§ 4.4.80 - L.R. 17 agosto 1993, n. 35.
Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle «Sorgenti Doganella».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/08/1993
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto.
Art. 3.  Definizione degli interventi.
Art. 4.  Approvazione degli interventi.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.80 - L.R. 17 agosto 1993, n. 35. [1]

Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle «Sorgenti Doganella».

(B.U. 10 settembre 1993, n. 25).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, al fine di promuovere misure per il risanamento e la protezione dell'area di salvaguardia delle «Sorgenti Doganella», interviene, con le modalità di cui alla presente legge, mediante la concessione di finanziamenti in conto capitale a favore dei comuni, nei quali sono localizzate le zone di tutela assoluta e di rispetto delle predette sorgenti, determinate ai sensi del successivo articolo 2 [2].

 

     Art. 2. Delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto.

     1. Allo uopo di determinare l'ambito di intervento, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, alla delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle «Sorgenti Doganella», avvalendosi anche delle forme associative tra enti locali eventualmente presenti sul territorio e competenti in materia.

 

     Art. 3. Definizione degli interventi.

     1. Gli interventi per il risanamento e la protezione delle «Sorgenti Doganella» sono definiti sulla base di uno studio generale, atto ad individuare le possibili cause di inquinamento delle sorgenti, le opere da realizzare per la salvaguardia delle stesse e le relative priorità.

     2. Alla predisposizione dello studio generale, alla progettazione esecutiva delle opere ed alla loro realizzazione provvede il comune di Rocca Priora d'intesa con gli altri comuni interessati [3].

 

     Art. 4. Approvazione degli interventi.

     1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'approvazione dello studio generale e dei progetti esecutivi delle opere indicati all'articolo 3, nonché al loro finanziamento, fino alla misura del 100 per cento della spesa, sentita la seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

     2. Per l'erogazione dei finanziamenti si applicano le procedure stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Il termine di trenta giorni per l'erogazione del primo acconto, pari al 10 per cento del finanziamento, decorre dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di concessione del finanziamento di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di lire 5 miliardi.

     2. Nel bilancio regionale 1993 è istituito il capitolo n. 51319 denominato: «Contributi in conto capitale per l'intervento di risanamento e tutela delle Sorgenti Doganella». All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 59002, elenco n. 4, lettera a), allegato al bilancio di previsione della Regione.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.