§ 4.4.49 - L.R. 29 giugno 1979, n. 50. - Istituzione del comitato regionale
contro l'inquinamento atmosferico e da rumore.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/06/1979
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico, trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, è [...]
Art. 2.  Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:
Art. 3.  Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è composto da:
Art. 4.  Il comitato di cui al precedente art. 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione Giunta stessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della [...]
Art. 5.  Le spese di funzionamento del comitato istituito dalla presente legge graveranno sull'apposito cap. 528016 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti [...]
Art. 6.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.4.49 - L.R. 29 giugno 1979, n. 50. - Istituzione del comitato regionale

contro l'inquinamento atmosferico e da rumore.

(B.U. 10 luglio 1979, n. 19).

 

Art. 1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico, trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico con sede presso la Giunta regionale.

 

     Art. 2. Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

     a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;

     b) esprime parere sui provvedimenti di competenza dei comuni singoli o associati;

     c) promuove studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico;

 

     Art. 3. Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è composto da:

     l'assessore regionale alla sanità che lo presiede;

     quattro funzionari in servizio presso competenti uffici centrali o periferici della Giunta regionale;

     i direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Roma;

     un esperto meteorologo;

     un rappresentante dell'ispettorato regionale dei vigili del fuoco per il Lazio;

     un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

     un professore dell'Università di Roma esperto in materia.

     Le mansioni di segretario sono espletate da un funzionario amministrativo in servizio presso gli uffici centrali della Giunta regionale.

     In caso di assenza dell'assessore regionale la seduta è presieduta da uno dei quattro funzionari regionali appositamente delegato.

     Possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto al voto, funzionari dell'amministrazione regionale e di altri enti pubblici interessati, esperti su specifici argomenti in discussione.

     Il comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale in servizio presso gli uffici centrali della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Il comitato di cui al precedente art. 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione Giunta stessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

     In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro del comitato, il successore è nominato nei modi previsti dal precedente comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

 

     Art. 5. Le spese di funzionamento del comitato istituito dalla presente legge graveranno sull'apposito cap. 528016 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.