§ 5.7.2 - L.R. 6 giugno 1980, n. 55. - Esercizio delle funzioni
amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 medicina veterinaria
Data:06/06/1980
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di veterinaria). Le funzioni in materia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le [...]
Art. 2.  (Attribuzioni del sindaco). In materia di igiene, sanità e polizia veterinaria spettano al sindaco ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 i provvedimenti che comportano [...]
Art. 3.  (Attribuzioni delle unità sanitarie locali). Spettano alle unità sanitarie locali tutte le attività in materia veterinaria ivi comprese quelle già di competenza dei veterinari provinciali e [...]
Art. 4.  (Personale di vigilanza). Il comitato di gestione nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Art. 5.  (Competenze della Regione). Nella materia di cui al precedente articolo 1, la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge ed in particolare:
Art. 6.  (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale). Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria [...]
Art. 7.  (Attività nell'interesse dei privati). Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, espletati a favore di privati dai servizi, presidi e [...]
Art. 8.  (Commissioni, collegi e comitati). Nelle commissioni, comitati e collegi previsti dalla vigente legislazione i veterinari provinciali ed i veterinari comunali e consortili sono sostituiti da [...]
Art. 9.  (Organizzazione del servizio veterinario delle unità sanitarie locali). L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale organizza e dimensiona il servizio veterinario in relazione alle effettive [...]
Art. 10.  (Servizi veterinari multizonali). In attuazione degli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e [...]
Art. 11.  (Laboratori provinciali di igiene e profilassi e Istituto zooprofilattico sperimentale). Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le unità sanitarie locali si avvalgono [...]
Art. 12.  (Trasferimento dei beni). I diritti ed obblighi inerenti gli immobili sede degli uffici dei veterinari provinciali - fermo restando quanto previsto dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. [...]
Art. 13.  (Trasferimento del personale). Per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del personale previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre [...]


§ 5.7.2 - L.R. 6 giugno 1980, n. 55. - Esercizio delle funzioni

amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. 10 giugno 1980, n. 16).

 

Art. 1. (Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di veterinaria). Le funzioni in materia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate all'ufficio del veterinario provinciale e dei veterinari comunali e consortili, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e della presente legge, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

     Tali funzioni comprendono, oltre a quelle previste alla lettera q), articolo 5, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, anche quelle concernenti:

     l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria, di cui alla lettera a), articolo 5, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, relativi all'igiene, alla profilassi e alla polizia veterinaria;

     l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale:

     l'ispezione e la vigilanza sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo;

     l'ispezione e la vigilanza sull'alimentazione zootecnica;

     l'ispezione e la vigilanza sulla riproduzione, allevamento e sanità animale e sui farmaci di uso veterinario;

     l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

     la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, ove previsto dalla vigente normativa;

     l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

     la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento.

     Sono altresì comprese le funzioni indicate alla lettera b) dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alle Regioni che vengono sub delegate ai comuni, ai sensi del quarto comma del citato articolo, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

 

     Art. 2. (Attribuzioni del sindaco). In materia di igiene, sanità e polizia veterinaria spettano al sindaco ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione ivi compresi quelli già demandati ai veterinari provinciali e ai veterinari comunali e consortili e l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il sindaco per l'esercizio delle proprie attribuzioni si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

     A tal fine, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni, l'assemblea generale delle unità sanitarie locali, nello stabilire l'organizzazione interna dei servizi, e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

 

     Art. 3. (Attribuzioni delle unità sanitarie locali). Spettano alle unità sanitarie locali tutte le attività in materia veterinaria ivi comprese quelle già di competenza dei veterinari provinciali e consortili nonché le attività istruttorie di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste al precedente articolo 2.

     Tali. attività sono esercitate attraverso il servizio istituito a norma dell'articolo 17, lettera e) della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni, secondo le modalità previste al titolo terzo della legge regionale stessa.

     Gli organi delle unità sanitarie locali stabiliscono le modalità di coordinamento del servizio veterinario con gli altri servizi delle unità sanitarie locali, garantendone l'autonomia tecnico funzionale.

     Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale nell'ambito dei suoi compiti propone al sindaco competente per territorio e agli organi di gestione dell'unità sanitaria i provvedimenti di rispettiva competenza.

 

     Art. 4. (Personale di vigilanza). Il comitato di gestione nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [1], fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individua periodicamente il personale, nell'ambito del competente servizio dell'unità sanitaria locale, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza di controllo in materia veterinaria.

     Le persone indicate nel comma precedente, nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei veterinari provinciali, del personale regionale con funzioni di vigilanza, dei veterinari comunali e dei vigili sanitari provinciali e comunali e nei limiti del servizio cui sono destinati, svolgono le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a questi conferite dalla legge.

