§ 4.5.127 - L.R. 26 novembre 2002, n. 42.
Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:26/11/2002
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Giornata regionale per la sicurezza stradale).
Art. 2.  (Modalità di realizzazione).
Art. 3.  (Disposizione finanziaria).


§ 4.5.127 - L.R. 26 novembre 2002, n. 42.

Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale.

(B.U. 10 dicembre 2002, n. 34).

 

     Art. 1. (Giornata regionale per la sicurezza stradale).

     1. La Regione istituisce la giornata regionale per la sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla popolazione giovanile in età scolastica. [1]

 

     Art. 2. (Modalità di realizzazione).

     1. In occasione della giornata regionale per la sicurezza stradale la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere una cultura della sicurezza stradale, affidandone la realizzazione ad una o più associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, scelta secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’assessore competente in materia di trasporti e lavori pubblici, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. [2]

     2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale determina altresì le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 3, dell’iniziativa di educazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale da realizzarsi ai sensi del comma 1.

 

     Art. 3. (Disposizione finanziaria). [3]

     1. La spesa per l’attuazione della presente legge rientra nello stanziamento previsto, nell’ambito dell’unità previsionale di base D11 del bilancio di previsione per l’esercizio 2002, al capitolo denominato “Iniziative della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza”.

 


[1] Comma modificato dall’art. 21 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e così sostituito dall'art. 96 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 96 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Articolo così modificato dall'art. 96 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.