§ 4.5.99 - L.R. 9 dicembre 1986, n. 50. - Parziale ripiano dei disavanzi di
esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:09/12/1986
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Anticipazioni di spesa per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei pubblici servizi di trasporto). In relazione alla esigenza di provvedere al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio [...]
Art. 2.  (Variazione ai bilanci di previsione della Regione Lazio). Conseguentemente alle acquisizioni ai bilanci regionali delle disponibilità di fondi derivanti dall'assunzione dei mutui di cui [...]
Art. 3.  (Anticipazioni di spesa per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di competenza regionale e locale relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985). Per l'anno finanziario [...]
Art. 4.  (Norma finanziaria per l'anno 1986). Per le finalità di cui al precedente articolo 3, primo comma, sono sostituiti, nel bilancio della Regione concernente l'anno finanziario 1986, i seguenti [...]
Art. 5.  (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...]


§ 4.5.99 - L.R. 9 dicembre 1986, n. 50. - Parziale ripiano dei disavanzi di

esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa.

(B.U. 13 dicembre 1986, n. 34, S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Anticipazioni di spesa per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei pubblici servizi di trasporto). In relazione alla esigenza di provvedere al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende e delle imprese di pubblico trasporto e di quelli concernenti i servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali, non coperti dai contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 [1], mediante assunzione, da parte dell'Amministrazione regionale, di mutui il cui onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato potrà essere previsto da apposite disposizioni legislative statali, nonché allo scopo di porre in grado le aziende, le imprese e gli enti locali predetti di fare immediatamente fronte alle situazioni deficitarie conseguenti a tali disavanzi di esercizio e, nel contempo, di ricostituire i necessari equilibri di cassa, la Regione concede ai soggetti pubblici e privati interessati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, anticipazioni sugli importi occorrenti ai fini del parziale ripiano sopraindicato.

     Le anticipazioni di cui al precedente comma possono essere autorizzate fino al 50 per cento della quota parte dei singoli disavanzi accertati, che potrà essere ammessa a ripiano attraverso i richiamati mutui. Le suddette anticipazioni saranno recuperate a favore del bilancio regionale in sede di erogazione, a ciascuno dei soggetti aventi titolo, delle somme ad essi spettanti sull'ammontare dei mutui che saranno effettivamente assunti dalla Regione [2].

     Alla determinazione dell'importo delle anticipazioni sopra indicate sulla base delle risultanze dei bilanci delle gestioni dei servizi, nonché alla corresponsione delle anticipazioni stesse ai soggetti pubblici e privati aventi titolo, provvede la Giunta regionale mediante proprie deliberazioni.

     Fatto salvo il recupero di cui al secondo comma del presente articolo, alla copertura dell'onere della spesa occorrente per la concessione di dette anticipazioni si fa fronte mediante iscrizione di appositi stanziamenti nei bilanci di previsione della Regione afferenti gli esercizi finanziari nel cui ambito temporale trovano allocazione le anticipazioni medesime.

 

     Art. 2. (Variazione ai bilanci di previsione della Regione Lazio). Conseguentemente alle acquisizioni ai bilanci regionali delle disponibilità di fondi derivanti dall'assunzione dei mutui di cui all'articolo 1 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, mediante propri decreti, è autorizzato ad apportare ai bilanci di previsione della Regione, ai quali dette acquisizioni di disponibilità di fondi si riferiscono, le necessarie variazioni nell'entrata e nella spesa, nonché a procedere all'istituzione dei corrispondenti capitoli con i rispettivi stanziamenti.

 

     Art. 3. (Anticipazioni di spesa per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di competenza regionale e locale relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985). Per l'anno finanziario 1986, nelle more del perfezionamento delle operazioni di mutuo indicate all'articolo 1 della presente legge e relativamente al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende e delle imprese di trasporto pubbliche e private nonché di quelli concernenti i servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali prodottisi negli anni 1982, 1983,1984 e 1985, le anticipazioni di cui allo stesso articolo 1 possono essere autorizzate ed erogate fino alla complessiva somma di lire 150.000 milioni. A tal uopo vengono iscritti, nel bilancio regionale afferente lo stesso anno finanziario 1986, i capitoli, con i corrispondenti stanziamenti, indicati al successivo articolo 4.

     Alla concessione delle ulteriori anticipazioni occorrenti per il parziale ripiano dei disavanzi richiamati al precedente comma, fino alla concorrenza del 50 per cento della quota parte dei singoli disavanzi accertati, che potrà essere ammessa a mutuo, si provvederà mediante apposito stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 [2].

 

     Art. 4. (Norma finanziaria per l'anno 1986). Per le finalità di cui al precedente articolo 3, primo comma, sono sostituiti, nel bilancio della Regione concernente l'anno finanziario 1986, i seguenti capitoli con i relativi importi in termini di competenza e di cassa.

 

     Entrata:

     capitolo n. 05115 «Recupero delle anticipazioni erogate ad aziende di trasporto pubbliche e private nonché ad enti locali per i servizi di trasporto in gestione diretta, a valere sulle disponibilità che potranno essere attivate con le operazioni di mutuo di cui all'art. 1 della presente legge» L. 150.000.000.000.

 

     Spesa:

     capitolo n. 32351 «Anticipazioni alle aziende di trasporto pubbliche e private nonché agli enti locali per i servizi di trasporto in gestione diretta, a valere sulle disponibilità che potranno essere attivate con le operazioni di mutuo di cui all'art. 1 della presente legge» L. 150.000.000.000.

 

     Art. 5. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 24/4/1981, n. 113, concerne la «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 52/1987.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 52/1987.