 

     Art. 5. (Competenze della Regione). Nella materia di cui al precedente articolo 1, la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge ed in particolare:

     a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

     b) emana direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria;

     c) predispone i programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;

     d) promuove, anche d'intesa con gli istituti universitari, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e le associazioni di categoria, corsi di aggiornamento professionale in materia veterinaria;

     e) esercita le funzioni previste dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 64 sull'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

     L'attività istruttoria tecnica e amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è espletata dalle strutture regionali competenti in materia che si avvalgono dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 6. (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale). Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

     La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa è espletata dagli uffici regionali competenti in materia che si avvalgono dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali interessate.

     L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci; in caso di inadempienza provvede il Presidente della Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario «ad acta».

 

     Art. 7. (Attività nell'interesse dei privati). Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, espletati a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle unità sanitarie locali, sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 8. (Commissioni, collegi e comitati). Nelle commissioni, comitati e collegi previsti dalla vigente legislazione i veterinari provinciali ed i veterinari comunali e consortili sono sostituiti da veterinari competenti in materia dipendenti dalle unità sanitarie locali interessate.

     Fino al riordino della materia con legge, le commissioni, comitati e collegi provinciali operano presso l'unità sanitaria locale in cui è compreso il capoluogo di provincia ed hanno competenza per tutto il territorio provinciale. Per la provincia di Roma i comitati ed i collegi competenti per tutto il territorio provinciale operano presso unità sanitarie locali comprese nel comune di Roma, individuate dall'assemblea generale.

     Nelle commissioni di cui al precedente comma i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti da corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organi collegiali di cui ai precedenti commi nonché la nomina di commissioni, comitati e collegi già demandata ai veterinari provinciali sono effettuate dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente, anche in relazione a quanto previsto al secondo comma del presente articolo. Nel caso di commissioni, comitati e collegi operanti a livello provinciale, il comitato di gestione provvede, sentite le altre unità sanitarie locali interessate.

     Nelle commissioni regionali il veterinario provinciale è sostituito da un funzionario veterinario della Regione o da un veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, designato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Organizzazione del servizio veterinario delle unità sanitarie locali). L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale organizza e dimensiona il servizio veterinario in relazione alle effettive esigenze del territorio, sulla base dei parametri indicati nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto delle sottoelencate funzioni ed attività;

     a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria; per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario e relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

     b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l'ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione e relativi accertamenti e certificazioni;

     c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali (igiene zootecnica): per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l'igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente; per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione, ed impiego di mangimi e degli integratori; per l'ispezione, la vigilanza ed il controllo dei farmaci di uso veterinario; per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento; per la educazione e la propaganda veterinaria; per l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zooiatrica.

 

     Art. 10. (Servizi veterinari multizonali). In attuazione degli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche, idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più vasti, nel piano socio-sanitario regionale possono essere individuati servizi multizonali veterinari. A tali servizi si applicano le norme contenute nel titolo quarto della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni.

     In attesa dell'individuazione e dell'istituzione dei servizi di cui al precedente comma, le unite sanitarie locali provvedono allo svolgimento delle funzioni indicate nel precedente articolo 1 stabilendo, qualora sia necessario, anche intese ed altre forme di collaborazione con le altre unità sanitarie locali ai fini della utilizzazione di servizi e strutture di comune interesse a norma dell'articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 9.

 

     Art. 11. (Laboratori provinciali di igiene e profilassi e Istituto zooprofilattico sperimentale). Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le unità sanitarie locali si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, al quale continua ad applicarsi la normativa vigente ed in particolare la legge regionale 27 settembre 1978, n. 64, nonché, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi che verranno riordinati a norma del titolo IV della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

 

     Art. 12. (Trasferimento dei beni). I diritti ed obblighi inerenti gli immobili sede degli uffici dei veterinari provinciali - fermo restando quanto previsto dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature sarà fatta constatare con appositi verbali.

     Gli atti e i documenti esistenti presso gli uffici stessi sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.

     La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.

     Ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature degli uffici dei veterinari comunali e consortili si applica l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

 

     Art. 13. (Trasferimento del personale). Per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del personale previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano le norme contenute nell'articolo 68 della legge stessa nonché nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, il personale in servizio presso gli uffici dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere, entro trenta giorni da tale data anziché di mantenere la propria posizione nel ruolo unico dei dipendenti regionali, di essere iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale.

     Il personale suddetto che opta per l'iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale a norma della presente legge sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto dei profili professionali stabiliti ai sensi delle leggi regionali vigenti.

     Gli elenchi nominativi del personale di cui al comma precedente dovranno essere conformi a quelli previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1979, n. 100.

     I suddetti elenchi dovranno essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante adeguate forme di pubblicizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 100.

     I veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario e collocati nei ruoli nominativi regionali ai sensi della citata legge 27 dicembre 1979, n. 100, in base alle tabelle di equiparazione di cui al già citato allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

 


[1] G.U. 15/2/1980 n. 45 (S.O.), «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».