§ 4.4.150 – R.R. 26 aprile 2006, n. 3.
Modifiche al R.R. 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/04/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 6 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7.
Art. 2.  Modifiche dell'articolo 20 del R.R. n. 7/2005.
Art. 3.  Modifica all'articolo 39 del R.R. n. 7/2005.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.4.150 – R.R. 26 aprile 2006, n. 3.

Modifiche al R.R. 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

(B.U. 29 aprile 2006, n. 12 – S.O. n. 4).

 

Art. 1. Modifica all'articolo 6 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7.

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) le parole: "ma non vincolanti" sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche dell'articolo 20 del R.R. n. 7/2005.

     1. Il comma 1 dell'articolo 20 del R.R. n. 7/2005, è sostituito dal seguente:

     "1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:

     a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo in qualsiasi periodo dell'anno;

     b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo;

     c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50% al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato.".

     2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.".

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 39 del R.R. n. 7/2005.

     1. Al comma 1 dell'articolo 39 del R.R. n. 7/2005, le parole; "ad eccezione del periodo a rischio di incendi boschivi, qualora debbano usarsi strumenti alimentati da motore a scoppio" sono soppresse.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.