§ 4.4.14 - L.R. 4 aprile 1979, n. 21.
Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/04/1979
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Perimetrazione).
Art. 3.  (Classificazione).
Art. 4.  (Gestione).
Art. 5.  (Direttive per la valorizzazione e l'utilizzazione).
Art. 6.  (Norme di tutela e di uso del suolo).
Art. 7.  (Disposizione finanziaria).
Art. 8.  (Sorveglianza e sanzioni).
Art. 9.  (Norme finali).


§ 4.4.14 - L.R. 4 aprile 1979, n. 21.

Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa.

(B.U. 30 aprile 1979, n. 12).

 

Art. 1. (Istituzione). [1]

     1. E' istituita nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale "Nazzano, Tevere Farfa".

 

     Art. 2. (Perimetrazione).

     La riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 del foglio I.G.M. n. 144 IV S.E. che costituisce parte integrante della presente legge.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Classificazione). [3]

 

     Art. 4. (Gestione). [1]

     1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa", cui è affidata la gestione della riserva di cui all'articolo 1.

     2. All'ente previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Direttive per la valorizzazione e l'utilizzazione). [3]

 

     Art. 6. (Norme di tutela e di uso del suolo).

     All'interno della riserva sono vietati i seguenti interventi, fatta eccezione per quelli necessari per la gestione e la valorizzazione delle risorse della riserva medesima:

     a) l'alterazione delle caratteristiche naturali e del paesaggio;

     b) l'apertura di nuove strade carrabili;

     c) la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilità indicata nel regolamento di attuazione ad esclusione di quelli di servizio, di quelli di interesse pubblico o di quelli espressamente autorizzati dall'ente gestore, in caso di necessità di conduzione agricola;

     d) l'apertura di nuove cave e l'inizio di nuove attività estrattive, nonché la riattivazione di quelle dimesse;

     e) la costruzione di nuovi edifici, ad eccezione delle strutture strettamente connesse con le attività agricole o previste dagli strumenti urbanistici comunali;

     f) ogni tipo di caccia e di pesca, fatta eccezione per l'esercizio della pesca e dell'acquicoltura eventualmente previsto dal regolamento di attuazione, sulla base di uno studio sulle potenzialità e sugli effetti.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7. (Disposizione finanziaria). [1]

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali.

 

     Art. 8. (Sorveglianza e sanzioni). [1]

     1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento della riserva, è punita secondo quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

     2. All'accertamento delle violazioni procedono i soggetti indicati dall'articolo 37 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

 

     Art. 9. (Norme finali).

     Entro il termine massimo di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà cessare ogni attività estrattiva attualmente in corso nell'ambito della riserva e per una fascia di cinquanta metri esterna al perimetro.

 

(Cartografia - Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 27.