Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera |
Data: | 29/09/1977 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). In attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 ed al fine di unificare gli interventi diretti ad assicurare la promozione e la tutela [...] |
Art. 2. (Adozione della programmazione come metodo permanente di lavoro). In attuazione dei principi contenuti negli articoli 44 e seguenti dello Statuto, la Regione e gli enti locali assumono la [...] |
Art. 3. (Il piano regionale socio-sanitario). Nel quadro della programmazione economica regionale e del piano di sviluppo poliennale, la Regione definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione nel [...] |
Art. 4. (Criteri per la riorganizzazione funzionale dei servizi). La riorganizzazione e l'integrazione funzionale dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri sono realizzate attraverso provvedimenti [...] |
Art. 5. (La riorganizzazione funzionale dei servizi di base). La riorganizzazione funzionale dei servizi di base deve tendere a conseguire l'unitarietà e la globalità degli interventi, attraverso la [...] |
Art. 6. (Riorganizzazione funzionale dei servizi di comprensorio). La riorganizzazione funzionale dei servizi di comprensorio deve tendere ai seguenti scopi: |
Art. 7. (Riorganizzazione funzionale dei servizi intercomprensoriali e a rete regionale). La riorganizzazione funzionale dei servizi intercomprensoriali e a rete regionale deve tendere ai seguenti scopi: |
Art. 8. (Finalità). In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma sanitaria e dell'approvazione del piano socio- sanitario regionale, sulla base delle linee direttive approvate dal [...] |
Art. 9. (Riorganizzazione della rete ospedaliera). Entro i termini di cui al primo comma del successivo art. 12 |
Art. 10. (Funzioni didattiche). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale con apposita legge regolamenterà le modalità di attuazione, nell'ambito dei nuovi enti [...] |
Art. 11. (Completamento della rete ospedaliera di Roma). Ai fini del completamento della rete ospedaliera del comune di Roma, il piano socio- sanitario regionale indicherà i nuovi ospedali da costruire o da [...] |
Art. 12. (Classificazione e consigli di amministrazione). I provvedimenti di cui al precedente art. 9 sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta [...] |
Art. 13. Il personale degli enti oggetto del provvedimento di disaggregazione e riaggregazione continua ad operare nel complesso ospedaliero di provenienza in posizione di comando presso il nuovo ente. |
Art. 14. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina una commissione tecnica composta da tre rappresentanti della Regione di cui uno con funzioni di [...] |
Art. 15. Entro quattro mesi dal provvedimento di classificazione i nuovi enti deliberano la propria pianta organica tenendo conto delle strutture esistenti. |
Art. 16. (Inquadramento del personale e norme transitorie). Entro tre mesi dall'approvazione della pianta organica, il personale all'atto in servizio presso i nuovi enti, ivi compreso quello assegnato a [...] |
Art. 17. (Riorganizzazione interna degli ospedali). Dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i tre anni successivi, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, d'intesa con gli [...] |
Art. 18. (Convenzioni con le comunità religiose). I criteri per la definizione delle convenzioni con le comunità religiose che operano negli ospedali di cui alla presente legge dovranno essere concordati fra [...] |
Art. 19. (Successione nei rapporti giuridici). Gli enti ospedalieri costituiti a norma della presente legge succedono in tutti i rapporti giuridici agli enti la cui personalità giuridica è estinta per [...] |
Art. 20. (Patrimonio). Il patrimonio degli enti ospedalieri che verranno costituiti a norma del precedente art. 9, è composto dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le [...] |
Art. 21. Per assicurare l'economicità e la migliore funzionalità dei servizi, il Consiglio regionale indica, su proposta della Giunta, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente [...] |
Art. 22. (Norma transitoria). Nelle more della costituzione dei nuovi enti ospedalieri di cui all'art. 9, l'amministrazione del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma viene affidata ad un [...] |
Art. 23. (Finanziamento). Per il finanziamento delle spese occorrenti per il funzionamento degli enti ospedalieri di cui al precedente art. 9, si provvederà con le disponibilità esistenti nel fondo regionale [...] |
§ 5.1.17 - L.R. 29 settembre 1977, n. 39. - Riorganizzazione funzionale dei
servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma.
(B.U. 30 settembre 1977, n. 27).
