Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 18/02/1989 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1 Le aziende agricole singole e associate danneggiate dalle persistenti piogge del settembre-ottobre 1984, ricadenti nei territori della provincia di Latina delimitati con decreto del Presidente [...] |
Art. 2. 1. Il tasso a carico dei beneficiari è pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni. |
Art. 3. 1. Per ottenere i prestiti di cui al precedente articolo 1, sono valide le richieste presentate dagli interessati agli istituti di credito ed ai comuni, nei termini a suo tempo previsti dalla legge [...] |
Art. 4. 1. I comuni rilasceranno immediatamente la dichiarazione o il nulla-osta, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, limitatamente alle domande già [...] |
Art. 5. 1. La spesa per l'applicazione della presente legge è prevista, per l'anno 1989 in L. 1.000 milioni. |
§ 4.6.54 - L.R. 18 febbraio 1989, n. 11. [1]
Interventi straordinari relativi ai danni causati dalle persistenti piogge del settembre-ottobre 1984.
(B.U. 10 marzo 1988, n. 7).
Art. 1. 1 Le aziende agricole singole e associate danneggiate dalle persistenti piogge del settembre-ottobre 1984, ricadenti nei territori della provincia di Latina delimitati con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1986, n. 523 e che non hanno usufruito delle agevolazioni creditizie ai sensi dell'articolo 9 della
Art. 2. 1. Il tasso a carico dei beneficiari è pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni.
2. Pertanto, le operazioni di soccorso, il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui all'articolo 1, è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura ai sensi della vigente legislazione nazionale, e la quota a carico dell'oratore agricolo fissata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.
Art. 3. 1. Per ottenere i prestiti di cui al precedente articolo 1, sono valide le richieste presentate dagli interessati agli istituti di credito ed ai comuni, nei termini a suo tempo previsti dalla
Art. 4. 1. I comuni rilasceranno immediatamente la dichiarazione o il nulla-osta, con le modalità previste dall'articolo 9 della
2. L'istituto o l'ente finanziatore provvederà alla erogazione del prestito entro venti giorni dalla data di acquisizione della dichiarazione comunale o del nulla-osta.
Art. 5. 1. La spesa per l'applicazione della presente legge è prevista, per l'anno 1989 in L. 1.000 milioni.
2. Alla copertura della stessa si provvederà con la legge di bilancio relativa all'anno 1989, che porterà apposito capitolo denominato «Interventi straordinari relativi ai danni causati dalle persistenti piogge del settembre-ottobre 1984».
3. Per gli anni successivi si provvederà alla individuazione ed alla copertura della spesa con le rispettive leggi di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 4 della