§ 4.6.43 - L.R. 12 settembre 1986, n. 44.
Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:12/09/1986
Numero:44


Sommario
Art. 1.  La Regione, al fine di sostenere la ripresa economica e produttiva del settore dell'olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, interviene, [...]
Art. 2.  Alle aziende agricole di cui al precedente articolo sono concessi:
Art. 3.  Al fine di assicurare l'attività produttiva onde evitare il deterioramento degli impianti degli oleifici e dei frantoi di cui al precedente articolo 1, è concesso un contributo:
Art. 4.  Alle aziende agricole, singole od associate, che per la gravità dei danni subiti agli impianti olivicoli debbono procedere alla ricostituzione totale o parziale, mediante reimpianto, degli olivi [...]
Art. 5.  All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:
Art. 6.  Per quanto non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 e relative modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.  Per i comuni che alla data del 28 febbraio 1987 non avranno completato gli adempimenti previsti dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, i medesimi adempimenti, ai fini della presente legge, [...]
Art. 7 bis.  I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi per lo stesso fine da altre normative.
Art. 7 ter.  Le domande per beneficiare delle provvidenze indicate dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge devono essere presentate in duplice copia, al settore decentrato agricoltura e foreste competente [...]
Art. 8.  Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la complessiva spesa di L. 30.000 milioni.


§ 4.6.43 - L.R. 12 settembre 1986, n. 44. [1]

Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

(B.U. 30 settembre 1986, n. 27).

 

Art. 1. La Regione, al fine di sostenere la ripresa economica e produttiva del settore dell'olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, interviene, mediante la concessione di provvidenze, in favore delle aziende agricole, singole od associate danneggiate, nonché degli oleifici sociali e dei frantoi.

 

     Art. 2. Alle aziende agricole di cui al precedente articolo sono concessi:

     a) contributi in conto capitale sulle seguenti spese occorrenti per l'esecuzione di potature di ricostituzione:

     L. 19.000 a pianta per la potatura alle branche;

     L. 25.000 a pianta per la potatura al ciocco;

     b) contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per cinque anni in caso di reimpianti di cui al successivo articolo 2 o di taglio al ciocco, a titolo di aiuto complementare per incentivare la razionalità degli interventi di ricostituzione;

     contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per tre inni in caso di potatura delle branche, a titolo di aiuto complementare per incentivare la razionalità degli interventi di ricostituzione.

     I contributi in conto capitale sulle spese di cui alla precedente lettera a) sono commisurati al 50 per cento per le grandi aziende, al 65 per cento per le medie aziende e all'80 per cento per le piccole aziende, in analogia a quanto previsto per l'applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (articolo 1, secondo comma, lettera d).

     L'aiuto complementare di cui alla precedente lettera b) potrà essere concesso per le aziende nelle quali le operazioni di ricostituzione interessino superfici pari ad almeno 0,5 ettari di oliveto e, comunque, nel limite massimo corrispondente a 3.000 olivi per ciascuna azienda.

     Ai fini della conversione dell'ECU in lire italiane si applica il tasso in vigore al momento della concessione dei contributi di cui alla precedente lettera b), (per l'anno 1987 un ECU è pari a L. 1.554) [2].

 

     Art. 3. Al fine di assicurare l'attività produttiva onde evitare il deterioramento degli impianti degli oleifici e dei frantoi di cui al precedente articolo 1, è concesso un contributo:

     a) L. 1.000 a quintale di prodotto lavorato in meno rispetto alla media del triennio precedente alla campagna olearia 1984/1985, per un periodo di tre anni;

     b) L. 500 a quintale per l'intero prodotto lavorato nelle campagne olearie 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987.

     Ai fini della quantificazione delle produzioni di cui al precedente comma, lettere a) e b), sono valide le copie dei registri di lavorazione depositati presso i settori decentrati dell'agricoltura.

     Inoltre agli oleifici sociali ed ai frantoi di cui al precedente articolo 1 che dimostrino di avere in scadenza ratei per prestiti o mutui accesi per la ristrutturazione degli impianti o per l'acquisto di nuovi macchinari, viene concesso un contributo del 30 per cento sull'ammontare dei relativi interessi per l'intero quinquennio 1986-1990.

 

     Art. 4. Alle aziende agricole, singole od associate, che per la gravità dei danni subiti agli impianti olivicoli debbono procedere alla ricostituzione totale o parziale, mediante reimpianto, degli olivi esistenti, sono concessi contributi in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili, ivi incluse quelle per l'estirpazione delle piante di olivo preesistenti.

     Tali spese ammissibili, comunque, non potranno superare i seguenti limiti:

     L. 7.500.000 ad ettaro per il reimpianto di oliveti con il sesto di metri 6 x 6;

     L. 8.500.000 ad ettaro per il reimpianto di oliveti con il sesto di metri 6 x 5;

     L. 37.000 a pianta quando il reimpianto interessa solo una parte degli olivi presenti.

     I contributi in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili sono commisurati al 50 per cento per le grandi aziende, al 65 per cento per le medie aziende e all'80 per cento per le piccole aziende, in analogia a quanto previsto per l'applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (articolo 1, secondo comma, lettera d).