Titolo I
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Art. 1. (Finalità). In attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 1 della
Art. 2. (Adozione della programmazione come metodo permanente di lavoro). In attuazione dei principi contenuti negli articoli 44 e seguenti dello Statuto, la Regione e gli enti locali assumono la programmazione come metodo democratico di intervento nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria per indirizzarli verso un compiuto sistema di sicurezza sociale.
Partecipano al processo programmatorio, nell'ambito delle rispettive competenze e della propria autonomia, secondo le modalità indicate dalle leggi regionali, gli enti locali, il consorzio socio-sanitario, le organizzazioni sindacali e le forze sociali.
Art. 3. (Il piano regionale socio-sanitario). Nel quadro della programmazione economica regionale e del piano di sviluppo poliennale, la Regione definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione nel campo socio-sanitario mediante piani basati su distinti programmi annuali e poliennali, soggetti a revisioni periodiche.
Il piano socio-sanitario, che dovrà comunque essere predisposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve contenere in ogni caso informazioni ed elementi di giudizio per una corretta valutazione della situazione esistente; indicare gli obiettivi da raggiungere nel periodo di validità del piano; determinare gli interventi operativi idonei a modificare la situazione esistente per il conseguimento degli obiettivi prefissati; indicare le risorse e il personale con cui raggiungere tali obiettivi e verificare la compatibilità tra gli obiettivi e i mezzi disponibili.
Art. 4. (Criteri per la riorganizzazione funzionale dei servizi). La riorganizzazione e l'integrazione funzionale dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri sono realizzate attraverso provvedimenti autonomi degli enti locali, degli enti ospedalieri e degli enti socio-assistenziali e sanitari e nel quadro del coordinamento esercitato dal comitato regionale di cui alla
La Regione promuove e detta norme per la stipula di convenzioni e di contratti di adesione per consentire anche nelle more della riforma sanitaria, la disponibilità di mezzi e di personale.
Art. 5. (La riorganizzazione funzionale dei servizi di base). La riorganizzazione funzionale dei servizi di base deve tendere a conseguire l'unitarietà e la globalità degli interventi, attraverso la presenza uniforme e capillarizzata sul territorio, in aree coincidenti di norma con i comuni o con le rispettive ripartizioni amministrative, di servizi polivalenti di base, capaci di un rapporto continuativo con le popolazioni, basati sul lavoro di gruppo con integrazione non gerarchica delle diverse competenze e impegnati nelle funzioni di igiene ambientale, sanitarie, socio-assistenziali e veterinarie.
Nell'organizzazione dei servizi di base deve essere valorizzato il ruolo gestionale degli enti locali e deve essere resa effettiva la partecipazione dei cittadini prevista dall'art. 3 della
I servizi di base sono integrati da servizi specialistici, operanti in ambiti territoriali risultanti dall'aggregazione di più aree di base, i quali fungono da supporto tecnico e strumentale ai servizi di base, da filtro nei confronti dei presidi ospedalieri e da momento istruttorio nei confronti dei servizi socio-assistenziali di comprensorio. Il personale dei servizi specialistici può essere integrato funzionalmente nei gruppi operativi dei servizi di base, quando ciò si renda opportuno.
Art. 6. (Riorganizzazione funzionale dei servizi di comprensorio). La riorganizzazione funzionale dei servizi di comprensorio deve tendere ai seguenti scopi:
a) dotare la popolazione appartenente a ciascun comprensorio di un complesso di servizi, complementari a quelli di base, a copertura dei normali bisogni socio-assistenziali che, per essere soddisfatti, non richiedono l'uso di attrezzature complesse o di altra specializzazione;
b) integrare funzionalmente i servizi extraospedalieri con i servizi ospedalieri e i servizi assistenziali territoriali con gli istituti assistenziali, al fine anche di contenere il ricorso alle degenze e ai ricoveri in istituzioni;
c) unificare gli ospedali ubicati in uno stesso comprensorio socio- sanitario;
d) riordinare i servizi ospedalieri, in modo da garantire livelli uniformi di assistenza e la presenza in ogni comprensorio delle funzioni ospedaliere fondamentali quali la medicina generale, la chirurgia generale, l'ostetricia e la ginecologia, la pediatria, i servizi di pronto soccorso e di urgenza;
e) potenziare i servizi ospedalieri diurni, ambulatori ed extra-murari al fine di ridurre il ricorso alla spedalizzazione, la durata delle degenze e di consentire sollecite dimissioni protette;
f) coordinare ed avviare ad unificazione funzionale i servizi socio- assistenziali.
