§ 4.4.111 - L.R. 5 ottobre 1999, n. 26.
Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite nel comune di Cerveteri.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:05/10/1999
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Studio di fattibilità).
Art. 3.  (Redazione dello studio di fattibilità).
Art. 4.  (Intervento finanziario regionale).
Art. 5.  (Disposizione finanziaria).
Art. 6.  (Abrogazione).


§ 4.4.111 - L.R. 5 ottobre 1999, n. 26. [1]

Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite nel comune di Cerveteri.

(B.U. 30 ottobre 1999, n. 30 - S.O. n. 9).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove un primo intervento sperimentale, volto a favorire le azioni di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale dell'area Cerite, nel territorio del Comune di Cerveteri.

 

     Art. 2. (Studio di fattibilità).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il comune di Cerveteri predispone uno studio di fattibilità. Alla redazione dello studio si provvede mediante l'indizione di un concorso pubblico di idee il cui disciplinare è stabilito dal comune stesso, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e con la Regione. L'intesa, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, può essere acquisita anche attraverso una conferenza di servizi.

     2. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 deve prevedere in particolare:

     a) la tutela, il recupero e la valorizzazione degli habitat naturali, dei paesaggi, delle presenze storiche, artistiche e monumentali del centro storico e dei nuclei abitativi rurali;

     b) un sistema organico di servizi culturali e turistici, ivi comprese le aree di parcheggio attrezzato;

     c) l'individuazione di attività economiche compatibili con i valori culturali ed ambientali tutelati;

     d) l'applicazione di metodi di gestione idonei a promuovere l'occupazione ed a consentire la realizzazione di una integrazione tra uomo ed ambiente;

     e) la progettazione di un sistema di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche più significative e, nell'ambito di essi, la progettazione di arredi urbani e segnaletica turistica;

     f) criteri e metodi per la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili con i valori culturali ed ambientali tutelati.

 

     Art. 3. (Redazione dello studio di fattibilità).

     1. Le proposte presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono valutate, ai fini del conferimento dell'incarico per la redazione dello studio di fattibilità, da una speciale commissione giudicatrice nominata dal comune di Cerveteri e composta da:

     a) il funzionario competente del comune di Cerveteri, che la presiede;

     b) due esperti designati dal comune di Cerveteri;

     c) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport o altro dirigente da lui delegato;

     d) il direttore dei dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e casa o altro dirigente da lui delegato;

     e) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente e protezione civile o altro dirigente da lui delegato;

     f) un rappresentante della Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale;

     g) un rappresentante della Soprintendenza ai beni artistici e storici;

     h) un rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

     2. L'approvazione dello studio di fattibilità da parte del comune di Cerveteri è subordinata al parere favorevole della commissione giudicatrice di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Intervento finanziario regionale).

     1. Per la redazione dello studio di fattibilità di cui all'articolo 2, la Regione interviene con uno stanziamento nel bilancio regionale pari a lire 200 milioni.

     2. La somma di cui al comma 1 è erogata al comune di Cerveteri per un importo pari al cinquanta per cento del totale al momento della deliberazione del bando di concorso da parte del comune stesso e per il restante importo al momento dell'approvazione dello studio di fattibilità.

 

     Art. 5. (Disposizione finanziaria).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in 200 milioni per l'anno 1999, viene iscritto in termini di competenza nel capitolo di nuova istituzione n. 44236 con la seguente denominazione: "Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite".

     2. La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante l'utilizzazione dello stanziamento di cui alla parte contabile contrassegnata alla lettera a), capitolo n. 59002, elenco 4, allegata al bilancio 1999.

 

     Art. 6. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 30 dicembre 1989, n. 81, concernente: "Redazione del piano di fattibilità e prime opere infrastrutturali del parco archeologico di Cerite" è abrogata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.