Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 personale sanitario ed ospedaliero |
Data: | 08/02/1988 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 |
Art. 2. 1. Le unità sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati al precedente articolo, in caso di eccezionali motivi di urgenza ed in mancanza di graduatorie proprie, utilizzano, per la [...] |
§ 5.5.16 - L.R. 8 febbraio 1988, n. 8. - Norme di organizzazione per
l'ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207.
(B.U. 20 febbraio 1988, n. 5).
Art. 1. 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della
2. A tal fine, le unità sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati nella tabella di cui al comma precedente comunicano il fabbisogno di personale, distinto per qualifiche e posizione funzionale, all'unità sanitaria locale individuata nella tabella stessa, la quale, previa formale richiesta e successiva autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della
3. Per l'espletamento delle procedure concorsuali delle unità sanitarie locali comprese nel territorio del Comune di Roma, resta fermo quanto disposto all'articolo 22 della
Art. 2. 1. Le unità sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati al precedente articolo, in caso di eccezionali motivi di urgenza ed in mancanza di graduatorie proprie, utilizzano, per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di applicazione della
[1] G.U. 28/5/1985, n. 124, «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali».
[2] G.U. 15/2/1980, n. 45 (S.O.), «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».