     I contributi di cui al presente articolo nonché quelli previsti dal precedente articolo 1, sono concedibili per gli interventi di ricostituzione eseguiti a decorrere dal 1° febbraio 1985 [3].

 

     Art. 5. All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:

     «d) le associazioni dei produttori che presentano progetti interaziendali per conto dei propri associati».

 

     Art. 6. Per quanto non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 e relative modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7. Per i comuni che alla data del 28 febbraio 1987 non avranno completato gli adempimenti previsti dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, i medesimi adempimenti, ai fini della presente legge, saranno svolti dai settori decentrati dell'agricoltura espressamente incaricati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7 bis. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi per lo stesso fine da altre normative.

     E' tuttavia consentita l'integrazione dei contributi concessi o liquidati ai termini dell'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57 per i danni agli impianti olivicoli conseguenti alle gelate dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché l'integrazione dei contributi concessi o liquidati ai sensi del regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio del 26 maggio 1986 per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dalle medesime gelate, fino ai limiti massimi concedibili ai termini dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 4 della presente legge.

     E' altresì consentita la concessione dell'aiuto complementare di cui all'articolo 2, lettera b) della presente legge in aggiunta ai contributi concessi ai termini dell'articolo 7 della legge (regionale - n.d.r.) 17 dicembre 1982, n. 57, come integrati ai sensi del precedente comma [4].

 

     Art. 7 ter. Le domande per beneficiare delle provvidenze indicate dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge devono essere presentate in duplice copia, al settore decentrato agricoltura e foreste competente per territorio, entro i centoventi giorni successivi entrata in vigore della presente legge [5].

     Le domande per beneficiare della integrazione dei contributi di cui al secondo comma del precedente articolo 7-bis, nonché per beneficiare dell'aiuto complementare di cui al terzo comma del medesimo articolo, devono essere presentate, in duplice copia, al settore decentrato agricoltura e foreste competente per territorio entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione o liquidazione dei contributi, emesso ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, o del Regolamento CEE numero 1654/86 del Consiglio del 26 maggio 1986 [6].

     I settori decentrati agricoltura e foreste provvedono alla istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di cui ai precedenti commi ed all'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, dove necessario.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura, delibera la concessione dei benefici previsti.

     Su richiesta degli interessati la Giunta regionale può deliberare la liquidazione di una anticipazione pari al 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 2, lettera a) e dell'articolo 4 della presente legge, previa costituzione di apposita polizza fidejussoria bancaria od assicurativa in favore della Regione Lazio di importo corrispondente al contributo anticipato maggiorato del 5 per cento.

     I medesimi settori decentrati agricoltura possono erogare parte dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, lettera a) ed articolo 4 della presente legge in relazione alla presentazione di uno stato di avanzamento degli interventi di ricostituzione che rappresentino almeno il 40 per cento della spesa complessiva ammessa.

     Nell'ambito dei benefici deliberati dalla Giunta regionale i settori decentrati agricoltura e foreste provvedono alla erogazione dei benefici stessi [7].

 

     Art. 8. Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la complessiva spesa di L. 30.000 milioni.

     La predetta spesa sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione per l'anno 1986

 

 

     capitolo n. 01271 (di nuova istituzione)

«Contributi a favore di aziende agricole,

singole od associate, danneggiate dalle

eccezionali gelate verificatesi nei mesi di

dicembre 1984-gennaio 1985, (articolo 2,

lettera a)                                     L. 10.000.000.000

     capitolo n. 01272 (di nuova istituzione)

«Contributi a favore di aziende agricole,

singole od associate, danneggiate dalle

eccezionali gelate verificatesi nei mesi di

dicembre 1984-gennaio 1985, che hanno

effettuato interventi di potatura alle branche

od al ciocco» (articolo 2, lettera b)          L. 15.000.000.000

     capitolo n. 01274 (di nuova istituzione)

«Contributo agli oleifici sociali ed ai

frantoi» (articolo 3)                          L.  1.400.000.000

     capitolo n. 01275 (di nuova istituzione)

«Contributi a favore degli oleifici sociali

ed ai frantoi sugli interessi per prestiti

o mutui» (articolo 3)                          L.    600.000.000

     capitolo n. 01276 (di nuova istituzione)

«Contributi alle aziende agricole, singole

od associate, per la ricostituzione, mediante

reimpianto, degli oliveti esistenti, gravemente

danneggiati dalle eccezionali gelate

verificatesi nei mesi di dicembre

1984-gennaio 1985» (articolo 4)»               L   3.000.000.000

     Alla spesa per il 1986 si fa fronte con il capitolo n. 29802, elenco

n. 4 lettera c), del bilancio 1986, per gli anni 1987, 1988, 1989 e

1990 i fondi necessari saranno determinati dai bilancio preventivo della

Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Articolo così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 46/1987.

[3] Articolo così modificato ed integrato dall'art. 2 della L.R. 46/1987.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 46/1987.

[5] Termini prorogati al 18/2/1988 dall'art. 1 della L.R. 6/1988.

[6] Termini prorogati al 18/2/1988 dall'art. 1 della L.R. 6/1988.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 46/1987.