§ 5.4.7 - L.R. 3 febbraio 1982, n. 5.- Costituzione di una commissione di
indagine sul funzionamento delle strutture sanitarie nel Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 medicina preventiva, servizi territoriali e extraospedalieri
Data:03/02/1982
Numero:5


Sommario
Art. 1.  La Regione, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto regionale, promuove una indagine conoscitiva sul funzionamento delle strutture pubbliche e private, sia ospedaliere che ambulatoriali, che erogano [...]
Art. 2.  Ai fini dell'indagine di cui al precedente articolo 1 è costituita un'apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale, e composta:
Art. 3.  La commissione di indagine deve, in particolare, accertare:
Art. 4.  Nello svolgimento della propria attività la commissione di indagine ha facoltà di richiedere ai comuni singoli ed associati, alle unità sanitarie locali ed alle istituzioni pubbliche e private che [...]
Art. 5.  La commissione di indagine dovrà presentare al Consiglio regionale la propria relazione conclusiva nel termine massimo di sei mesi dal suo insediamento
Art. 6.  La commissione di indagine ha sede presso il Consiglio regionale, che provvederà a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari.


§ 5.4.7 - L.R. 3 febbraio 1982, n. 5.- Costituzione di una commissione di

indagine sul funzionamento delle strutture sanitarie nel Lazio.

(B.U. 20 febbraio 1982, n. 5).

 

Art. 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto regionale, promuove una indagine conoscitiva sul funzionamento delle strutture pubbliche e private, sia ospedaliere che ambulatoriali, che erogano assistenza sanitaria nell'ambito regionale, sui rapporti intercorrenti tra assistenza sanitaria pubblica e privata, nonché sul fenomeno delle incompatibilità nell'esercizio della professione medica.

     L'indagine persegue lo scopo di acquisire ogni utile elemento di giudizio per assumere le più opportune iniziative intese:

     a garantire l'uso ottimale delle risorse finanziarie ed una migliore efficienza delle strutture sanitarie secondo criteri di complementarietà delle strutture private rispetto a quelle pubbliche;

     a disciplinare in modo efficace e completo l'autorizzazione e la vigilanza nei riguardi delle istituzioni sanitarie private nonché le convenzioni tra tali istituzioni e le unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1];

     ad assicurare l'osservanza delle modalità e dei limiti fissati dalla normativa vigente relativa all'esercizio della libera attività professionale da parte dei medici dipendenti dalle unità sanitarie locali, nonché dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     ad istituire un servizio unico che consenta una costante verifica della consistenza e della utilizzazione del personale sanitario ed amministrativo comunque operante nelle strutture sanitarie situate nel territorio regionale, con il conseguente controllo delle condizioni di incompatibilità.

 

     Art. 2. Ai fini dell'indagine di cui al precedente articolo 1 è costituita un'apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale, e composta:

     dal presidente della Commissione consiliare permanente alla sanità che la presiede;

     da nove consiglieri regionali tra cui l'Assessore regionale alla sanità, scelti dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i capigruppo.

     Funge da segretario un funzionario del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. La commissione di indagine deve, in particolare, accertare:

     1) il livello di operatività ed efficienza, sotto il profilo organizzativo e professionale, delle strutture pubbliche sanitarie nello svolgimento dell'attività istituzionale e le condizioni idonee a promuovere l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito nell'ambito delle strutture delle unità sanitarie locali;

     2) le caratteristiche tecniche, specialistiche e funzionali dei servizi e presidi gestiti da istituzioni private autorizzate ad erogare prestazioni sanitarie nell'ambito regionale;

     3) il livello di utilizzazione delle strutture, sia ospedaliere che ambulatoriali, di ciascuna unità sanitaria locale ed il numero di autorizzazioni al ricorso a strutture sanitarie convenzionate, rilasciate nel medesimo periodo di tempo, nonché le forme e le modalità per realizzare la completa integrazione tra le strutture gestite dalle istituzioni sanitarie private convenzionate e quelle dipendenti dalle unità sanitarie locali;

     4) l'entità del fenomeno del lavoro di operatori sanitari pubblici in strutture private, nonché l'esistenza, le caratteristiche, le dimensioni e le dinamiche di situazioni di incompatibilità in relazione alle norme convenzionali e di legge che regolamentano l'attività del personale sanitario.

 

     Art. 4. Nello svolgimento della propria attività la commissione di indagine ha facoltà di richiedere ai comuni singoli ed associati, alle unità sanitarie locali ed alle istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, e questi sono tenuti a fornirle, in formazioni e documenti utili ai fini dell'indagine. Ha inoltre facoltà di richiedere l'intervento di funzionari delle unità sanitarie locali, che non saranno tenuti al segreto d'ufficio, nel riferire alla commissione in seduta non pubblica.

     La commissione può, altresì, avvalersi delle strutture della Regione e delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

     I cittadini singolarmente o attraverso le formazioni ed organizzazioni sociali collaborano all'attività della commissione riferendo alla stessa fatti e circostanze che possono interessare l'indagine.

 

     Art. 5. La commissione di indagine dovrà presentare al Consiglio regionale la propria relazione conclusiva nel termine massimo di sei mesi dal suo insediamento [2].

 

     Art. 6. La commissione di indagine ha sede presso il Consiglio regionale, che provvederà a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari.

 

 


[1] G.U. 28/12/1978, n. 360 (S.O.), «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

[2] Termine prorogato al 18/3/1983 dalla L.R. 15/11/1982, n. 50.