Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/05/1994 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
§ 4.4.83 - L.R. 26 maggio 1994, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: «Istituzione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili».
(B.U. 20 giugno 1994, n. 17).
1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'articolo 7 della
2. (Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
[1] Sostituisce il comma 8, art. 7, della
[2] Modifica l'art. 9 della
[3] Modifica l'art. 11 della
[4] Aggiunge l'art. 12 bis alla