Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera |
Data: | 27/12/1979 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). La Regione, nel quadro della legge 23 dicembre 1978, n. 833 |
Art. 2. (Articolazione del servizio). Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso: |
Art. 3. (Centrale operativa). La centrale operativa costituisce un sistema integrato, a livello multizonale, di raccolta e di smistamento delle chiamate di soccorso, dotato di mezzi tecnici atti ad [...] |
Art. 4. (Punti di pronto intervento). I punti di pronto intervento sono i luoghi di stazionamento del personale e dei mezzi mobili addetti alle emergenze. |
Art. 5. (Mezzi mobili di pronto intervento). Le unità sanitarie locali provvedono alla scelta dei mezzi mobili di pronto intervento da impiegare per lo svolgimento del servizio, in relazione alle specifiche [...] |
Art. 6. (Raccolta ed elaborazione dei dati). La Regione provvede a raccogliere ed elaborare i dati relativi al servizio di cui alla presente legge allo scopo di: |
Art. 7. (Comitato tecnico). Presso l'Assessorato alla sanità della Regione è istituito un comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio [...] |
Art. 8. (Personale). Il numero e la qualifica degli operatori da utilizzare per assicurare il servizio di cui alla presente legge viene stabilito nell'ambito dei piani di cui al successivo articolo 11. |
Art. 9. (Formazione ed aggiornamento del personale) La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento [...] |
Art. 10. (Programmazione, indirizzo e coordinamento). La programmazione, l'indirizzo e il coordinamento del servizio previsto dalla presente legge spettano alla Regione che li esercita nel quadro generale [...] |
Art. 11. (Piani di intervento). Per la realizzazione del servizio di cui alla presente legge il Consiglio regionale adotta, nell'ambito della programmazione regionale, un programma pluriennale e piani [...] |
Art. 12. (Norme transitorie). Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni ad esse spettanti a norma della presente legge sono esercitate dai comuni singoli o associati o dagli organi di [...] |
Art. 13. (Finanziamento). All'onere finanziario derivante dalla presente legge per gli anni 1980 e successivi, si provvederà mediante utilizzazione di una quota da istituire e da quantificarsi annualmente [...] |
§ 5.1.30 - L.R. 27 dicembre 1979, n. 101. - Modalità per l'organizzazione
del servizio di pronto intervento socio-sanitario.
(B.U. 19 gennaio 1980, n. 2).
Art. 1. (Finalità). La Regione, nel quadro della
l'organizzazione, in tutto il territorio regionale, di un servizio multizonale di pronto intervento socio-sanitario atto ad assicurare a tutti i cittadini presenti nel territorio regionale un sollecito intervento gratuito di emergenza socio-sanitaria, ovunque richiesto.
Tale servizio viene realizzato dalle unità sanitarie locali ed assicura in particolare:
a) l'intervento tempestivo sul posto, in caso di necessità, di personale adeguatamente preparato e dotato delle attrezzature occorrenti;
b) l'immediato ricovero - ove necessario - nel presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle specifiche esigenze;
c) la promozione di immediati provvedimenti da parte dei servizi competenti in ordine alle varie emergenze socio-sanitarie.
Art. 2. (Articolazione del servizio). Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso:
a) l'istituzione di centrali operative per la raccolta e lo smistamento delle chiamate di soccorso, in collegamento tra di loro, con i mezzi di trasporto e con i presidi sociali e sanitari;
b) la razionale dislocazione dei punti di pronto intervento socio- sanitario e la scelta dei mezzi di trasporto e del personale di assistenza da utilizzare nelle varie evenienze;
c) la qualificazione del personale;
d) l'educazione sanitaria, l'informazione e la divulgazione delle notizie utili alla conoscenza del servizio da parte della popolazione, anche al fine di promuoverne il contributo - attraverso associazioni di volontariato senza fine di lucro - al buon funzionamento del servizio stesso.
Art. 3. (Centrale operativa). La centrale operativa costituisce un sistema integrato, a livello multizonale, di raccolta e di smistamento delle chiamate di soccorso, dotato di mezzi tecnici atti ad assicurare il tempestivo intervento di carattere sanitario e sociale, nell'ambito territoriale di propria competenza.
Con il piano sanitario regionale, ed in mancanza, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, vengono indicati, nel territorio regionale, i comprensori nei quali devono essere ubicate le centrali operative di cui al comma precedente, nonché l'ambito del relativo territorio di utenza.
