, che provvederà a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari. |
§ 5.8.14 - L.R. 21 marzo 1987, n. 28. - Costituzione di una commissione di
indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio.
(B.U. 10 aprile 1987, n. 10).
Art. 1. 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto regionale, promuove una indagine conoscitiva sulle necessità e lo stato degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio, sia a carattere pubblico che privato, volta ad acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di giudizio in ordine alle diverse componenti sociali interessate (anziani, minori, tossicodipendenti, ex detenuti ed emarginati in genere), alle relative specifiche problematiche e distribuzione delle strutture sul territorio, agli enti operanti nel settore, ai flussi finanziari disponibili, alle procedure di loro utilizzazione ed agli effetti sociali concretamente indotti.
2. L'indagine dovrà in particolare consentire di conoscere:
a) la situazione degli attuali servizi nonché delle strutture pubbliche e private di assistenza sociale operanti nella Regione;
b) lo stato di attuazione della normativa regionale anche in riferimento alla domanda sociale ed alla possibilità di accesso ai servizi;
c) l'entità dei beni delle I.P.A.B. (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e degli enti assistenziali disciolti, il loro uso e la loro dislocazione nel territorio anche ai fini della predisposizione di un sistema informativo regionale e della predisposizione di un apposito piano;
d) la verifica del livello di operatività delle I.P.A.B. in rapporto ai compiti di istituto, nonché della relativa consistenza ed utilizzazione del personale.
Art. 2. 1. Ai fini dell'indagine di cui al precedente articolo è costituita, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, un'apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale e composta:
a) dal Presidente della Commissione consiliare permanente alla sanità ed all'assistenza sociale, che la presiede;
b) da undici consiglieri regionali, scelti dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i capigruppo, di cui due con funzioni di vice presidente;
c) l'Assessore competente per materia partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto regionale.
2. Funge da segretario un funzionario del Consiglio regionale.
Art. 3. 1. Nello svolgimento della propria attività, la commissione di indagine ha facoltà di richiedere alle province, ai comuni singoli ed associati, alle unità sanitarie locali ed alle istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni assistenziali, che sono tenuti a fornirle, informazioni e documenti utili ai fini dell'indagine.
2. Ha inoltre facoltà di consultare i funzionari delle unità sanitarie locali e degli enti locali territoriali, nonché delle I.P.A.B. (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), per le materie di loro competenza.
3. La commissione può, altresì, avvalersi delle strutture della Regione, degli enti locali territoriali, delle unità sanitarie locali, di supporti scientifici qualificati, nonché della presenza del coordinatore del competente settore dei servizi sociali, dell'Assessorato regionale agli enti locali.
4. I cittadini, singolarmente od attraverso le formazioni ed organizzazioni sociali, collaborano all'attività della commissione riferendo alla stessa fatti e circostanze che possono interessare l'indagine.
Art. 4. La commissione d'indagine dovrà presentare al Consiglio regionale la propria relazione entro 31 luglio 1990 [1].
Art. 5. 1. La commissione d'indagine ha sede presso il Consiglio regionale, che provvederà a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari.
2. La spesa per l'applicazione della presente legge. è calcolata in L. 100 milioni, rientra nello stanziamento dell'apposito capitolo n. 26006 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso. All'ufficio di Presidenza è demandata l'assunzione dei necessari provvedimenti di spesa [2] .
[1] Termine prorogato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della