Art. 7. (Riorganizzazione funzionale dei servizi intercomprensoriali e a rete regionale). La riorganizzazione funzionale dei servizi intercomprensoriali e a rete regionale deve tendere ai seguenti scopi:
a) dotare la popolazione appartenente a più comprensori o dell'intera regione, di alcuni servizi essenziali che, per la complessità delle prestazioni o delle attrezzature richieste o per altre ragioni inerenti alla natura del servizio, possono essere convenientemente realizzate solo su scala sovracomprensoriale;
b) integrare e articolare le funzioni specialistiche ospedaliere in modo da realizzare in tutto il territorio regionale uniformi livelli assistenziali e concorrere al decongestionamento degli ospedali dei grandi centri abitati;
c) fondere o integrare gli ospedali specializzati e gli ospedali generali tenendo, comunque, conto delle esigenze del territorio e della specialità esercitata dall'ospedale specialistico secondo le indicazioni del piano socio-sanitario;
d) promuovere, sotto la direzione tecnica della Regione, la partecipazione degli enti e delle istituzioni aventi competenza parziale in materia, allo svolgimento unificato delle attività, che presuppongono una organizzazione di livello regionale, tra le quali il pronto intervento socio-sanitario e guardia medica permanente, la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e degli emoderivati, la formazione permanente degli operatori socio-sanitari e la raccolta ed elaborazione dei dati e il servizio informativo regionale.
Titolo II
RIORDINAMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA CITTA' DI ROMA
Art. 8. (Finalità). In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma sanitaria e dell'approvazione del piano socio- sanitario regionale, sulla base delle linee direttive approvate dal Consiglio regionale, la Regione provvede alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri esistenti nel comune di Roma [1].
Tale riorganizzazione viene effettuata prevalentemente su base territoriale, al fine di realizzare l'effettiva uniformità delle prestazioni assistenziali, di assicurare una migliore funzionalità dei servizi ospedalieri, anche mediante l'unificazione e l'integrazione degli ospedali specializzati con quelli generali, nonché di consentire una gestione efficiente ed economica più rispondente alle esigenze delle popolazioni da servire.
Art. 9. (Riorganizzazione della rete ospedaliera). Entro i termini di cui al primo comma del successivo art. 12 [2] per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale procede alle operazioni di scorporo e aggregazione degli ospedali appresso indicate, a norma della
a) scorporo dell'ospedale S. Giovanni dall'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell'ospedale geriatrico provinciale, dipendente dall'ente ospedaliero Pio Istituto dell'Addolorata.
I due ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato «Ente ospedaliero S. Giovanni». Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero è dichiarata estinta la personalità giuridica del Pio Istituto dell'Addolorata.
b) scorporo dell'ospedale S. Eugenio dall'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell'ospedale specializzato regionale, dipendente dall'ente ospedaliero Centro traumatologico ortopedico, con annesso centro paraplegici di Ostia e dell'immobile di proprietà degli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, sito in Roma, lungomare Paolo Toscanelli (Ostia).
I suddetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato «Ente ospedaliero EUR-Garbatella». Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero è dichiarata estinta la personalità giuridica del Centro traumatologico ortopedico.
c) scorporo dell'ospedale S. Camillo dall'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell'ospedale specializzato provinciale per le malattie infettive, dipendente dall'ente ospedaliero Lazzaro Spallanzani e dell'ospedale specializzato regionale per la tubercolosi e per le affezioni dell'apparato respiratorio, dipendente dall'ente ospedaliero Carlo Forlanini.
I tre ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato «Ente ospedaliero Monteverde». Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero è dichiarata estinta la personalità giuridica degli enti ospedalieri Lazzaro Spallanzani e Carlo Forlanini.
L'ente ospedaliero «Monteverde», previa convenzione con l'università degli studi di Roma da approvarsi dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, sarà disponibile per la creazione di un polo didattico assistenziale, per il decentramento delle attività svolte nell'ambito delle facoltà di medicina della stessa università, tenendo anche conto di altre attività ad essa strettamente correlate.
d) scorporo degli ospedali S. Filippo e S. Andrea dall'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma.
I predetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato «Ente ospedaliero Trionfale-Cassia».
e) trasferimento all'ente ospedaliero George Eastman delle sezioni, divisioni e servizi, escluse le strutture murarie, dipendenti dal Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma esistenti nel perimetro del policlinico Umberto I di Roma.