La centrale operativa provvede:
a) alla ricezione delle chiamate di soccorso e alla selezione delle stesse in relazione al tipo di richiesta, al grado di urgenza nonché alle modalità dell'intervento da effettuare;
b) a fornire tempestive informazioni e consulenze nei casi in cui non occorra il diretto intervento sul luogo di chiamata;
c) all'invio, ove necessario, di personale di assistenza e di mezzi idonei da utilizzare nelle varie evenienze;
d) al reperimento dell'ospedale disponibile più idoneo o di altro presidio socio-sanitario.
A tal fine, la centrale operativa mantiene permanenti collegamenti:
- con tutti gli ospedali e con gli altri presidi sociali e sanitari ubicati nel territorio di propria competenza;
- con i punti di pronto intervento di cui al successivo art. 4;
- con i mezzi mobili di pronto intervento;
- con le altre centrali operative, per il soddisfacimento di quelle esigenze che non possono trovare adeguata risposta nell'ambito del territorio di propria competenza.
Con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo tra le centrali operative ne viene individuata una con il compito di coordinare le altre centrali operative ubicate nel territorio regionale nel caso di particolari evenienze non risolvibili in sede locale e di supplire ad eventuali momentanee carenze delle centrali operative medesime.
Art. 4. (Punti di pronto intervento). I punti di pronto intervento sono i luoghi di stazionamento del personale e dei mezzi mobili addetti alle emergenze.
In ogni unità sanitaria locale è ubicato, di regola, almeno un punto di pronto intervento.
Le unità sanitarie locali stabiliscono l'ubicazione più idonea dei punti di pronto intervento, in relazione all'estensione del territorio, alla densità e dislocazione della popolazione, alle condizioni di viabilità e del traffico.
I punti di pronto intervento sono permanentemente collegati con la centrale operativa competente per territorio.
Art. 5. (Mezzi mobili di pronto intervento). Le unità sanitarie locali provvedono alla scelta dei mezzi mobili di pronto intervento da impiegare per lo svolgimento del servizio, in relazione alle specifiche esigenze del territorio e della popolazione da servire.
Ai fini dell'espletamento del servizio di cui alla presente legge devono essere utilizzati tutti i mezzi idonei esistenti, comunque disponibili nell'ambito del territorio regionale.
L'utilizzazione dei mezzi mobili di pronto intervento sanitario è coordinata funzionalmente dalla centrale operativa, in modo da garantire in ogni luogo e in ogni circostanza l'efficienza del servizio. Presso la centrale operativa può essere prevista la dislocazione di mezzi mobili.
La Regione promuove la progressiva standardizzazione delle autoambulanze e degli altri mezzi mobili di pronto intervento da utilizzare per le emergenze di carattere sanitario, nonché delle relative attrezzature.
Art. 6. (Raccolta ed elaborazione dei dati). La Regione provvede a raccogliere ed elaborare i dati relativi al servizio di cui alla presente legge allo scopo di:
a) contribuire alla conoscenza della situazione sociale e sanitaria del territorio;
b) fornire gli elementi necessari alla programmazione del servizio;
c) verificare l'efficienza e la rispondenza del servizio stesso alle necessità della popolazione da servire.
A tal fine i dati relativi agli interventi del servizio sono comunicati all'osservatorio epidemiologico regionale di cui alla
Art. 7. (Comitato tecnico). Presso l'Assessorato alla sanità della Regione è istituito un comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, presieduto dall'Assessore alla sanità o da un suo delegato e composto da otto esperti in materia.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale alla sanità.
Il predetto comitato dura in carica tre anni ed ha il compito di portare la propria collaborazione tecnica nei confronti degli organi regionali ai fini dello svolgimento delle funzioni di propria competenza.
Il comitato svolge, altresì, funzioni di consulenza tecnica a favore delle unità sanitarie locali.
Ai membri del comitato estranei all'Amministrazione regionale spetta il compenso e il trattamento economico di missione, in quanto dovuto, previsto dalla
Ai fini della determinazione della indennità di missione. i membri estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari della Regione.
Art. 8. (Personale). Il numero e la qualifica degli operatori da utilizzare per assicurare il servizio di cui alla presente legge viene stabilito nell'ambito dei piani di cui al successivo articolo 11.
