Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 18/02/2005 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 6). |
§ 4.4.143 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 11.
Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche.
(B.U. 28 febbraio 2005, n. 6 – S.O. n. 7).
Art. 1. (Modifica al comma 4 dell’articolo 8 della
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della
“4. Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.”.