| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Lazio | 
| Materia: | 4. assetto del territorio | 
| Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente | 
| Data: | 26/04/2006 | 
| Numero: | 3 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifica all'articolo 6 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7. | 
| Art. 2. Modifiche dell'articolo 20 del R.R. n. 7/2005. | 
| Art. 3. Modifica all'articolo 39 del R.R. n. 7/2005. | 
| Art. 4. Entrata in vigore. | 
§ 4.4.150 – R.R. 26 aprile 2006, n. 3.
Modifiche al R.R. 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
(B.U. 29 aprile 2006, n. 12 – S.O. n. 4).
Art. 1. Modifica all'articolo 6 del 
     1. Al comma 1 dell'articolo 6 del 
     Art. 2. Modifiche dell'articolo 20 del 
     1. Il comma 1 dell'articolo 20 del 
"1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:
a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo in qualsiasi periodo dell'anno;
b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo;
c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50% al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato.".
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.".
     Art. 3. Modifica all'articolo 39 del 
     1. Al comma 1 dell'articolo 39 del 
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.