Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/12/2006 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 27/1998). |
Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 27/1998). |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 27/1998). |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 27/1998). |
Art. 6. (Modifica all’articolo 40 della l.r. 27/1998). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 4.4.159 - L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.
(B.U. 9 dicembre 2006, n. 34 - S.O. n. 10).
Art. 1. (Oggetto).
1. Nelle more della revisione organica della
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della
“e) le funzioni amministrative di cui all’articolo 17, comma 2, nel caso di bonifica di sito contaminato compreso nel territorio di più comuni;”.
Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 5 della
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
“c bis) le funzioni amministrative di cui all’articolo 17, comma 2, concernenti la bonifica dei siti contaminati ricadenti nel proprio territorio.”;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.
3 ter. Il provvedimento di cui al comma 3bis è rilasciato ai dipendenti che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l’esame conclusivo di un idoneo corso di formazione.
3 quater. I verbali redatti dai dipendenti di cui al comma 3bis hanno l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.”.
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
“Art. 17. (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati).
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati si applicano le norme previste dal titolo V, della parte IV, del
2. Le funzioni amministrative concernenti la convocazione delle conferenze di servizi e l’autorizzazione del piano di caratterizzazione di cui all’articolo 242, commi 3, 4 e 13 del
3. Alle conferenze di servizi di cui al comma 2 partecipano, oltre alle amministrazioni previste dall’articolo 242, comma 13 del
4. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del
Art. 6. (Modifica all’articolo 40 della
1. Al comma 2 dell’articolo 40 della
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.