L'ente ospedaliero George Eastman assume la denominazione di «Ente Nomentano-George Eastman» [4].
f) scorporo dell'ospedale S. Giacomo dall'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, scorporo dell'ospedale poli-specialistico provinciale Nuovo Regina Margherita con annesso istituto di cura per le malattie della senescenza Carlo Scotti e dell'ospedale provinciale specializzato per la pediatria La Scarpetta dall'ente ospedaliero Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale I.R.A.S.P.S.
I predetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato «Ente ospedaliero Roma-Centro» [5].
g) aggregazione dell'ospedale S. Spirito, dipendente dall'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, dell'ospedale specializzato provinciale per l'ostetricia e la ginecologia Istituto materno Regina Elena, dipendente dall'ente ospedaliero Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, e dell'ospedale specializzato regionale dipendente dall'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma.
I suddetti ospedali vengono unificati in un solo ente ospedaliero. A tal fine, l'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma l'ente ospedaliero Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, e l'ente ospedaliero Ospedale oftalmico di Roma vengono fusi in un solo ente denominato: «Pio Istituto di S. Spirito - Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale» [6].
Art. 10. (Funzioni didattiche). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale con apposita legge regolamenterà le modalità di attuazione, nell'ambito dei nuovi enti ospedalieri romani e negli enti ospedalieri laziali, di funzioni didattiche connesse all'attività della facoltà di medicina dell'università di Roma.
Art. 11. (Completamento della rete ospedaliera di Roma). Ai fini del completamento della rete ospedaliera del comune di Roma, il piano socio- sanitario regionale indicherà i nuovi ospedali da costruire o da attivare, anche mediante la ristrutturazione di edifici esistenti.
Il completamento dei nuovi ospedali di S. Eugenio e S. Andrea, la costruzione dei nuovi ospedali di Ostia e Pietralata, la ristrutturazione ad uso ospedaliero degli immobili di proprietà degli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, siti in Roma, rispettivamente in via della Bufalotta e sul lungomare Paolo Toscanelli (Ostia), sono affidati all'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito - Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale [7].
Nelle more della completa attuazione del precedente art. 9, rimangono affidati all'ente ospedaliero Pio Istituto S. Spirito il completamento degli ospedali S. Eugenio e S. Andrea e la costruzione dei nuovi ospedali di Ostia e Pietralata nonché all'ente ospedaliero Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, la ristrutturazione ad uso ospedaliero degli immobili di proprietà dell'ente, siti in Roma, via della Bufalotta e lungomare Paolo Toscanelli (Ostia) [8].
Art. 12. (Classificazione e consigli di amministrazione). I provvedimenti di cui al precedente art. 9 sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare permanente, a partire da tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con la successione cronologica rispettiva di cui all'art. 9 entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei provvedimenti suddetti è indicata:
a) la classificazione degli ospedali confluiti nei nuovi enti;
b) la composizione del consiglio di amministrazione dei nuovi enti a norma dell'art. 9 della
I consigli di amministrazione sono integrati da un rappresentante degli interessi originari di ciascuno degli enti ospedalieri da cui dipendevano gli ospedali aggregati a norma della presente legge.
Deve essere, in ogni caso, anche agli effetti di quanto previsto dal precedente comma, mantenuto il rapporto tra il numero complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti degli originari interessi, a norma dell'ultimo comma dell'art. 9 della
I rappresentanti del Consiglio regionale nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri sono eletti dal Consiglio regionale, sentito il parere dei consigli delle circoscrizioni comunali competenti per territorio secondo le indicazioni contenute nell'allegato A.
In attesa dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione, dopo i provvedimenti di costituzione e fusione degli enti ospedalieri, la provvisoria gestione di essi è affidata ad un collegi di gestione commissariale composto da tre membri designati dal Consiglio regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Detto collegio non potrà durare in carica oltre tre mesi.
Art. 13. Il personale degli enti oggetto del provvedimento di disaggregazione e riaggregazione continua ad operare nel complesso ospedaliero di provenienza in posizione di comando presso il nuovo ente.
L'individuazione delle unità di personale del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma e degli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, in servizio presso le sedi centrali ed eventualmente necessarie per le esigenze funzionali dei nuovi enti viene affidata alla commissione tecnica di cui al successivo art. 14.
