§ 4.4.95 - L.R. 9 ottobre 1996, n. 41.
Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986 n. 8 relativa «Istituzione dell'Albo regionale dei periti degli istruttori e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/10/1996
Numero:41


Sommario
Art. 1. 


§ 4.4.95 - L.R. 9 ottobre 1996, n. 41. [1]

Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986 n. 8 relativa «Istituzione dell'Albo regionale dei periti degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici».

(B.U. 19 ottobre 1996, n. 29 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 è sostituito dal seguente: "La costituzione e la gestione dell'Albo e' affidata ad apposita Commissione composta da:

a) il Dirigente del Settore 65 - Risorse economiche per l'agricoltura e diritti collettivi, che lo presiede;

b) il Dirigente dell'ufficio V - diritti collettivi ed usi civici;

c) un responsabile di sezione dell'Ufficio V;

d) un funzionario dell'ufficio V con funzione di segretario;

e) tre esperti in materia di usi civici, designati dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione degli albi delle categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti all'albo regionale.


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.