Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 10/11/1997 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Lazio, partecipe - per il principio di solidarietà, corollario e fondamento dell'unità politica ed istituzionale della Repubblica Italiana - della grave situazione determinatasi [...] |
Art. 2. 1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1997 è istituito il capitolo n. 11350 con la seguente denominazione "Concorso finanziario della Regione al fondo di solidarietà destinato [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 4.6.61 - L.R. 10 novembre 1997, n. 38. [1]
Interventi nei territori colpiti dal terremoto nelle Regioni Umbria e Marche.
(B.U. 20 novembre 1997, n. 32 - S.O. n. 2).
1. La Regione Lazio, partecipe - per il principio di solidarietà, corollario e fondamento dell'unità politica ed istituzionale della Repubblica Italiana - della grave situazione determinatasi nelle regioni Umbria e Marche a seguito del terremoto del settembre-ottobre 1997, promuove la costituzione di un apposito fondo, alimentato dalle regioni italiane destinato a contribuire alla realizzazione degli interventi necessari nei territori delle regioni interessate.
2. La partecipazione regionale per il 1997 è stabilita in lire 1.000 milioni.
3. La Giunta regionale ed il suo Presidente provvedono a concordare con le altre regioni, nelle sedi istituzionali e di coordinamento esistenti, le procedure per la costituzione e la gestione del fondo.
1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1997 è istituito il capitolo n. 11350 con la seguente denominazione "Concorso finanziario della Regione al fondo di solidarietà destinato alla realizzazione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del settembre-ottobre 1997", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni la cui copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 16310 che presenta la necessaria disponibilità.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 191 della