Art. 14. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina una commissione tecnica composta da tre rappresentanti della Regione di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, indicati dalle medesime organizzazioni.
La predetta commissione procede, entro quattro mesi dalla sua costituzione, previa definizione dei relativi criteri, a formulare proposte per l'assegnazione ai nuovi enti del personale amministrativo da decentrare, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.
La predetta commissione, per l'individuazione del personale ai sensi dei precedenti commi, terrà conto dell'anzianità e dello stato di servizio nonché delle preferenze espresse dal personale interessato.
Art. 15. Entro quattro mesi dal provvedimento di classificazione i nuovi enti deliberano la propria pianta organica tenendo conto delle strutture esistenti.
Art. 16. (Inquadramento del personale e norme transitorie). Entro tre mesi dall'approvazione della pianta organica, il personale all'atto in servizio presso i nuovi enti, ivi compreso quello assegnato a norma del precedente art. 13 viene inquadrato sulla base di apposite graduatorie formulate dalla commissione di cui all'articolo medesimo, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
Il personale di ruolo che non possa essere inquadrato nella pianta organica è collocato in appositi ruoli transitori ad esaurimento e va ad occupare, nell'ordine delle graduatorie di cui al primo comma, i posti che si rendano successivamente disponibili, nelle rispettive qualifiche, nei ruoli degli enti ospedalieri indicati al precedente art. 9. Gli enti ospedalieri stessi non possono, in ogni caso, procedere a nuove assunzioni fino a quando vi sia disponibilità di personale di corrispondente qualifica nei predetti ruoli transitori ad esaurimento [1]0.
Il personale indicato al precedente comma è utilizzato nei servizi socio-sanitari della città di Roma [1]0.
I provvedimenti di trasferimento di cui ai commi precedenti sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale.
Per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente al personale in servizio alla data stessa, in sede di valutazione dei titoli nei concorsi di assunzione banditi dagli enti ospedalieri, il servizio di ruolo prestato presso l'ente ospedaliero di provenienza è equiparato a quello prestato nel nuovo ente, ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di punteggio previste dal
Fino all'emanazione dei provvedimenti di inquadramento del personale, è fatto divieto agli enti ospedalieri, costituiti a norma del precedente art. 9, di provvedere all'attribuzione formale di incarichi direttivi al personale appartenente ai ruoli amministrativi, salvo i provvedimenti in corso per il decentramento funzionale approvati dal Pio Istituto.
Devono, in ogni caso, essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale nell'ente di provenienza e lo sviluppo del trattamento economico proprio della qualifica rivestita.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento o trasformazione di sezioni, divisioni e servizi.
Art. 17. (Riorganizzazione interna degli ospedali). Dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i tre anni successivi, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, d'intesa con gli enti di cui all'art. 9, la riorganizzazione interna degli ospedali unificati a norma della presente legge, allo scopo di migliorarne i livelli assistenziali e di effettuare il coordinamento con le altre strutture sanitarie esistenti nel territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato di programmazione socio-sanitaria.
In particolare, si procederà, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio regionale e sentite le circoscrizioni e le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, al trasferimento da un ospedale all'altro di sezioni, divisioni e servizi, nonché del personale e delle attrezzature relative, al fine di evitare duplicazioni di strutture in un medesimo ente ospedaliero e di sopperire, nel contempo, alle esigenze funzionali di altri enti ospedalieri.
Art. 18. (Convenzioni con le comunità religiose). I criteri per la definizione delle convenzioni con le comunità religiose che operano negli ospedali di cui alla presente legge dovranno essere concordati fra la Regione e l'autorità ecclesiastica competente.
Art. 19. (Successione nei rapporti giuridici). Gli enti ospedalieri costituiti a norma della presente legge succedono in tutti i rapporti giuridici agli enti la cui personalità giuridica è estinta per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. 9.
I rapporti giuridici che si riferiscono agli ospedali scorporati dal Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, passano agli enti dei quali gli ospedali stessi entrano a far parte. I rapporti giuridici posti in essere senza uno specifico riferimento ai singoli ospedali continuano a far capo all'ente originario e passano all'Ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito - Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale all'atto della sua costituzione.
Tutti gli adempimenti connessi ad operazioni in corso di liquidazione o ad operazioni già definite, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, restano alla gestione degli enti originari e passano all'Ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito - Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale all'atto della sua costituzione.
