§ 5.4.1 - L.R. 17 aprile 1978, n. 19. - Norme di salvaguardia per il
rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnosi extraospedalieri.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 medicina preventiva, servizi territoriali e extraospedalieri
Data:17/04/1978
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Le autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare gabinetti di analisi extraospedalieri per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, di cui all'art. 193 del testo unico 27 luglio [...]
Art. 2.  Fino all'entrata in vigore della normativa tecnica prevista dall'articolo precedente e comunque non oltre i sei mesi non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura o la messa in [...]
Art. 3.  La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


§ 5.4.1 - L.R. 17 aprile 1978, n. 19. - Norme di salvaguardia per il

rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnosi extraospedalieri.

(B.U. 29 aprile 1978, n. 12).

 

Art. 1. Le autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare gabinetti di analisi extraospedalieri per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, di cui all'art. 193 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 [1], delle leggi sanitarie, nonché gabinetti aperti all'esterno per pazienti non ricoverati di istituti o di case di cura di cui all' art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 [2], e in special modo ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico in vitro, vengono rilasciate in base ai criteri fissati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

     I criteri di cui al precedente comma riguardano gli standards dei requisiti tecnico-strutturali e della qualità e quantità del personale.

     Il provvedimento consiliare di cui al primo comma stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ai requisiti richiesti dei presidi sanitari anteriormente autorizzati.

 

     Art. 2. Fino all'entrata in vigore della normativa tecnica prevista dall'articolo precedente e comunque non oltre i sei mesi non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura o la messa in esercizio di nuovi presidi né per l'ampliamento di quelli autorizzati e tuttora esistenti [3].

     Eventuali deroghe a tale divieto possono essere autorizzate dalla Giunta regionale previa consultazione nella commissione sanità in presenza di situazioni di oggettiva carenza segnalate dai medici provinciali, previa consultazione dei comuni interessati nell'ambito del comprensorio della unità locale dei servizi sociali e sanitari.

 

     Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] G.U. 9/8/1934, n. 186 (S.O.) «Testo unico delle leggi sanitarie».

[2] G.U. 16/4/1964. n. 95 (S.O.), «Protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare».

[3] Termine ulteriormente prorogato dalla legge regionale 6 marzo 1979, n. 16, art. 1.