Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 11/06/1998 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di favorire l'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, la Provincia di Rieti è autorizzata, ai sensi degli [...] |
§ 4.6.62 - L.R. 11 giugno 1998, n. 18. [1]
Interventi urgenti a favore dei Comuni della Provincia di Rieti colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi.
(B.U. 30 giugno 1998, n. 18).
1. Al fine di favorire l'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, la Provincia di Rieti è autorizzata, ai sensi degli articoli 4 e 5 della
2. Le economie di cui al comma 1 sono destinate al ripristino, alla costruzione ed alla ricostruzione di edifici pubblici, di edifici adibiti al culto, di ospedali, di scuole di fognature, di reti di distribuzione di risorse idropotabili, della viabilità di interesse regionale, provinciale e comunale, delle attrezzature, delle strutture e degli impianti finalizzati a favorire ed incrementare le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni residenti nell'area stessa e nei territori adiacenti e di strade di interesse regionale [2].
3. I comuni di cui al comma 1 inviano alla Provincia di Rieti le richieste di finanziamento corredate dalla perizia tecnica redatta dall'amministrazione regionale decentrata Opere e reti di servizi e mobilità di Rieti.
4. Decorsi dodici mesi dall'accoglimento della domanda di cui al comma 3, i comuni che non abbiano provveduto all'affidamento dei lavori relativi alle opere ammesse a contributo decadono dal contributo stesso. Le somme recuperate vengono utilizzate, secondo la procedura di cui al comma 3 del presente articolo e al Capo IV della
[1] Abrogata dall'art. 191 della
[2] Comma così modificato dall'art. 63 della