Nei piani indicati al comma precedente può essere prevista anche l'utilizzazione del personale comunque trasferito o comandato alla Regione o agli enti locali.
Il servizio di guardia medica permanente di emergenza e di pronto intervento è assicurato dal personale degli enti locali e degli enti ospedalieri destinati alle unità sanitarie locali in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 12 nell'attesa della costituzione delle unità sanitarie locali.
Art. 9. (Formazione ed aggiornamento del personale) La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di pronto intervento socio-sanitario in relazione alla previsione del numero e delle qualifiche degli operatori da utilizzare, ai sensi del successivo articolo 11, terzo comma, lettera b).
La Regione promuove altresì appositi corsi di addestramento al pronto soccorso per il personale di polizia urbana e rurale e per il personale operante in servizi pubblici di emergenza, nonché iniziative atte a diffondere tra la popolazione le più elementari ed immediate tecniche di soccorso e a favorire la costituzione di associazioni di volontariato che possano concorrere senza fine di lucro al conseguimento delle finalità della presente legge, nell'osservanza della normativa di cui all'articolo 45 della
Art. 10. (Programmazione, indirizzo e coordinamento). La programmazione, l'indirizzo e il coordinamento del servizio previsto dalla presente legge spettano alla Regione che li esercita nel quadro generale della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle specifiche esigenze del territorio da servire, della dislocazione dei presidi sociali e sanitari esistenti e delle condizioni della viabilità e del traffico.
Spetta altresì alla Regione:
a) la vigilanza tecnica sul servizio e la verifica dell'organizzazione anche attraverso la raccolta e la valutazione dei dati statistici relativi al servizio stesso;
b) la determinazione delle caratteristiche tecniche delle autoambulanze e delle altre attrezzature da utilizzare per l'espletamento del servizio;
c) la promozione delle attività di qualificazione professionale e di aggiornamento permanente del personale da utilizzare nel servizio.
Spetta inoltre, alla Regione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, la promozione degli accordi convenzionali tra tutti gli enti interessati all'organizzazione del servizio in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 12.
Art. 11. (Piani di intervento). Per la realizzazione del servizio di cui alla presente legge il Consiglio regionale adotta, nell'ambito della programmazione regionale, un programma pluriennale e piani annuali di intervento, tenuto conto anche delle proposte formulate dalle unità sanitarie locali.
Il programma pluriennale di cui al precedente comma deve prevedere, nella fase di prima attuazione, lo sviluppo graduale del servizio di cui alla presente legge, in rapporto alle disponibilità finanziarie del bilancio della Regione ed alle concrete possibilità di attuazione in sede locale.
I piani annuali di intervento di cui al primo comma del presente articolo devono prevedere:
a) l'ammontare dei finanziamenti da destinare al funzionamento del servizio di cui alla presente legge;
b) il numero e il tipo degli operatori necessari per assicurare il funzionamento del servizio stesso nelle sue varie articolazioni;
c) la specificazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature da attribuire al servizio, tenuto anche conto di quanto previsto al secondo e quarto comma del precedente articolo 5;
d) il numero delle centrali operative nonché, per ogni comprensorio, il numero dei punti di pronto intervento da istituire.
Art. 12. (Norme transitorie). Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni ad esse spettanti a norma della presente legge sono esercitate dai comuni singoli o associati o dagli organi di decentramento amministrativo comunale all'uopo delegati, mediante apposite convenzioni con gli enti pubblici che perseguono finalità di assistenza sociale e sanitaria ed in particolare con la Croce Rossa Italiana, con gli enti e gestioni autonome posti in liquidazione ai sensi della
Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, nel rispetto degli accordi di lavoro e delle convenzioni operanti a livello nazionale, in conformità ad appositi schemi approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale e sentite le organizzazioni sindacali interessate.
Nelle predette convenzioni devono essere indicati il personale nonché i mezzi tecnici e finanziari apportati da ciascuno degli enti contraenti.
Art. 13. (Finanziamento). All'onere finanziario derivante dalla presente legge per gli anni 1980 e successivi, si provvederà mediante utilizzazione di una quota da istituire e da quantificarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio, dal fondo sanitario nazionale attribuito alla Regione Lazio.
[1] Comma così modificato dall'articolo unico della
[1] Comma così modificato dall'articolo unico della
[2] G.U. 30/6/1977, n. 177, «Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria».