Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 13/04/2000 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione). |
Art. 2. (Definizione). |
Art. 3. (Competenze della Regione). |
Art. 4. (Competenze dei comuni). |
Art. 5. (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso). |
Art. 6. (Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione). |
Art. 7. (Contributi regionali ai comuni). |
Art. 8. (Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso). |
Art. 9. (Controllo della Regione). |
Art. 10. (Sanzioni). |
Art. 11. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 12. (Disposizioni transitorie). |
Art. 13. (Modificazioni alla l.r. 14/1999). |
§ 4.4.119 - L.R. 13 aprile 2000, n. 23.
Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(B.U. 10 maggio 2000, n. 13).
Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).
1. La presente legge prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a carattere pubblicitario, che oltre a ridurre i consumi energetici, perseguono la finalità di tutelare e migliorare l'ambiente e di consentire il miglior svolgimento delle attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici, professionali e non professionali.
Art. 2. (Definizione).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
Art. 3. (Competenze della Regione).
1. Sono di competenza della Regione:
a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e la individuazione delle relative zone di particolare protezione di cui all'articolo 6;
c) la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 5;
d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all'articolo 8;
e) il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5.
Art. 4. (Competenze dei comuni).
1. Sono di competenza dei comuni:
a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;
c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, dell'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna alle norme transitorie di cui all'articolo 12;
d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal regolamento di cui all'articolo 5
e) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10.
Art. 5. (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, il quale definisce:
a) le norme tecniche per la progettazione, installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;
c) i criteri per l'individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 6, comma 3;
d) le misure da applicare nelle zone di protezione di cui all'articolo 6, comma 3;
e) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);
f) i termini per l'integrazione dei regolamenti edilizi comunali con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.
Art. 6. (Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione).
1. Ai fini dell'applicazione della presento legge è istituito, presso il competente dipartimento della Regione Lazio, l'elenco degli osservatori astronomici ubicati nell'ambito territoriale regionale, in cui sono indicati:
a) gli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente legge;
b) gli osservatori astronomici non professionali di cui all'allegato B, che forma parte integrante della presente legge.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR). L'aggiornamento è effettuato anche su proposta, rispettivamente, della Società Astronomica Italiana (SAIT) per gli osservatori astronomici professionali e dell'Unione degli Astrofili Italiani (UAI), per gli osservatori astronomici non professionali.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici indicati nell'elenco istituito ai sensi del comma 1. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul BUR.
4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui al comma 3 sono indicate in chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali negli allegati A e B.
Art. 7. (Contributi regionali ai comuni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, la Regione concede ai comuni contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, per l'adeguamento alle norme tecniche previste dal regolamento stesso, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria:
a) ai comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Per ottenere i contributi di cui al comma 1, i comuni presentano domanda alla Regione entro il termine previsto dalla
4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione, ai fini del riparto dei contributi.
Art. 8. (Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso).
1. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione dell'inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare campagne promozionali, convegni e seminari ed a promuovere altre iniziative di carattere divulgativo, anche in collaborazione con i comuni, con gli enti operanti nel settore dell'illuminazione, con gli osservatori astronomici e con le associazioni di astrofili.
Art. 9. (Controllo della Regione).
1. La Regione, nell'ambito dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali, esercita il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5. In particolare, in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini e delle modalità, previsti dal regolamento stesso, per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 10. (Sanzioni).
1. In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso alle norme tecniche ivi contenute, il comune, previa diffida a provvedere entro trenta giorni applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
2. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte del comune, della sanzione di cui al comma 1.
3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo, introitati dai comuni ai sensi dell'articolo 182 della
Art. 11. (Disposizioni finanziarie).
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito il capitolo numero 51530, denominato: "Contributi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", con lo stanziamento di lire 100 milioni nel bilancio di previsione 2000 della Regione.
2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo numero 52152 del bilancio di previsione del 2000 della Regione.
Art. 12. (Disposizioni transitorie).
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4 riportate negli allegati A e B, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 100°;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre
e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/mq e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune;
g) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00;
h) per le insegne pubblicitarie di non specifico e di indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall'alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo e potenza.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto non inferiore a 90.
3. Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 95°;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 24,00 luminanza massima 1 cd/mq;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;
g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale.
4. Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l'uso di sole lampade al sodio.
5. Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B, i comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell'articolo 11, previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l'adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria:
a) ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B.
Art. 13. (Modificazioni alla
ALLEGATO A
ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI
a) Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone (Roma) Km 10
ALLEGATO B
ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI
a) Osservatorio Astronomico Franco Fuligni - Vivaro-Rocca di Papa (Roma)
Km. 10;
b) Osservatorio Astronomico G.D. Cassini - Tolfa (Roma) Km. 15;
c) Osservatorio Astronomico Frasso-Sabino (Rieti) Km 10;
d) Osservatorio Astronomico Luigi Rosa - Campolungo Bagnoregio (Viterbo)
Km. 10;
e) Osservatorio Astronomico di Campo Catino - Guarcino (Frosinone) Km. 25.
INDICE
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 - Definizione
Art. 3 - Competenze della Regione
Art. 4 - Competenze dei comuni
Art. 5 - Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione
dell'inquinamento luminoso
Art. 6 - Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone
di particolare protezione
Art. 7 - Contributi regionali al comuni
Art. 8 - Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla
riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso
Art. 9 - Controllo della Regione
Art. 10 - Sanzioni
Art. 11 - Disposizioni finanziarie
Art. 12 - Disposizioni transitorie
Art 13 - Modificazioni alla
Allegato A - Elenco osservatori astronomici professionali
Allegato B - Elenco osservatori astronomici non professionali
[1] Inserisce la sezione VII (artt. 115 bis - 115 ter) nella