Ai fini di una migliore funzionalità delle strutture ospedaliere di cui alla presente legge, le case di cura convenzionate con l'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, per la durata delle relative convenzioni sono collegate con i seguenti enti ospedalieri che subentrano nelle convenzioni stesse:
Villa Irma con l'ente ospedaliero S. Giovanni;
S. Raffaele, Maria Immacolata, S. Vincenzo con l'ente ospedaliero Monteverde;
Villa Verde, Salus Infirmorum, S. Lucia, Valle Fiorita con l'ente ospedaliero Trionfale - Cassia;
Villa Betania con l'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito - Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale [1]2.
Art. 20. (Patrimonio). Il patrimonio degli enti ospedalieri che verranno costituiti a norma del precedente art. 9, è composto dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature attualmente adibite al funzionamento dei singoli ospedali, nonché dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio degli ospedali stessi.
Per l'individuazione e l'inventario dei beni spettanti agli enti ospedalieri in relazione allo scorporo di ospedali dal Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, tenuto anche conto della esistenza di eventuali vincoli legati alla volontà di donatori o testatori, la Giunta regionale nomina, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, una commissione di cinque membri, presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o da un suo delegato.
Le scorte esistenti presso i magazzini vengono ripartite tra gli ospedali dipendenti dagli enti soggetti a scorporo a norma della presente legge, in proporzione al numero delle giornate di degenza accertate per l'anno precedente.
Nelle more di un riordino organico della materia da effettuarsi con legge regionale, i beni patrimoniali non ospedalieri già appartenenti al Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e agli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, continuano ad essere amministrati dagli enti originariamente titolari e dall'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito - Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale, all'atto della sua costituzione. Per la gestione dei predetti beni gli organi di amministrazione del Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e degli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, e successivamente dell'ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito - Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale vengono affiancati da un comitato di sei esperti, nominato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari [1]3.
Art. 21. Per assicurare l'economicità e la migliore funzionalità dei servizi, il Consiglio regionale indica, su proposta della Giunta, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, i servizi amministrativi e generali degli enti ospedalieri di Roma e della Regione che possono essere gestiti unitariamente ed in forme centralizzate e ne determina i criteri e le modalità di gestione.
Allo stesso scopo il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può disporre, unioni obbligatorie di acquisto e di gestione a norma dell'art. 11 della
Art. 22. (Norma transitoria). Nelle more della costituzione dei nuovi enti ospedalieri di cui all'art. 9, l'amministrazione del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma viene affidata ad un collegio di gestione commissariale composto da cinque membri effettivi e da due supplenti designati dal Consiglio regionale e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Detto collegio nomina fra i suoi membri il presidente.
Art. 23. (Finanziamento). Per il finanziamento delle spese occorrenti per il funzionamento degli enti ospedalieri di cui al precedente art. 9, si provvederà con le disponibilità esistenti nel fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
ALLEGATO A [1]5 |
------------------------------------------------------------------ |
Enti ospedalieri Circoscrizioni |
------------------------------------------------------------------ |
I S. Giovanni ............................7ª, 8ª, 9ª, 10ª |
II Eur-Garbatella .........................11ª, 12ª, 13ª |
III Monteverde .............................14ª, 15ª, 16ª |
IV Trionfale-Cassia .......................18ª, 19ª, 20ª |
V Nomentano-George Eastman ...............3ª, 4ª, 5ª, 6ª |
VI Roma-Centro ............................1ª |
VII Pio Istituto di S. Spirito - |
Istituti riuniti di assistenza |
sanitaria e protezione sociale .............2ª, 17ª |
------------------------------------------------------------------ |
[1] Comma così sostituito dalla
[2] Capoverso così modificato dal primo comma dell'art. 1 della
[3] G.U. 12/3/1968, n. 68, «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera».
[4] Lettera così sostituita dalla
[5] Lettera così sostituita dalla
[6] Lettera così sostituita dalla
[7] Comma così modificato dalla
[8] Comma aggiunto dall'articolo unico della
[9] G U 12/3/1968, n 68, «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera».
[9] G U 12/3/1968, n 68, «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera».
[1]10 Comma così modificato dalla
[1]10 Comma così modificato dalla
[1]11 G.U. 23/4/1969, n. 104 (S.O.), «Stato giuridico dei dipendenti degli Enti ospedalieri».
[1]12 Articolo così sostituito dalla
[1]13 Articolo così sostituito dalla
[1]14 Articolo così modificato dalla
[1]15 Così modificato dalla