§ 5.1.65 – L.R. 1 settembre 1999, n. 18.
Norme per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:01/09/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Prestazioni).
Art. 3.  (Norma transitoria).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 5.1.65 – L.R. 1 settembre 1999, n. 18.

Norme per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra.

(B.U. 20 settembre 1999, n. 26 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La Regione, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, garantisce le prestazioni sanitarie specifiche preventive, ortopediche e protesiche di cui all'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra.

     2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite in termini di continuità e di uniformità nell'ambito del territorio regionale.

 

     Art. 2. (Prestazioni).

     1. Le prestazioni di cui all'articolo 1 sono così individuate:

     a) cure termali;

     b) assistenza alimentare agli invalidi affetti da infermità tubercolare e mentale e da insufficienza renale;

     c) assistenza personale al grande invalido ricoverato in ospedale;

     d) usura indumenti;

     e) scarpe, guanti, copri monconi;

     f) assistenza agli invalidi paraplegici e discinetici;

     g) premio per buona tenuta protesi;

     h) rimborsi spese viaggi per motivi sanitari.

     2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'entità e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale emana il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione per l'anno 1999 del capitolo 42126 denominato "Assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra" con lo stanziamento per l'anno 1999 di lire 100 milioni.

     2. Alla copertura si provvede mediante riduzione per lire 100 milioni dal capitolo 49001, lettera f) prevista nell'elenco 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA